storia postale



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una particolare busta elettorale istituita con Regio Decreto

di Elisa GARDINAZZI(il foglio n. 169)

Esaminando materiale di storia postale ogni tanto ci si imbatte in strane buste quadrate di colore azzurro o bianco: al recto presentano un rettangolo perforato all’interno del quale generalmente è vergato l’indirizzo del destinatario (fig. 1), al verso un’aletta ridotta, prosecuzione del rettangolo anteriore, sigillata con una striscia sulla quale è stampato lo stemma sabaudo e la dicitura “elezioni politiche legislatura XXVII” o “elezioni politiche legislatura XXVIII” (fig. 2).

Fig. 1: - 2 aprile 1929. Busta azzurra spedita dalla Prefettura di Avellino al Presidente della Congrega di Carità di Castelvetere con raccomandata in esenzione delle tasse postali. Da notare il rettangolo perforato.
Fig. 2: - Verso della figura 1 con striscia di sicurezza delle elezioni politiche per la XXVIII legislatura.

Staccando la parte perforata compare un foro centrale del diametro di cm. 6,5 che permette di vedere una parte dell’interno (fig. 3).

Fig. 3: - 28 gennaio 1932. Busta in carta azzurra inviata dalla Prefettura di Macerata a Serrapetrona con al retro segnatasse per un totale di cent. 50. Il distacco del rettangolo perforato lascia scoperto il foro centrale attraverso il quale è possibile vedere parte del contenuto.

Le buste sono spedite dalla prefettura o dall’intendenza di finanza con tassa a carico del destinatario, in via ordinaria (fig. 4) o in raccomandazione, ad enti od a privati.

Fig. 4: - 14 aprile 1942. Busta in carta azzurra spedita in via ordinaria dalla Prefettura di Firenze all’ospedale oftalmico cittadino tassata a carico del destinatario con cent. 25.

Ho sentito formulare l’ipotesi che servissero per inviare agli elettori i certificati elettorali ma tale supposizione non convince, sia perché non si spiegherebbe la presenza di quel foro all’interno della busta sia perché le date di spedizione dei numerosi pezzi visionati sono tutte posteriori alle date delle votazioni svoltesi il 6 aprile 1924 per la XXVII legislatura, il 24 marzo 1929 per la XXVIII e il 25 marzo 1934 per la XXIX.

Leggendo il Testo Unico della legge elettorale politica di dicembre 1923 e le successive modifiche di gennaio 1926, settembre 1928 e marzo 1934, si evince che non è mai prevista la possibilità di inviare per posta all’elettore il proprio certificato elettorale. Infatti la consegna viene sempre eseguita dal messo per i residenti nel comune mentre per i non residenti “ i certificati vengono rimessi agli elettori dall’ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza”(art. 39).

La lettura del R.D. 17 gennaio 1926 n. 118, con il quale si approva il nuovo Testo Unico della legge elettorale politica, permette di capire l’uso per il quale queste particolari buste erano destinate e lo scopo della loro struttura: si tratta di una busta da utilizzare per introdurre il voto nell’urna.
Il decreto infatti stabilisce che venga approntata dal Provveditorato generale dello Stato su carta azzurra una particolare busta al cui interno verrà posta la scheda con il nome del candidato prescelto. Le caratteristiche di questi due oggetti elettorali vengono illustrate negli allegati A e B del decreto, riportati nelle figure 5, 5a e 6.

Fig. 5: - Allegato A – Descrive le caratteristiche di un lato della busta:

a) – appendice sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all’elettore.
b) - spazio per la firma dello scrutatore.
c) – spazio sul quale il presidente imprime il bollo dell’ufficio.
d) – lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto.
e) – parte gommata che l’elettore deve inumidire per chiudere la busta.

N.B . – L’ampiezza interna della busta è di cm. 14

Fig. 5a: - Allegato A – specifica le caratteristiche dell’altro lato:

a) – parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto.

Fig. 6: - Allegato B – mostra la scheda che viene introdotta nella busta:

a) – porzione centrale di cm. 6 di lato ovvero di diametro, la quale sulle due facce porta stampata la designazione del candidato.

