Nell’ultimo venticinquennio dell’800, la maggior parte della popolazione era ancora analfabeta e gran parte della corrispondenza in circolazione proveniva dalle famiglie più agiate o dagli Enti statali. Di quest’ultima categoria un ruolo di primo piano era rivestito dalla corrispondenza dei Sindaci, che fino all’emanazione della succitata Legge, beneficiava della franchigia per intero.
La Legge n. 1983 del 14.6.1874, pubblicata nella G.U. n. 152 del 27.6.1874, e successivo regolamento n. 2091 del 13.9.1874, sancivano il PAGAMENTO DELLA META’ DELLE TASSE DI AFFRANCAMENTO PREVISTE PER LE CORRISPONDENZE PRIVATE, nel caso di carteggio ufficiale diretto dai Sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza fosse stata esercitata nel territorio dei rispettivi Comuni:
· Prefetti, Sotto-Prefetti e Ufficiali di Pubblica sicurezza;
· Procuratori generali, Presidenti di tribunali, Procuratori del Re, Giudici Istruttori e Pretori;
· Intendenti di finanza ed Agenti delle imposte erariali;
· Comandanti dei Distretti militari e dei Carabinieri Reali;
· Sindaci del Regno fra loro, coi Comandanti di Corpo e coll’Uffizio centrale di statistica, per la sola corrispondenza sotto-fascia e limitatamente agli AFFARI dello STATO CIVILE, della LEVA e della STATISTICA.
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Fig. 1 - Corrispondenza ordinaria per Affari elettorali, del 26.10.1892 da Lari per Livorno.
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Fig. 2 - Corrispondenza ordinaria attestante l’avvenuta notifica della corrispondenza tramite i donzelli (si rileva dal contenuto della lettera), del 9.2.1881 da Calci per Buti.
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La tariffa per la corrispondenza ordinaria era prevista in 20 centesimi e di conseguenza i Sindaci che corrispondevano fra loro per affari diversi a quelli sopra citati, oppure per quegli stessi affari ma non in sotto fascia o in lettera aperta, dovevano far fronte a questo importo. Uno dei casi più diffusi che prevedeva la tariffa piena era la corrispondenza per Affari attinenti le elezioni o liste elettorali (fig. 1). Un'altra casistica era quella attinente il servizio dei donzelli (fig. 2).
L’affrancatura delle corrispondenze sopra previste, doveva avvenire obbligatoriamente mediante francobolli ordinari e Contrassegno del mittente da apporsi sulla parte dell’indirizzo.
Il CONTRASSEGNO del mittente doveva consistere in una speciale stampiglia o nel Bollo ordinario dell’Uffizio, o in mancanza di questi, la corrispondenza doveva essere contrassegnata a mano con l’indicazione del titolo uffiziale del Funzionario scrivente, seguita dalla sua firma.
Ecco quindi che, oltre ai già conosciuti contrassegni ovali R.POSTE, si diffusero “speciali stampigli” che raffiguravano lo stemma del Comune di forma circolare o ovale con l’indicazione del Comune o del Sindaco del Comune di… .
La succitata Legge escludeva la riduzione della tassa dal diritto di raccomandazione e nessun accenno veniva fatto a favore della corrispondenza equiparata a stampe , che fra i Sindaci era molto diffusa.
Fu l’insistente pressione fatta da alcuni Sindaci alla Direzione Generale, che ebbe come risultato l’estensione della riduzione della tassa anche per le STAMPE che poterono così essere affrancate con un solo centesimo, anziché due.
Quanto sopra fu sancito dal BULLETTINO POSTE E TELEGRAFI N. 2/1877, paragrafo 31, che così recitava: “La Direzione generale, esaminata ponderatamente la questione e .…… considerando molto che il servizio di ANAGRAFE deve essere riguardato come uno dei più importanti negli affari di Stati Civili, presi gli ordini di S.E. il Ministro, ha determinato che le lettere a stampa, le quali, a termini dell’art. 5 del R.D. 19.7.1874 n. 2015, vengono cambiate fra i Sindaci pel servizio anagrafico e che contengano le scritte necessarie a completarle, oltre ad essere considerate come stampe siano ammesse alla riduzione della tassa stabilita dall’art. 11 della Legge 14.6.1874 ed abbiano così corso colla francatura di un solo centesimo”.
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Fig. 3 – Corrispondenza ordinaria mancante dell’indicazione Affari del 20.1.1886 da Palaia a Castelfranco di Sotto |
Fig. 4 – Stampe mancante dell’indicazione Affari di anagrafe, del 3.7.1882 da Pontedera a San Miniato. |
Rispetto quindi alla corrispondenza ordinaria , le Stampe fra Sindaci non fruiscono della riduzione nel caso di affari della Leva e della Statistica, ma solo e limitatamente al servizio di anagrafe.
Le corrispondenze dei Sindaci dovevano essere consegnate a mano negli Uffizi d’impostazione e non potevano essere gettate nelle buche ordinarie, tranne nei luoghi in cui non esistesse un Uffizio Postale.
Quando le corrispondenze non fossero state affrancate correttamente o fossero mancate del Contrassegno o dell’indicazione del tipo di affari attinente, l’Uffizio postale di spedizione doveva invitare il mittente alla regolarizzazione della corrispondenza.
Nella realtà abbiamo avuto modo di constatare ancora una volta che i Regolamenti postali non sempre sono stati applicati con estrema rigidità. Non è difficile riscontrare corrispondenze prive dell’indicazione “Affari di ...” (figura 3 e 4), oppure corrispondenze di Affari di Leva militare affrancate con un centesimo anziché due (figura 5).
In altrettanti casi i Sindaci non hanno usufruito dell’agevolazione (potrebbe essersi trattato di un errore da parte dei loro collaboratori o forse di un invio non sotto fascia) ed hanno affrancato corrispondenze attinenti l’Anagrafe con due centesimi anziché uno (figura 6).
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Fig. 5 – Stampe con affrancatura di 1 cent. anziché 2 cent. del 7.1.886 da Riparbella per Montaione |
Fig. 6 - Stampe per affari di Anagrafe, affrancata con 2 cent. anziché 1 del 4.5.1889 da Laiatico per Montaione. |