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Sulla vendita di un falso del tutto particolare
risponde l'Avv. Alessandro Papanti

La domanda:

Buongiorno,
sono in possesso di un falso per frodare i collezionisti realizzato da Francesco Perciavalle di Amantea.
Se posso farle una domanda, le vorrei chiedere bisogna distruggerlo o si puo’ vendere dichiarando la sua vera natura di falso filatelico?

Grazie per la gentilezza che vorra’ dimostrarmi.

Saluti

Eugenio Bruni

La prima risposta dell'Avv. Papanti

Rispondo alla domanda posta dal sig. Eugenio Bruni in merito ad un £.100 della serie Democratica, falso di Buenos Aires, su lettera con altri valori.
Il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale” (D.P.R. 29 marzo 1973 n° 156), fu modificato con l’aggiunta del seguente comma all’art. 33: “Se i fatti previsti dagli art. 459,460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo”.
La portata di questa disposizione investe proprio la filatelia, poiché quelle disposizioni penali che finora riguardavano solo i valori in corso, si applicano ora anche i francobolli che trovano ragione d’interesse, ricerca e circolazione dal punto di vista collezionistico.
L’art. 457 c.p. - richiamato dall’art.459 c.p. che concerne l’acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – configura il reato per chiunque spende o mette altrimenti in circolazione un pezzo ricevuto in buona fede, della falsità del quale si è avuto consapevolezza dopo aver ricevuto il falso, ma prima della sua messa in circolazione.
Il caso esposto dal sig. Bruni dovrebbe rientrare in questa previsione normativa e non potrebbe quindi essere posto in commercio.
Tuttavia il pezzo in questione è un “falso d’epoca” passato per Posta, classificato come tale dai cataloghi di francobolli da collezione. E’ cioè un falso nato per frodare la Posta, come lo sono i falsi d’epoca degli Antichi Stati Italiani, e non i collezionisti.
Il caso in esame non rientra nella previsione del comma aggiunto all’art. 33 del citato Testo Unico, proprio perché la ratio legis di tale disposizione trova fondamento proprio nell’esigenza di tutelare i collezionisti di francobolli, per i quali il falso d’epoca costituisce un fenomeno di interesse e di studio per la filatelia e la storia postale.
Preciso che questa è la mia convinzione in base alla interpretazione della norma, non essendo a conoscenza di eventuali decisioni giurisprudenziali in merito.
Concludo facendo presente che quanto finora detto si basa sull’ovvio presupposto che la lettera sia genuina.

La domanda del Signor Eugenio Bruni riformulata

Gentilissimo,

innanzitutto la ringrazio per la cortesia e l'impegno con il quale si è preso a cuore la mia domanda.
Vorrei essere piu' chiaro, la busta che le ho mostrato presenta un francobollo da l. 100 che non e' viaggiato.
Il Perciavalle, che io conoscevo personalmente, ad un certo punto della sua vita mise in circolazione buste veramente viaggiate ma a cui aveva sostituito il 100 lire da lui falsificato negli anni 50 con un falso che non risulta documentato.
Ha modificato anche l'annullo rendendolo chiaramente apparentemente vero.
Riformulo la domanda: un falso di un falso di Buenos Aires (anche se fatto dal Perciavalle) puo' essere commercializzato?
A maggiore chiarezza le allego la perizia che prima non trovavo.

grazie della gentilezza e saluti riconoscenti

 

La nuova risposta dell'Avv. Papanti

La mia risposta era terminata con la seguente considerazione: “Concludo facendo presente che quanto finora detto si basa sull’ovvio presupposto che la lettera sia genuina”. Precisazione questa dovuta per rendere ancora più chiaro il parere legale che veniva richiesto.
Poiché così non è in quanto si tratta di lettera artefatta per frodare i collezionisti, la risposta è molto semplice: il pezzo va distrutto, a maggior ragione poiché Ella è a conoscenza del fatto che si tratta di un falso avendo anche una perizia che lo attesta!
Che tale falso sia stato realizzato dal quel signore di Amantea cui viene fatto riferimento o da altra persona, non fa a questo punto alcuna differenza.

Alessandro Papanti




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