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Sull'acquisto e detenzione di francobolli falsi
risponde l'Avv. Alessandro Papanti

Spett.le "IL POSTALISTA"

Buongiorno. Mi servirebbe un grosso consiglio. Sto preparando una piccola collezione sulla posta prioritaria italiana dal 1998/99 al 2008. Recentemente ho trovato in un mercatino due buste con dei valori falsi; premesso che chi me le ha cedute mi ha assicurato che i falsari di quei francobolli sono stati scoperti e denunciati, io posso inserirli nella collezione, che potrebbe anche essere esposta?

(lettera non firmata)
 


Risponde l'Avv. Alessandro PAPANTI

Il francobollo – in quanto rientrante fra i valori di bollo emessi dallo Stato o da Stati esteri - ha sempre trovato tutela giuridica. La sua falsificazione è perseguita penalmente dal nostro ordinamento giuridico alla stregua della falsità in monete a corso legale; la differenza consiste solo nella ridotta misura della pena.
Dall’ottobre 2004 cadono sotto il maglio della legge anche i francobolli fuori corso: il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale” (D.P.R. 29 marzo 1973 n° 156), è stato infatti modificato come segue: “Se i fatti previsti dagli art. 459,460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo”.
Quindi la normativa attuale riguarda sia i francobolli a corso legale che quelli fuori corso.

Le attività perseguite che concernono propriamente i francobolli, sono quelle indicate dall’art. 459 c.p., qui riportate in dettaglio:

• la contraffazione, cioè il falso totale, come recentemente avvenuto per i Gronchi Rosa oppure diversi anni addietro per altri valori della Repubblica, come il 55 Lire Triennale di Milano del 1951 ( cat. Sassone n° 667), o il 300 Lire Ciclismo del 1962 ( cat. Sassone n° 946 );
• l’alterazione di un francobollo originale, come nel caso di apposizione di una soprastampa, per dare al pezzo un valore superiore;
• l’introduzione nel territorio dello Stato, l’acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di francobolli contraffatti. Da questa ipotesi di reato possono configurarsi due fattispecie: detenzione e spendita di francobolli di concerto con il contraffattore o con un suo incaricato, e quella in cui il caso anzidetto si verifichi senza accordo con il falsificatore; le due fattispecie sono punite con modulazione diversa della pena. Questi casi presuppongono comunque la consapevolezza “ ab origine”, cioé al momento della ricezione, della falsità dei pezzi;
• la spendita o messa in circolazione di un pezzo ricevuto in buona fede, della falsità del quale si è avuto consapevolezza dopo aver ricevuto il falso, ma prima della sua messa in circolazione.

Le situazioni perseguibili sono quindi articolate poiché la normativa opera non solo nei confronti dell’autore della contraffazione, ma anche dei soggetti che vengono in rapporto con essa nella fase di commercializzazione o anche nella semplice detenzione. E’ proprio questo l’aspetto più importante della legge, che giunge a colpire il falso nelle fasi successive alla sua realizzazione, quando é ceduto o semplicemente detenuto. Per questo motivo il fatto che gli “autori del falso” siano stati scoperti e perseguiti e é circostanza irrilevante per esonerare da responsabilità chi comunque li commercializza o detiene successivamente.
Non incorrerà nel reato il soggetto in buona fede anche nel momento in cui detiene o cede il falso; fatta eccezione per questa ipotesi, stando alla lettera della legge, la semplice detenzione costituisce reato ed il francobollo contraffatto è bene non commerciabile.

Si potrebbe obiettare che il collezionista filatelico detiene il pezzo a puro scopo di studio e documentaristico di un fatto storico (tanto più se si tratta di un esemplare su lettera che ha esaurito la propria funzione di valore postale) e che quindi egli é portatore di un fine estraneo a quello che vuole tutelare la legge. Si tratta però di un aspetto non espressamente previsto dalla norma, che sarebbe soggetto a valutazione da parte di chi fosse chiamato a giudicare.
 

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