L’art. 46 del sopraccitato T. U. specifica: “la scheda è di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri 12 per centimetri 12 in conformità al modello allegato B, sulle cui due facce deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome e il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia può nella linea immediatamente inferiore essere stampata la paternità. Ogni candidato ha la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato”; ha invece l’obbligo di presentare un esemplare della scheda che farà usare per la sua elezione, da lui controfirmato in forma autentica, alla Cancelleria del Tribunale di giurisdizione e ad ogni ufficio sezionale.
Si riportano sommariamente le procedure da adottare riguardanti l’uso della busta e della scheda enunciate nel sopraddetto Testo Unico. Il sabato precedente le elezioni, “il presidente di sezione appena accertata la costituzione dell’ufficio, estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, che devono essere autenticate dagli scrutatori da lui designati”.
Il presidente apre il pacco delle buste che gli è stato trasmesso sigillato dal Ministero dell’interno o per sua delega dalla Prefettura e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull’appendice di ogni busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.
Nella sezione sono collocate due urne di vetro trasparente armato di filo metallico, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo aver espresso il voto. Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco. Compiute queste operazioni, rimanda le ulteriori alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all’Arma dei carabinieri.
Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all’estrazione a sorte delle cinque cifre che nell’ordine stesso in cui sono state estratte concorreranno a formare il bollo della sezione, indi lo imprime a tergo di ogni busta riponendole tutte nella stessa urna (i bolli devono essere di tipo unico, con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e devono essere forniti ai Comuni dal Ministero dell’interno verso rimborso del prezzo di costo) (fig. 7).

Fig. 7 – Allegato C – illustra il bollo da apporre sulla busta:

a) – indicazione del Collegio
b) - indicazione della Sezione
c) - cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l’ordine dell’estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e gliela consegna leggendo ad alta voce il numero scritto sull’appendice, che uno degli scrutatori segna sulla lista nell’apposita colonna accanto al nome dell’elettore. Il presidente avverte l’elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta (il seggio distribuisce solo le buste e non le schede elettorali; quindi l’elettore deve portare con sé la scheda o deve accettare quella che i rappresentanti di lista gli consegnano al momento in cui si presenta al tavolo del seggio; è consentito infatti ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato senza esercitare alcuna pressione).
L’elettore si reca in una cabina ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda, la chiude inumidendo la parte gommata e la consegna al presidente che ne verifica l’identità esaminando la firma ed il bollo e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla lista; stacca l’appendice e pone la busta anonima nella seconda urna.
Le buste mancanti dell’appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Le buste non utilizzate vengono trasmesse al pretore del mandamento prima dello spoglio dei voti.
Uno scrutatore sorteggiato estrae dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente che stacca la parte rettangolare perforata e dà lettura ad alta voce del nome del candidato per il quale è espresso il voto. Se la scheda non è conforme alla scheda tipo o non si può leggere il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare perforata, il voto è nullo.
Questo modello di busta elettorale con scheda non ripiegata viene introdotto dal R.D. 30 giugno 1912 n. 665 e allegato al T. U. della legge elettorale politica dello stesso anno. Tale decreto stabilisce che la busta sia preparata su carta bianca all’esterno e colorata all’interno (tutte le buste bianche esaminate presentano al retro nel centro, stampata in grigio, una stella a cinque punte immersa in un tappeto circolare di raggi ) (fig. 8).

Fig. 8: - 8 giugno 1935.
Busta in carta bianca ed interno nero spedita in raccomandazione con tassa a carico del destinatario dall’Intendenza di Finanza di Macerata a Montefano.
Manca il rettangolo perforato con l’indirizzo del destinatario. Al recto sono apposti in arrivo segnatasse per un totale di lire 1,75, al verso nel centro è stampata la stella a cinque punte.

