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Custodi della nostra Storia


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Dei delitti contro il patrimonio culturale

di Adriani CATTANI (Bollettino Prefilatelico e S.P. n. 203)

Il mondo del collezionismo e del commercio è stato messo in subbuglio, recentemente, dalla notizia che presso il Senato è stato depositato per l'approvazione il disegno di legge 882, intitolato "Dei delitti contro il patrimonio culturale".

L’approvazione di questa legge fa paventare gravi reati, colpiti da pesantissime pene, contro chi colleziona e contro chi commercia beni culturali (fra i quali oggetti filatelici).

Vediamo per bene insieme cosa dice questa proposta di legge, in particolare per quanto riguarda il collezionismo filatelico, tenuto conto anche della legislazione già vigente.

Una prima parte del ddl. 882 si occupa dei casi di furto e di altri reati conseguenti al furto, come ricetta zione, appropriazione indebita, riciclaggio ecc. ecc.

Qui non c'è molto di nuovo, i reati di furto (in genere) sono già codificati da molto tempo e riguardano tutti gli oggetti che in un ambiente sociale vengono rubati.

Come collezionisti, non possiamo certo lamentarci di questa nuova norma che evidentemente ha voluto solo definire meglio, perchè non ci siano dubbi, i casi di furto di oggetti culturali.

L’unica differenza riguarda le pene, che vengono maggiorate, e non di poco.

È ovvio, e non solo da adesso, che il bene rubato va recuperato e restituito al legittimo proprietario, e la persona o persone che hanno perpetrato il furto deve/ devono essere punita/e.

Quel che ci preoccupa, invece, è il termine che viene usato di "bene Culturale".

È vero che il disegno di legge 882 non specifica adeguatamente che cos'è un "bene culturale", ma non lo fa perchè l'ha già fatto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenuto nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Vediamo con attenzione come è definito il "bene culturale".

Lo spiega l'articolo 10 del predetto Codice, dove si riporta che sono beni culturali le cose immobili e mobili dello Stato, Regioni, Enti pubblici territoriali, altri Enti pubblici e le persone giuridiche private. Il comma 3 di detto articolo è quello che interessa noi:
"Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13;
sub b) gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante".

Qui sembra che sia chiaro: perchè i documenti o altri beni appartenenti a privati siano considerati "beni culturali" soggetti alla legge devono possedere due requisiti, (e devono possederli entrambi):
1) devono rivestire interesse storico particolarmente importante;
2) deve essere intervenuta la dichiarazione che detti documenti rivestono interesse storico particolarmente importante (dichiarazione prevista dall'art. 13).
I documenti che non hanno questi due requisiti, quindi, non sono beni culturali e non sono soggetti alle norme sulla tutela dei beni culturali.

Andiamo a vedere cosa dice l'articolo 13:
"La dichiarazione accerta la sussistenza nella cosa che ne forma oggetto (documento, lettera, ..... ) dell'interesse richiesto dall'art. 10 comma 3 (ripetiamo: interesse storico particolarmente importante)".

Bene, quanti saranno i documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante? È vero che né il Codice, né il disegno di legge 882 lo dicono in modo esauriente, ma penso sia legittimo dubitare che lo sia la lettera, non importa con quale data, spedita dal signor Tal dei Tali 1 al signor Tal dei Tali 2 per mandargli i saluti o gli auguri di buon compleanno, oppure un ordine di acquisto di stoffe o quant'altro, come pure la lettera della mamma al figlio che fa il militare.

Ma neppure la firma del Re Tal dei Tali su un diploma di benemerenza o di cavalierato indirizzato al signor Tal dei Tali 3.

La logica dice che ci potranno essere dei dubbi su alcune lettere, ma non su una intera collezione!

Questo metterà in crisi il collezionismo? Non ci posso e non ci voglio credere!

Una infinità di documenti e lettere resterà fuori dall'applicazione di questa legge, e saranno come finora liberi al collezionismo e al suo commercio.

Certo che la nebulosità del disegno di legge fa temere che si faccia "di tutta un'erba un fascio", mescolando una lettera di Carlomagno (solo per fare un esempio) con una lettera di saluti scritta dal fronte, su questo aspetto certo ci sarà ancora da lavorare.

Anche sulla procedura è bene chiarire.

L'art. 14 del Codice ci informa che il soprintendente (responsabile della Soprintendenza Archivistica competente per territorio) avvia il procedimento dandone comunicazione scritta al proprietario. Questo comporta il temporaneo sequestro del bene con lo scopo di accertare se contenga o no elementi per valutare l'interesse storico particolarmente importante.

Eseguito l'accertamento, il soprintendente notifica la decisione al proprietario il quale, in caso di rilascio della dichiarazione prevista, da quel momento diventa di fatto custode di un bene culturale con tutto quello che comporta, cioè il bene non può essere distrutto, danneggiato, deteriorato o adibito ad usi non compatibili col loro carattere di interesse storico tali da creare pregiudizio alla loro conservazione (art. 20).

Ma i proprietari rimangono proprietari: il documento verrà comunque restituito e se il proprietario vorrà venderlo dovrà chiedere l'autorizzazione, come pure se vorrà esportarlo dalla sua sede naturale, anche solo temporaneamente (in caso di partecipazione ad una Mostra, in Italia o all'estero).

Potrà essere una seccatura, penso che un cittadino privato difficilmente possa essere attrezzato per garantire la perfetta conservazione del bene, ma niente di più, penso.

Un nostro amico e socio si è trovato in questa situazione: ha acquistato ad un'asta italiana una lettera (cinquecentesca, indirizzata ad Omodeo Tasso) che aveva già ricevuto la dichiarazione di cui sopra, acquisto fatto in perfetta buona fede, (solamente dopo esserne venuto in possesso è venuto a conoscenza della circostanza), ed ha ritenuto di non essere in grado di assicurarne la custodia come previsto dalla legge quindi, d'accordo con la soprintendenza, ha donato la lettera al Museo dei Tasso e della Storia Postale di Camerata Cornello, che ne curerà la custodia.

Non si vuole correre questo rischio? Si chieda prima al venditore se è in possesso della dichiarazione prevista dalla legge per il documento, o i documenti, che si intende acquistare, ed in base alla risposta si comporterà di conseguenza.

Ritorniamo un attimo al ddl. 882, art. 518 - undecies, che contiene un altro aspetto che ci può riguardare: esso dice che "chiunque trasferisce all'estero beni cultura­ li ... o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito ... ". E prosegue più sotto: "la pena prevista ... si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali ... oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali ... ".

Anche in questo caso la norma riguarda i beni culturali protetti da tutela, cioè provvisti della prevista dichiarazione di interesse storico particolarmente importante di cui si è detto sopra, perchè tale è l'invocata "specifica disposizione di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali".

Naturalmente, ripeto, è tutto un altro discorso quello che riguarda i documenti che dovessero risultare rubati (deve esistere una precedente denuncia di furto): questo caso sì che è veramente grave, quindi massima attenzione!

In altri settori del collezionismo, come ad esempio nell'arte, c'è l'usanza di creare la storia del bene: precedenti proprietari, date di vendita, nome dei venditori, restauri eseguiti... .

Non sarebbe male se si facesse lo stesso per i documenti filatelici e storico postali, almeno per quelli di una certa importanza e di un certo valore economico.

Per il momento fermiamoci qui, ma seguiremo sempre questa vicenda, dando le informazioni più corrette possibili.