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il certificato
risponde l'Avv. Alessandro Papanti
Buongiorno, mi chiamo Paolo,
da svariati anni sono collezionista di francobolli di Repubblica Italiana usata anche con specializzazioni; la mia domanda è questa: quando mi capita di vendere o scambiare un francobollo, (anche di pochi Euro di valore come può essere un "Trieste" del 1949 o un "Palladio" del 1949, ecc.), posso unire alla vendita e/o scambio un mio personale "certificato" che attesta ciò che sto vendendo? Ovviamente io non sono un Perito filatelico, ma mi potrei definire "esperto filatelico". Pur sapendo che filatelicamente non ha alcun valore (più che altro sarebbe un mio vezzo), posso farlo? C'è qualche regola o legge che mi impedisce di farlo?
Ringrazio anticipatamente, Paolo.


Risponde l'Avv. Alessandro PAPANTI

Come il sig. Paolo sa, l’esercizio della professione di perito filatelico richiede l’iscrizione ad un apposito Albo, tenuto dalla Camera di Commercio o dal Tribunale, che viene rilasciata solo dopo il superamento di un esame tecnico.
Quindi chi non è iscritto, non solo non potrà fregiarsi di quel titolo, ma non potrà in concreto neppure esercitarne l’attività, rilasciando certificati o perizie, neanche se invece che “perito” si qualifica come “esperto” filatelico.
Potrà invece rilasciare all’acquirente un’attestazione nella quale dichiara e garantisce l’originalità del pezzo ed il suo stato di conservazione (piena gomma, linguellato, ecc…), accompagnando se crede tale garanzia con una foto.
Ma questo – potrebbe osservare il sig. Paolo – è più di quanto faccia il perito!
E’ vero; ma è anche vero che la posizione e la funzione del perito è diversa da quella del venditore: il primo svolge un’attività professionale di consulenza; il proprietario venditore è invece tenuto a garantire al compratore l’originalità del pezzo venduto, in base al principio generale dell’obbligo di adempimento della prestazione, e l’immunità da vizi ai sensi dell’art. 1490 c.c., oppure, ove vi siano difetti, ad indicarli.
Tali garanzie sono dovute per legge da chi vende, ed operano sia che vengano rilasciate per iscritto sia che il venditore non le fornisca neanche verbalmente. Corredare il pezzo che si vende con un’attestazione di originalità – oltre ad essere cosa gradita al compratore – è indice di serietà del venditore. Trattandosi di garanzia che opera nell’ambito di una compravendita, è opportuno che la dichiarazione sia datata ed intestata all’acquirente.
Ben può quindi il sig. Paolo rilasciare dichiarazione di autenticità degli esemplari che vende.

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