Spett.le "IL POSTALISTA"
Buongiorno. Mi servirebbe un grosso consiglio. Sto preparando una piccola
collezione sulla posta prioritaria italiana dal 1998/99 al 2008.
Recentemente ho trovato in un mercatino due buste con dei valori falsi;
premesso che chi me le ha cedute mi ha assicurato che i falsari di quei
francobolli sono stati scoperti e denunciati, io posso inserirli nella
collezione, che potrebbe anche essere esposta?
(lettera non firmata)
Risponde l'Avv. Alessandro PAPANTI
Il francobollo – in quanto rientrante fra i valori di bollo emessi dallo
Stato o da Stati esteri - ha sempre trovato tutela giuridica. La sua
falsificazione è perseguita penalmente dal nostro ordinamento giuridico alla
stregua della falsità in monete a corso legale; la differenza consiste solo
nella ridotta misura della pena.
Dall’ottobre 2004 cadono sotto il maglio della legge anche i francobolli
fuori corso: il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
postale” (D.P.R. 29 marzo 1973 n° 156), è stato infatti modificato come
segue: “Se i fatti previsti dagli art. 459,460 e 461 del codice penale si
riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale
emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene
stabilite da tali articoli ridotte di un terzo”.
Quindi la normativa attuale riguarda sia i francobolli a corso legale che
quelli fuori corso.
Le attività perseguite che concernono propriamente i francobolli, sono
quelle indicate dall’art. 459 c.p., qui riportate in dettaglio:
• la contraffazione, cioè il falso totale, come recentemente avvenuto per i
Gronchi Rosa oppure diversi anni addietro per altri valori della Repubblica,
come il 55 Lire Triennale di Milano del 1951 ( cat. Sassone n° 667), o il
300 Lire Ciclismo del 1962 ( cat. Sassone n° 946 );
• l’alterazione di un francobollo originale, come nel caso di apposizione di
una soprastampa, per dare al pezzo un valore superiore;
• l’introduzione nel territorio dello Stato, l’acquisto, la detenzione e la
messa in circolazione di francobolli contraffatti. Da questa ipotesi di
reato possono configurarsi due fattispecie: detenzione e spendita di
francobolli di concerto con il contraffattore o con un suo incaricato, e
quella in cui il caso anzidetto si verifichi senza accordo con il
falsificatore; le due fattispecie sono punite con modulazione diversa della
pena. Questi casi presuppongono comunque la consapevolezza “ ab origine”,
cioé al momento della ricezione, della falsità dei pezzi;
• la spendita o messa in circolazione di un pezzo ricevuto in buona fede,
della falsità del quale si è avuto consapevolezza dopo aver ricevuto il
falso, ma prima della sua messa in circolazione.
Le situazioni perseguibili sono quindi articolate poiché la normativa opera
non solo nei confronti dell’autore della contraffazione, ma anche dei
soggetti che vengono in rapporto con essa nella fase di commercializzazione
o anche nella semplice detenzione. E’ proprio questo l’aspetto più
importante della legge, che giunge a colpire il falso nelle fasi successive
alla sua realizzazione, quando é ceduto o semplicemente detenuto. Per questo
motivo il fatto che gli “autori del falso” siano stati scoperti e perseguiti
e é circostanza irrilevante per esonerare da responsabilità chi comunque li
commercializza o detiene successivamente.
Non incorrerà nel reato il soggetto in buona fede anche nel momento in cui
detiene o cede il falso; fatta eccezione per questa ipotesi, stando alla
lettera della legge, la semplice detenzione costituisce reato ed il
francobollo contraffatto è bene non commerciabile.
Si potrebbe obiettare che il collezionista filatelico detiene il pezzo a
puro scopo di studio e documentaristico di un fatto storico (tanto più se si
tratta di un esemplare su lettera che ha esaurito la propria funzione di
valore postale) e che quindi egli é portatore di un fine estraneo a quello
che vuole tutelare la legge. Si tratta però di un aspetto non espressamente
previsto dalla norma, che sarebbe soggetto a valutazione da parte di chi
fosse chiamato a giudicare.
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