Club
della Filatelia d'Oro Italiana
comunicato stampa del CFO pubblicato su
"il postalista"
COMUNICATO STAMPA n. 6 - PARERE N. 3/2010 - INVITO
N. /2010
COMUNICATO STAMPA n. 6
Oggetto: invito a regolamentare l’attività dei periti, le modalità di
emissione dei certificati peritali e dei certificati di garanzia
Concluse positivamente tutte le procedure previste dallo Statuto, che hanno
comportato l’elaborazione progressiva collettiva, e quindi la totale e
qualificata condivisione del testo e dei contenuti, da parte dei 101 Soci
iscritti, sentito il parere dei Soci simpatizzanti, il Club della Filatelia
d’Oro Italiana è pervenuto all’emissione del terzo PARERE e del relativo INVITO
che si allegano al presente comunicato e che sono altresì visibili nel sito
sociale www.clubfilateliaoro.it
Il parere ed il conseguente invito, affrontano un tema di grande rilievo in
ambito collezionistico, ovvero l’attività dei Periti filatelici, le modalità di
rilascio dei certificati di autenticità e di quelli di garanzia forniti dai
Commercianti filatelici.
A fronte della assoluta assenza di regole sia pur minimali, per l’esercizio di
tali importanti funzioni, che ingenerano dubbi sulla effettiva validità
sostanziale dei documenti rilasciati, e riscontrato che sono in attività periti
filatelici non forniti di adeguata preparazione tecnica, constatato che questo
dannoso fenomeno tende ad espandersi senza controllo, disorientando e quindi
scoraggiando i collezionisti, il Club ha ritenuto doveroso esprimersi in merito
a questo aspetto assolutamente centrale per il futuro della filatelia, emettendo
uno specifico ed articolato invito conseguente alle argomentazioni sviluppare
nel Parere.
Si è ritenuto necessario, a tutela del collezionismo e dei collezionisti,
proporre agli operatori interessati dieci specifici inviti che ridisegnerebbero
tutto l’iter per fregiarsi del titolo di perito filatelico, regolamentandone
l’attività in alcuni tratti essenziali.
Ai Signori commercianti si è raccomandata chiarezza e distinzione tra il ruolo
del perito e quello di “garante” dell’oggetto venduto, nei termini di legge.
Il Club si dichiara disponibile ad ogni fattiva collaborazione con gli operatori
interessati e con le loro Associazioni e si augura vivamente che i destinatari
di questo invito lo accolgano con lo stesso spirito costruttivo e di servizio
con il quale è stato concepito ed emanato.
Si confida nella sensibilità di tutte le componenti istituzionali del mondo
filatelico, affinché nell’interesse generale e con l’obiettivo comune di
proiettare la filatelia in un futuro di espansione e crescita, si possa
procedere alla razionalizzazione di questa essenziale funzione, affinché essa
costituisca un valido strumento di sviluppo culturale del settore, attraverso
un’autorevole attività di assistenza ai collezionisti ed ai commercianti.
Il Club della filatelia d’oro italiana auspica che gli operatori accolgano
positivamente l’invito, adeguando la loro azione, già nel corso di questo anno,
per rispondere tempestivamente ad un’esigenza di chiarezza molto sentita dai
collezionisti ed indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del
collezionismo, la cui crescita è altresì sicura garanzia di prosperità delle
Aziende e di tutte le componenti editoriali e commerciali.
PARERE n. 3/2010
CERTIFICATI FILATELICI PERITALI E CERTIFICATI DI
GARANZIA
NORMATIVA E PRASSI VIGENTI SULL’ATTIVITA’ DEL PERITO FILATELICO
E’ noto che in Italia, l’attività di Perito filatelico è “libera”, ovvero per
esercitarla non è prevista l’iscrizione ad un albo specifico. L’accertamento
delle necessarie conoscenze professionali non è affidato ad un collegio tecnico
di esperti, ma demandato, per chi ne faccia richiesta, ad un “esame” presso la
Camera di Commercio, che nomina gli esaminatori secondo criteri di possibilità e
disponibilità locale, spesso senza interpellare organi tecnicamente competenti.
Superato l’esame, che talvolta a causa dei limiti sopra ricordati, si sostanzia
in un adempimento puramente formale, automaticamente il soggetto può iscriversi
in qualità di perito e consulente, nell’albo della Camera di Commercio e del
Tribunale.
Tale iscrizione è richiesta per la scelta come consulente tecnico o perito in
procedure giudiziarie o in vertenze analoghe. Ma finisce per accreditare una
competenza tecnica il cui accertamento non è affatto garantito.
Se non si desidera essere iscritti all’albo della Camera di Commercio o del
Tribunale, in Italia l’attività di perito filatelico può essere esercitata
liberamente da chiunque, senza alcuna formalità, esame o nomina.
