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francobolli falsi "fuori corso" | ||||||||||||||
Avv. Alessandro Papanti | ||||||||||||||
Una legge sui francobolli falsi “fuori corso” legge 254 del 4 ottobre, “Modifica all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n°156, in materia di tutela del commercio filatelico” In seguito alla proposta dell’onorevole Peretti, appartenente al “ Gruppo Parlamentari Amici della Filatelia”, è legge dello Stato da fine ottobre 2004 una modifica al “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale”, che all’art. 33 prevede ora l’aggiunta del seguente comma: “Se i fatti previsti dagli art. 459/460 e 461 del codice penale (falsificazione di valori di bollo e altre situazioni) si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo” La realizzazione di francobolli falsi fuori corso, italiani o stranieri, era considerata finora attività lecita e quindi non perseguibile penalmente. Da oggi costituisce un reato inquadrato fra quelli contro la fede pubblica, alla stregua della falsificazione di moneta a corso legale. Anche se ridotta di un terzo rispetto alla falsificazione di monete, la pena prevista per i francobolli fuori corso è pur sempre tale – si tratta di alcuni anni di reclusione – da scoraggiare eventuali malintenzionati al punto che “il gioco non vale la candela”; si aggiunga che tale reato è procedibile d’ufficio. Oltre alla falsificazione sono perseguite l’introduzione nel territorio dello Stato, l’acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di francobolli contraffatti. Questa è forse la parte più importante della norma, che viene così a colpire il falso non solo nella sua realizzazione, ma anche nelle fasi successive in cui è semplicemente detenuto o ceduto. Vi sarà quindi una forte remora alla circolazione dei falsi in quanto i possessori in buona fede potranno indicare o essere chiamati dall’Autorità Giudiziaria ad indicare la persona dalla quale hanno ricevuto il pezzo, consentendo così la ricostruzione della catena di cessioni. Il francobollo contraffatto non potrà quindi più costituire oggetto di transazioni commerciali. La nuova disposizione concerne solo il francobollo e la carta filigranata. Non riguarda invece falsificazioni di lettere, annullamenti o comunque il falso di storia postale, sempre che il francobollo sia originale. In questi casi - ricorrendone i presupposti - saranno configurabili altri reati, come quelli di truffa o frode in commercio. Reati questi ultimi che possono ora comunque coesistere – ove il francobollo fosse falso – con quello previsto dalla nuova norma. Ove si tratti di “falso d’epoca” passato per posta, é da ritenere che la norma non trovi applicazione, in base al principio generale del diritto penale secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”, ed in quanto la fattispecie non costituirebbe pericolo o danno per la fede pubblica, che la norma vuole tutelare. | ||||||||||||||
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