Francesco Domenico Ugurgieri fu nominato Direttore
con motuproprio Granducale del 28 Febbraio 1793, essendo stato mandato
il Sergiuliani a "nuovo destino", cioè a un altro
incarico che non siamo finora riusciti a individuare.
E' quanto risulta da una comunicazione del 5 Marzo 1793 dello stesso
Ugurgieri al Direttore della Posta di Viterbo, che si trova in A.S.S.
- RR.Poste n.6 copialettere.
Pertanto il suddetto elenco deve essere così corretto:
Luigi Sergiuliani 1788 - 1793
Francesco Domenico Ugurgieri 1793 - 1796
Prendiamo spunto da questa breve nota per pubblicare il Regolamento
vigente nel periodo in cui fu Direttore il cav. Luigi Sergiuliani,
successivo a quello, a pag.71, che è il più antico conosciuto
dell'Uffizio Postale di Siena; è ricopiato da un documento
non datato in A.S.S. - RR.Poste n.71 ed è firmato dallo stesso
Sergiuliani.
Regolamento prefisso all'Uffizio della Posta
di Siena in esecuzione degli Ordini Sovrani emanati nel 4 di Aprile
1788.
I Corrieri, e Procacci al loro arrivo dovranno in presenza della Guardia
di Dogana consegnare separatamente da' Pieghi delle Lettere al Ministro
dell'Uffizio della Posta, che verrà incaricato di tale ingerenza,
tutti i Gruppi, Pacchetti, ed Involti, che devono restare in Siena,
per descriversi in un Libro da destinarsi a quest'unico oggetto, con
la Marca, o direzione di ciascun capo, e l'indicazione de' respettivi
assegni appostivi dai Corrieri, e Procacci per loro porto, e rimborso,
facendo a questi una Ricevuta de' Generi ivi depositati, qualora la
richiedano.
Tutte le Robe descritte nell'enunciato Libro dovranno pagare un pavolo
per ogni capo a titolo di consegna, per conto dell'Uffizio della Posta,
eccettuati i Gruppi contenenti somme minori di Lire Venti, per i quali
potrà ridursi il diritto di consegna a quattro Crazie, se conterranno
più di Lire Dieci, e a due Crazie se importeranno meno.
I Gruppi, e l'altre Robe non sottoposte a Gabella si consegneranno
direttamente al loro Indirizzo nell'Uffizio della Posta con Ricevuta
di contro a ciascuna partita, e dal Ministro dell'Uffizio della Posta
se ne esigeranno i respettivi Porti, ed assegni per conto dei Corrieri.
I Pacchetti, e Robe che si porteranno all'Uffizio della Posta per
darsi ai Corrieri, o Procacci saranno sottoposti all'istesso Diritto
di un pavolo di Consegna per ciascun capo, avvertendo, che le Mercanzie,
e generi gabellabili non siano ricevuti senza la Spedizione della
Dogana, e che nel registrare al suddetto Libro deve il Ministro farvi
l'annotazione =Spedito con Bulletta di Dogana= con prenderne ricevuta
dal Corriere, o Procaccia a cui li consegnerà.
I Pieghi delle Lettere non dovranno aprirsi se non che in presenza
del Direttore, e non si ammetteranno nella Stanza, ove se ne fa la
scelta, e Tassazione i Dispensatori, i quali non devono aver accesso
nell'interno dell'Uffizio.
Alla sola Finestra da destinarsi, potranno riceversi Lettere da affrancarsi,
o da rimettersi franche, come ancora quelle per consegna, e non dovranno
aver corso quelle sottoposte al diritto di affrancatura, o con direzione
per Siena, che fossero state messe nella buca delle Lettere.
Sarà fatta una nuova Nota da tenersi affissa nell'Uffizio delle
Persone, Dipartimenti, e Monasteri, che dopo le recenti riforme devono
godere l'esenzione dal pagamento delle Lettere, perché nessuno
possa allegarne l'ignoranza.
I Giusdicenti dello Stato dovranno pagare le loro Lettere da qualunque
Tribunale procedano sempreché non siano dirette, postillate,
e sigillate, in quei modi, e forme, che gli ordini posteriori al 17
Aprile 1749 dichiarano sufficienti per esentare dalla tassa Postale
sì le lettere stesse, che i plichi, e processi, essendo abusiva
l'ulteriore esenzione pretesa da alcuni dei Giusdicenti stessi.
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