Si evidenzia inoltre che in Italia, al contrario di quanto avviene in altri
Paesi, dove le certificazioni peritali sono esclusivamente di settore, i Periti
certificano ogni tipo di oggetto postale senza limiti prudenziali dettati da
specifiche competenze.
LE CONSEGUENZE
Questa situazione determina il concreto rischio che, acquisita in tal modo
inadeguato, non discriminante né selettivo, detta qualifica, esercitino questa
importante e delicatissima attività, alcuni soggetti di dubbia preparazione
tecnica, come purtroppo notoriamente si riscontra.
L’OPINIONE DEL CLUB
Il Club della filatelia d’oro italiana, ritiene che questa situazione danneggi i
commercianti, le case d’Asta e la filatelia in generale, ma in particolar modo i
collezionisti.
Uno degli esiti negativi del mancato “riconoscimento oggettivo”
tecnico/giuridico delle capacità e responsabilità dei periti e della mancanza di
un albo professionale, ovvero della sussistenza attualmente di una
legittimazione solo “amministrativa” a fregiarsi del titolo di “Perito
filatelico”, è l’utilizzo generalizzato della speciosa dicitura “a mio parere”
che normalmente si ritrova sui certificati peritali.
Risulta evidente che in un diverso sistema che “legittimi” tecnicamente,
attraverso una severa e corretta selezione, adeguate professionalità, questa
formula non avrebbe motivo di esistere. Infatti, gli altri consulenti tecnici
dei Tribunali o delle Camere di commercio, sono tenuti ad esprimere giudizi di
merito precisi e circostanziati e mai con formule pseudo dubitative ed
indeterminate: un ingegnere chiamato dal giudice ad una consulenza, mai potrebbe
dichiarare “a mio parere la percentuale di cemento utilizzato in tale
costruzione è del 30%”, piuttosto lo affermerebbe con sicurezza ed
autorevolezza.
Certo nella specifica materia filatelica, sussistono delle peculiarità che
attengono all’instabile e deteriorabile stato di conservazione dei materiali, ma
per questo, come in particolare per lo stato della gomma, fa fede la data di
rilascio del certificato.
Al contrario un francobollo è originale o non è originale “oggettivamente” e non
“a parere” del perito.
L’ARCHIVIO DEI CERTIFICATI PERITALI
Si è inoltre constatato che, nonostante quasi tutti i periti filatelici italiani
abbiano ormai adottato nella realizzazione tecnica dei certificati di garanzia,
la metodologia dell’utilizzo di carta filigranata, di timbri a secco, di foto
intrinseca al certificato e non ad esso applicata, di carta speciale ritenuta
difficilmente falsificabile e di ologrammi di controllo, sono in circolazione
certificati peritali parzialmente o totalmente falsificati. Gli studi peritali,
ormai quasi tutti trasformati in Società che travalicano la durata temporale
della vita di un singolo perito, non sempre hanno conservato un originale dei
certificati rilasciati, ovvero non sono sempre in grado di rintracciarlo.
IL COSTO DEI CERTIFICATI PERITALI
Si è anche osservato che nel tempo, i prezzi dei diversi servizi offerti dai
periti, non vengono più adeguatamente pubblicizzati, come avveniva nel passato,
e sono contemporaneamente aumentati notevolmente. In particolare, per esemplari
di un certo valore, il costo del certificato è commisurato (in percentuale) alla
loro valutazione di catalogo, quando è ormai noto ed acclarato che i prezzi di
catalogo sono totalmente avulsi dal reale valore di mercato.
I CERTIFICATI DI GARANZIA RILASCIATI DAI COMMERCIANTI
Per quanto attiene ai certificati di garanzia rilasciati dai commercianti
filatelici, si evidenzia che sempre più commercianti li rilasciano, ma si nota
che spesso tali certificati hanno un contenuto equivoco in quanto apparentemente
garantiscono l’autenticità del pezzo venduto, mentre in realtà servono solo a
identificarlo, poiché promanano da un soggetto che, spesso, non ha le competenze
che dovrebbe avere un perito filatelico.
E’ vero che come sopra ricordato in Italia non esiste un Albo professionale dei
periti filatelici, ma è pur vero che in una transazione commerciale è sottintesa
la buona fede del venditore e la conseguente disponibilità all’eventuale
risarcimento in caso di “problemi”, e che dunque tale situazione confonde il
compratore che può erroneamente ritenere di trovarsi in mano una dichiarazione
di autenticità.
In pratica, poiché si tratta di dichiarazioni compilate da commercianti, che
generalmente non sono periti filatelici, si può verificare la certificazione di
falsi, pur in perfetta buona fede. Questo in realtà non compromette la
credibilità del commerciante poiché tali certificati sono semplicemente una
attestazione “di parte” relativa alla garanzia dell’operazione commerciale e non
dell’oggetto compravenduto, che riguarda infine la possibilità dell’eventuale
“recesso”.
