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LA SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO

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La sentenza del 22 febbraio

Guida da osservare in caso di perquisizione e sequestro
A CURA DI AVVOCATO ANDREA VALENTINOTTI


Innanzitutto, è bene precisare a cosa ci stiamo riferendo. La perquisizione è un atto previsto dal codice di procedura penale che permette la ricerca in un luogo (solitamente abitazione o negozio) di presunte cose che costituirebbero corpo del reato o pertinenze del reato. La perquisizione comporta quasi necessariamente il sequestro probatorio; lo scopo di questo atto è la conservazione dei beni ai fini dell’accertamento del reato.

Premesso ciò, il codice prevede che la persona coinvolta (nei casi che a noi interessano si acquisisce molto spesso lo status di indagato) va consegnata una copia del decreto di perquisizione e sequestro, indicante la facoltà di farsi assistere da difensore se prontamente reperibile.

Il consiglio migliore è di sfruttare questo diritto che il codice riconosce. Se un avvocato di fiducia non è reperibile o non può essere sul posto entro un lasso di tempo molto limitato (a volte si parla di massimo 30 minuti), l’Autorità procederà all’espletamento della perquisizione e del sequestro senza la presenza del difensore. Pertanto è consigliabile (nell’ipotesi di cui sopra) la presenza di un difensore d’ufficio (a tal fine è opportuno precisare che nella copia del decreto è spesso già indicato un difensore d’ufficio. Qualora non sia così si deve chiedere all’Autorità che venga contattato un difensore dalla lista che dovrebbe già essere a loro disposizione).

La presenza del difensore è fondamentale anche per evitare che, in preda all’apprensione per la presenza di Forze dell’Ordine nel proprio domicilio, si corra il rischio di rilasciare dichiarazioni che possono essere autoincriminanti contro sé stessi od altri. Al termine del sequestro, si è liberi di nominare il proprio difensore di fiducia.

È opportuno chiedere immediatamente all’Autorità di poter essere nominati custodi dei beni sequestrati, anche al fine di non danneggiarli (verrà applicato il sigillo e nessuno potrà violarlo. La violazione del sigilli costituisce reato, e se commesso dal custode, la pena è aumentata), in quanto è presumibile che un collezionista/venditore sia più adatto alla conservazione di questi beni, piuttosto che la collocazione nella cancelleria di un tribunale.

Al termine dell’atto, verrà rilasciato un verbale contenente la descrizione dell’espletamento in termini estremamente dettagliati. Verrà chiesto di firmarlo, quindi è bene LEGGERE CON MOLTA CALMA.

Ultimo passaggio, ma forse quello più importante, è possibile impugnare il sequestro entro 10 giorni depositando richiesta di riesame presso il Tribunale dove ha sede la Procura che ha posto in essere gli atti.

Avv. Andrea Valentinotti



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