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IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO
Considerando come la tranquillità pubblica per la con-
cordia dei buoni Cittadini fin qui goduta in tutta la Toscana,
sia rimasta turbata in alcuni luoghi di Campagna del com-
partimento Aretino; --- Come sebbene questi siano fatti
isolati, pure, perciò appunto formando brutto contrasto
con l’ ordine pubblico generalmente mantenuto, voglia esser
subito ed energicamente represso onde il malo esempio non
si propaghi; -- Sulla proposizione del Ministro Segretario di
Stato pel Dipartimento dello Interno, ha Decretato e Decreta
quanto appresso :
Art. 1. Viene spedito nel Compartimento di Arezzo una
Colonna mobile per prestar man forte alla Legge contro i
moti Reazionarj che turbano l’ordine in alcuni luoghi della
Campagna.
Art. 2. Questa Colonna comincerà dall’ occupare il Co-
munello di Puliciano.
Art. 3. Le spese della occupazione saranno sostenute
dagli Autori dei disordini che siano riconosciuti tali dalla
Commissione di che sarà detto in appresso. Altrimenti, dal
Popolo, Comunello e Comune che siano militarmente oc-
cupato.
Il Governo peraltro esigerà sempre dal popolo, Comu-
nello e Comune le dette spese, salvo in essi il diritto di
rivalersi contro gli Autori del disordine.
Art. 4. Lasciati al corso ordinario di giustizia , e sotto
La censura delle Leggi Comuni i delitti che contro la pub-
blica tranquillità sono stati fin qui commessi in alcune cam-
pagne del compartimento di Arezzo; a cominciare dalla Pub-
blicazione del presente Decreto; ogni moto reazionario che
di nuovo vi si verifichi e che per la causa onde procede,
o per il fine in cui è diretto , o per il suo materiale carattere
possa definirsi per un attentato contro il Governo o contro
l’ordine stabilito , o contro la tranquillità pubblica, cadrà
sotto la censura delle Leggi Militari, e gli Autori e complici
di essi verranno puniti con le pene in dette Leggi stabilite.
Art. 5. A tale oggetto viene istituita una Commissione
Militare composta di
1. Ferdinando Gatteschi
2. Dott. Francesco Guerri
3. Tenente Frosali
4. Capitano de Roemer
5. Brunelli Giuseppe
6. Avv. Giuseppe Dami
Art. 6. Alla Commissione stessa restano aggiunti il Dott.
Carlo Caramelli e il Dott. Raffaello Bandini il primo per di-
simpegnare presso la medesima le funzioni di Procuratore
del Governo, il secondo per la istruzione dei relativi processi.
Art. 7. La direzione dei processi sarà volta per volta
affidata ad uno dei più vicini Pretori che destinerà il Pro-
curatore del Governo, e che dovrà agire sotto la sua de-
pendenza.
Art. 8. La istruzione degli atti dovrà essere completa-
mente ultimata dentro giorni tre. Nel concorso soltanto di
gravi cause, sulla richiesta del Procuratore del Governo,
potrà questo termine esser prorogato dal Presidente della
Commissione fino in giorni otto.
Art. 9. La Commissione seguirà sempre la Colonna Mo-
bile nei luoghi che mano a mano sia necessario occupare,
ed in questi dovrà esercitare il suo ufficio.
Art. 10. La sentenza della Commissione è eseguibile dopo
ventiquattro ore.
Art. 11, Il Ministro Segretario di Stato pel Diparti-
mento dello Interno, ed il Ministro Segretario di Stato pel
Dipartimento di Giustizia e Grazia, ciascuno nelle parti che
loro spetta , sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.
Dato in Firenze li ventitré marzo milleottocentoquaran-
tanove
Il Presidente del Governo Provvisorio Toscano
G. MONTANELLI
Il Ministro Segretario di Stato
Pel Dipartimento dello Interno
F. C. MARMOCCHI
Il Ministro Segretario di Stato
Pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
L. ROMANELLI
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