Resta comunque il fatto che il collezionista, non esattamente informato sulla
natura di tale atto, ritenga di aver acquistato un pezzo “certificato” come
sicuramente originale.
IN SINTESI
E’ opinione del Club della filatelia d’oro italiana che la figura del perito
filatelico sia ancora oggi vagamente definita e quindi ambigua. La mancanza di
precise normative e prassi amministrative non garantisce l’efficacia di questa
insostituibile funzione. I certificati peritali, così come oggi formulati, non
garantiscono in modo adeguato il collezionista oltre a risultare eccessivamente
onerosi.
Il Club ritiene inoltre che i certificati di garanzia, così come oggi rilasciati
dai commercianti, possono ingenerare gravi equivoci e confusione nel
collezionista.
INVITO n. 3/2010
INVITO A REGOLAMENTARE L’ATTIVITA’ DEI PERITI, LE MODALITÀ DI EMISSIONE DEI
CERTIFICATI PERITALI E DEI CERTIFICATI DI GARANZIA
A seguito di quanto pubblicato con il Parere n° 3, avente per oggetto
“Certificati filatelici peritali e certificati di garanzia” si invitano:
I PERITI FILATELICI ITALIANI A:
1) costituirsi in una autorevole associazione dotata di organi adeguati alla
gestione delle problematiche emergenti, in particolare per quanto riguarda
l’ammissione dei periti all’associazione, la loro eventuale cancellazione, le
precise regole deontologiche a cui attenersi;
2) nominare un’apposita commissione esaminatrice da mettere a disposizione delle
Camere di Commercio Italiane regolamentandone il funzionamento;
3) definire gli standard operativi dell’attività di perito filatelico,
enucleando i settori di competenza degli associati e rendendo pubbliche le
specifiche aree di competenza, sia per aree territoriali che per periodi
temporali. Detto elenco dovrebbe chiaramente indicare
i macro settori collezionistici (es. Classico, Moderno, Contemporaneo) e
specialistici (es. falsi, dentellature, filigrane, sovrastampe, gomma, annulli,
etc) nei quali al perito è riconosciuta adeguata competenza per la perizia e la
certificazione.
4) non utilizzare mai la formula “A mio parere”;
5) introdurre, in calce ai certificati rilasciati, la seguente dicitura o una
similare che riterranno congrua all’obiettivo della tracciabilità dei
certificati rilasciati:
“Gli interessati, possessori dell’oggetto filatelico qui certificato, potranno
richiedere copia del certificato originale agli atti di questa Società (Studio),
al fine di verificarne la veridicità e la corrispondenza con il certificato in
loro possesso, di cui forniranno copia in una con la richiesta. Il servizio è
reso gratuitamente se prestato tramite internet, mentre saranno addebitate le
semplici spese vive, in caso di utilizzo del servizio postale”.
6) rendere sempre pubblico il loro tariffario, attraverso adeguata pubblicità;
7) non correlare i prezzi delle prestazioni alla valutazione di catalogo di
quanto verificato;
8) moderare i prezzi delle prestazioni, in particolare di quelle più comuni,
quali la firma e la certificazione essenziale di autenticità, al fine di
incentivare le verifiche ed incoraggiare lo sviluppo di un collezionismo sano e
responsabile.
9) rimanere estranei al mercato filatelico ed indipendenti da esigenze
commerciali, evitando certificazioni che servono solo alla rivalutazione di
materiale che assolutamente non necessita di perizia e descrivere sempre in
maniera chiara ed inequivocabile lo status dell’oggetto periziato, evidenziando
adeguatamente i suoi eventuali difetti.
10) definire una polizza di assicurazione responsabilità civile per danni
professionali che copra tutti gli associati
I COMMERCIANTI FILATELICI ITALIANI A:
1) mutare la dicitura “certificato di garanzia” con quella più consona di
“Attestato commerciale di garanzia”, chiarendo nell’attestato che viene
garantita e certificata la vendita dell’oggetto fotografato, la sua qualità
estrinseca e la facoltà di recesso nei termini di legge per “vizi della cosa
venduta”.
2) indicare che l’attestato rilasciato non costituisce certificazione peritale
di originalità del pezzo.
Il presente invito è indirizzato a tutti i Periti filatelici italiani, a tutte
le Camere di Commercio ed a tutti i Commercianti filatelici italiani oltre che,
per conoscenza, a tutte le Case d’asta ed ai Collezionisti e sarà diffuso
attraverso comunicato stampa agli Organi di informazione.
CLUB DELLA
FILATELIA D’ORO ITALIANA
Giuseppe Di Bella
dibellacagliari@gmail.com