pagina iniziale "arezzo"            le schede            gli aggiornamenti             il postalista
 
  Florence le 19. Mars 1808
la riorganizzazione della Posta a firma Dauchy

 

scarica in formato PDF

TESTO TRASCRITTO:

Florence le 19. Mars 1808.
NOUS CONSEILLER D’ ÈTAT ADMINISTRATEUR GÈNÈRAL DE TOSCANE
ABBIAMO DECRETATO QUANTO SEGUE:
Art. I – IL Diritto di franchigia per le Lettere, e Pieghi provenienti dall’Estero è soppresso per tutti i Funzionarj, ed Impiegati dell’Ex-Governo della Toscana senza eccezione, a meno che dette Lettere, e Pieghi non vengano loro indirizzati dai Funzionarj indicati nel Decreto del 27. Pratile anno VIII.
II – La Franchigia, col contrassegno, che indica, per le Lettere, e per i Pieghi, nell’interno sempre della Toscana, è provvisoriamente conservata a quei Funzionarj dell’Ex Governo, che esercitano le funzioni di sotto Prefetti, ai Tribunali di Giustizia, Direttori, ed Ispettori delle Contribuzioni, Maires delle Comuni, e particolarmente al Signor Piamonti Presidente del Buon Governo. Le loro Lettere, e Pieghi da spedirsi dovranno esser rimessi ai Direttori delle Poste, i quali avranno, in caso di sospetto, il diritto di farle aprire alla loro presenza, e verificata che sia la frode, sarà proceduto a tenore di detta Legge contro i Funzionarj, che avranno firmate, e spedite le indicate Lettere, e Pieghi.
III – Il contrassegno con fascia è accordato al Sig. Baroni Ispettor Generale e Liquidatore delle contabilità arretrate della Toscana, al Sig. Lustrini Segretario Generale del Consiglio di Stato, ed al Sig. Baldelli Conservatore de’ Palazzi Imperiali, ma con fascia, e per l’interno.
IV – In esecuzione del nostro Decreto del 12. Corrente riguardante le Poste delle Lettere, il Diritto forzato detto d’Impostatura per le Lettere indirizzate, e destinate per gli Stati di Toscana è soppresso nelle Città di Siena, Livorno Arezzo, ed in tutti gli altri Ufficj di Posta, né quali veniva percetto. Queste lettere saranno messe nelle Buche, che a tale effetto sono state, o saranno stabilite, e dove i Particolari avranno il diritto di Francarle per l’intiero. Dette Lettera saranno in conseguenza tassate, computando il Diritto d’Impostatura con quello pagato all’arrivo delle lettere medesime, sempre a forma della Tariffa attualmente esistente.
V – Sono soppressi tutti i Privilegj delle Comuni, che erano in libertà di tenere degli Offici di Posta per conto loro, come pure qualunque Procaccia dipendente dalle medesime. In conseguenza sarà proceduto col rigor delle Leggi contro quelli, che senza essere addetti al servigio delle Poste, trasportassero, e distribuissero delle Lettere.
VI – La tariffa attualmente esistente e tutti i Regolamenti relativi alle Poste sono ancora applicabili alla Direzione delle Poste di Arezzo, e di Cortona le quali sono rientrate sotto questa Amministrazione.
VII – Il Direttore in Capo delle Poste dovrà fare affiggere una Tabella indicante gli Arrivi, e le Partenze dei Corrieri, e farà conoscere al Pubblico i differenti cambiamenti, che porteranno seco il Servigio, e le nuove formalità da eseguirsi.
VIII – I soli Maestri delle Poste di Cavalli, a contare dal primo Aprile prossimo, avranno il diritto di avere delle Stazioni per i cavalli di ricambio. È proibito a tutti i Vetturini di stabilirne in pregiudizio dei Maestri di Posta. Coloro, che si permettessero in avvenire di farlo, saranno puniti dalla Polizia, come per le altre Contravvenzioni.
Il Direttore in Capo è incaricato della esecuzione del presente Decreto in quella parte, che lo riguarda.

Dato a Firenze nel giorno, ed anno suddetto.

DAUCHY
LUIGI LUSTRINI Segr. Gener.