La busta bianca viene usata per la prima volta nelle elezioni del 26 ottobre 1913 che danno inizio alla XXIV legislatura; il suo utilizzo continua nelle consultazioni elettorali che portano all’apertura delle successive legislature XXV e XXVI. Invece nelle votazioni del 6 aprile 1924, attuate dopo l’approvazione della legge Acerbo ed i cui risultati danno inizio alla XXVII legislatura, viene adottata, al posto della busta, la scheda elettorale ripiegata. A questo punto è opportuna una digressione.
Agli inizi del Regno d’Italia esiste nel nostro paese una monarchia costituzionale con un sistema bicamerale fondato su una Camera elettiva (la Camera dei Deputati) ed un Senato composto da membri nominati dal Re. Sono elettori i maschi di età non inferiore ai 25 anni, che sanno leggere e scrivere e pagano un censo di 40 lire. Alcune categorie di cittadini, come i magistrati, i professori e gli ufficiali, hanno diritto al voto pur non pagando l’imposta stabilita. Questa normativa elettorale resta sostanzialmente inalterata fino al 1882.
La legge 22 gennaio 1882 n. 999 ammette all’elettorato tutti i maggiorenni che abbiano superato l’esame scolastico obbligatorio oppure paghino un contributo annuo di lire 19,80. Si attua quindi un allargamento del corpo elettorale dal 2% al 7% della popolazione. Vengono modificate le circoscrizioni con riferimento alle province e si costituiscono collegi con due e fino a cinque rappresentanti, adottando lo scrutinio di lista. Resta così abolito lo scrutinio uninominale; in seguito ai risultati non soddisfacenti si ritorna al sistema precedente con la legge 5 maggio 1891 n. 210.
Con la legge 30 giugno 1912 n. 666 viene introdotto il suffragio universale: diventano elettori tutti i maschi di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito né di censo né di istruzione, restando ferme per i maggiorenni di età inferiore ai 30 anni le condizioni richieste in precedenza di censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio. Il corpo elettorale passa così al 23,20% della popolazione.
Al termine della prima guerra mondiale la legge 16 dicembre 1918 n. 1985 estende il diritto di voto a tutti i maschi che hanno compiuto 21 anni e, a prescindere dai limiti d’età, a chi ha prestato servizio nell’esercito mobilitato. Nel paese del dopoguerra prende sempre più piede l’idea di una riforma del sistema elettorale in senso proporzionale, attuata con la legge 15 agosto 1919 n. 1401. Base dei collegi diventano le province, ma tenendo conto anche della popolazione in modo che ad ogni collegio corrispondano almeno 10 eletti.
Benito Mussolini, arrivato al potere nel 1922, si adopera per modificare il sistema elettorale ed assicurare al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare. Il 18 novembre 1923 con n. 2444 viene approvata la legge Acerbo (dal nome del deputato presentatore del testo) che prevede l’adozione del sistema maggioritario plurinominale all’interno di un collegio unico nazionale e attribuisce due terzi dei seggi alla lista che riporti la maggioranza relativa ed un terzo alle altre liste di minoranza, ripartito su base regionale e con criterio proporzionale. Con questa legge elettorale si svolgono le elezioni del 6 aprile 1924 i cui risultati danno inizio alla XXVII legislatura(nel corso di queste elezioni viene adottata la scheda elettorale ripiegata) (fig. 9).

Fig. 9: - Fac-simile di scheda elettorale distribuito da Cerabona, candidato di Democrazia Sociale (lista n. 7) per la provincia di Catanzaro nelle elezioni del 6 aprile 1924. Immagine tratta dal sito “Italianpolitic’s Blog”.

Il nuovo Testo Unico della legge elettorale politica del 2 settembre 1928 n. 1993 attribuisce diritto di voto ai maschi iscritti ad un sindacato riconosciuto, ad un’ associazione di categoria od in servizio permanente nei corpi armati dello Stato oltre ai religiosi. Esso riduce le elezioni all’approvazione di una lista unica nazionale di 400 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo, dopo aver raccolto le designazioni da parte delle confederazioni nazionali dei sindacati legalmente riconosciuti e di altri enti ed associazioni nazionali. La presentazione di liste concorrenti è ammessa solo nel caso la lista unica non sia stata approvata dal corpo elettorale.
La scheda elettorale, da ripiegare, “ viene preparata in due tipi di uguali dimensioni, recanti entrambi nella parte interna il Fascio Littorio e la formula di domanda <Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?>. Il primo tipo, di colore bianco all’esterno, riproduce all’interno per tutta la superficie i colori della bandiera nazionale e reca in calce alla formula di cui sopra la risposta <Sì> (fig. 10); l’altro tipo, di colore bianco, così all’esterno che all’interno, reca in calce alla formula la risposta <No>”.
Il 25 marzo 1934 si svolge l’ elezione per la XXIX legislatura con lo stesso tipo di scheda (fig. 11) e (fig. 11 bis).

Fig. 10: - Interno delle schede elettorali preparate per le elezioni del 24 marzo 1929 che danno inizio alla XXVIII legislatura.

Fig. 11: - Esterno della scheda elettorale per le votazioni per la XXIX legislatura. Essa reca la firma dello scrutatore ed il bollo della sezione: la gomma sul lembo di chiusura è integra. La scheda non è stata utilizzata forse perché riconoscibile in quanto il bollo è stato impresso più volte.
Fig. 11 bis: - Il bollo della figura 11 ci informa che la scheda è stata approntata per il collegio elettorale di Gorizia, per la sezione 15, col numero 42359 ottenuto estraendo a sorte 5 cifre da 0 a 9.

Nel 1939 il sistema elettivo viene abbandonato, la Camera dei Deputati viene soppressa ed al suo posto viene istituita la Camera dei fasci e delle corporazioni. Ne fanno parte coloro che rivestono determinate cariche politico-amministrative in alcuni organi collegiali del regime e per la durata delle stesse.
Ritornando alle nostre buste azzurre, il Testo Unico del 1923, che ne prevede l’uso in questo nuovo colore, viene abrogato, prima che si svolgano le elezioni, dalla nuova legge elettorale che introduce la scheda ripiegata e quindi esse non sono mai state usate per lo scopo per il quale sono nate. Sono state successivamente utilizzate dagli uffici statali come semplici buste per le loro spedizioni.
Le buste bianche sono state utilizzate per tre consultazioni fino alle elezioni del 15 maggio 1921 come buste elettorali; successivamente anche queste sono servite per le spedizioni postali degli uffici statali, principalmente della prefettura e dell’intendenza di finanza (fig. 12 e 12bis).

Fig. 12: - 31/05/1930. Busta bianca con interno nero inviata dall’intendenza di finanza di Torino in città ad un privato con tassa a carico del destinatario, affrancata in arrivo con segnatasse per un totale di cent. 25. Al retro è presente il sigillo di chiusura, stampato su carta con filigrana corona, che riproduce lo stemma sabaudo e la scritta “ elezioni politiche”. Il numero della legislatura, il XXIV, è ricoperto da una marca ufficiale delle elezioni politiche della XXVII legislatura. La busta, preparata e non utilizzata per le elezioni del 26 ottobre 1913, è stata predisposta per le elezioni del 6 aprile 1924 ma, resa inutile dalla nuova legge elettorale (G. U. n. 5 del 7 gennaio 1924) che ha introdotto un nuovo modello elettorale, è stata riciclata per una spedizione postale.

Fig. 12 bis: - Sigillo di chiusura apposto al retro della busta di figura 12

Un ringraziamento particolare ad A. Vanara ed a M. De Lorenzo per l’aiuto fornitomi nella ricerca delle normative.

 

BIBLIOGRAFIA

- R.D. 30 giugno 1912 n. 666 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica G.U. n. 159
- R.D. 26 giugno 1913 n. 821 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica G.U. n. 176
- R.D. 4 settembre 1919 n. 1495 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica G.U. n. 221
- Legge 18 novembre 1923 n. 2444 (legge Acerbo) G.U. n. 5 del 1924
- R.D. 13 dicembre 1923 n. 2694 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica. Supplemento G.U. n. 5 del 1924
- R.D. 17 gennaio1926 n. 118 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica G.U. n. 31
- R.D. 2 settembre 1928 n. 1993 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica. Supplemento G.U. n. 210
- R.D. 3 marzo 1943 n. 383 che approva il Testo Unico della legge elettorale politica
- “Il fascismo. La conquista del potere. Documenti e testimonianze di storia contemporanea” G. Bonfanti. Ed. La Scuola Brescia
- “l’introduzione del sistema proporzionale nelle elezioni italiane del 1919: il contenuto della nuova legge ed i risultati della consultazione” Emmanuela Zuffo.


 

 


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