S. P. del Regno delle due Sicilie

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Le poste estere a Roma 2ª parte

di Giuseppe MARCHESE

IV - DAL 1816 AL 1820

Tra il 1801 e il 1816 le poste straniere a Roma chiusero. L'Ufficio della posta napoletana a Roma fu l'ultimo ad essere chiuso nell'Ottobre 1816.

La chiusura venne preceduta dalla firma di una "convenzione" tra le Poste pontificie e quelle napoletane in verità un po' strana in quanto approvata dalle rispettive amministrazioni postali e firmata dal direttore generale delle Poste di Napoli e dal Sovrintendente della Posta pontificia. Come dire che il governo non veniva implicato nella stipula dell'accordo.

 

È possibile che questo sia dovuto al fatto che le poste napoletane speravano ancora di ripristinare il loro ufficio a Roma ed erano pronte a invalidare la "convenzione" qualora se ne fosse trovata l'occasione.

 

La "convenzione" è stata pubblicata per la prima volta da C. Fedele e M. Gallenga. Rispetto a questa stesura il testo napoletano ha qualche lieve modifica di forma e alcune note ad uso interno. (1)

 

Ecco il testo dell'accordo di fonte napoletana: (2)

 

REGOLAMENTO (.)

PEL NUOVO SISTEMA DI CORRISPONDENZA FRA LE DUE GENERALI AMMINISTRAZIONI DI POSTE DI SUA SANTITÀ E DI SUA MAESTÀ IL RE DELLE DUE SICILIE

 

Articolo 1

 

La corrispondenza estera tanto per Napoli, per la Sicilia e le Isole Jonie, quanto quelle di Napoli, di Sicilia e delle Isole Jonie per l'estero sarà reciprocamente consegnata alla frontiera dei rispettivi Stati. Approvato

 

Articolo 2

 

I due Governi soffriranno il peso del trasporto della corrispondenza rispettiva fino alla frontiera. In conseguenza la consegna per parte del Governo di Sua Santità sarà fatta al Direttore della Posta napolitana in Fondi, quella per parte del Governo di Napoli sarà eseguita all'incaricato della Posta Pontificia in Terracina. Approvato.

 

Articolo 3

 

Le lettere del regno di Napoli, di Sicilia e delle Isole Jonie dirette a domini di Sua Santità saranno reciprocamente e gratuitamente scambiate con quelle provenienti da tutti gli Stati soggetti alla Santità Sua per i Regni di Napoli e Sicilia, e per le Isole Jonie. Approvato comprese quelle di Malta.

 

Articolo 4

 

Il Governo di Napoli non soffrirà alcuna spesa per le lettere d'Italia; esse saranno consegnate senz'alcun pagamento alla frontiera del regno di Napoli. Lo stesso sarà praticato per la corrispondenza di Napoli, della Sicilia e delle Isole Jonie per l'Italia. Approvato sussistendo le attuali convenzioni ed usi colle Poste d'Italia. Questo articolo potrà modificarsi secondo l'occorrenza. (a)

 

Articolo 5

 

Le lettere di Spagna pel Regno di Napoli, per la Sicilia e per le Isole Jonie saranno pagate dal Governo di Napoli alla ragione di scudo uno e bajocchi quaranta per ogni oncia. Approvato comprese quelle di Malta.

 

Articolo 6

 

Il Governo di Napoli farà per le lettere provenienti da Germania lo stesso pagamento a peso alla ragione che potrà essere convenuta fra le Poste di Vienna, ed il Governo di Sua Santità. Approvato. (b)

 

Articolo 7

 

Per la corrispondenza degli Stati Romani, d'Italia, di Germania, e di Spagna dirette per Napoli e viceversa, non si farà alcuna restituzione di lettere indistribuite, dovendo esse restare a carico de rispettivi Governi. Approvato per gli Stati Romani e per le lettere di Spagna. Per gli Stati d'Italia durante le convenzioni attuali, e per la Germania analogamente all'art.6. (c)

 

Articolo 8

 

La corrispondenza proveniente da Francia pel Regno di Napoli sarà consegnata col solo carico della tassa che sarà apposta in Francia di cui il Governo di Napoli dovrà fare il pagamento. Approvato.

 

Articolo 9

 

Nello stesso modo la corrispondenza del regno di Napoli di Sicilia e delle Isole Jonie per la Francia sarà tassata col carico della tassa attualmente in vigore, e l'importo di essa dovrà esser pagato al Governo di Napoli. Approvato, sempre che ne convengano gli Uffici interessati.

 

Articolo 10

 

Le lettere indistribuite di Francia per Napoli, e viceversa, saranno restituite rispettivamente alla fine di ciascun trimestre, e ne sarà conteggiato lo importo dal Governo di Napoli. Approvato.

 

Articolo 11

 

Il Governo di Napoli alla fine di ciascun mese sosterrà l'intero importo delle lettere di Germania, e di Spagna, per le quali non si deve fare restituzione di lettere indistribuite. Il pagamento sarà fatto dopo che il conto sarà stato liquidato dalla Amministrazione Generale delle Poste di Napoli. Approvato per le lettere di Spagna. Per quelle di Germania, analogamente all'art.6.

 

Articolo 12

 

L'importo delle lettere di Francia sarà soddisfatto alla fine di ciascun trimestre, dopo la verifica de rispettivi conti, e dopo l'invio delle lettere indistribuite, delle quali deve farsi la deduzione. Approvato.

 

Articolo 13

 

Le Amministrazioni delle Poste di Roma, e di Napoli faranno eseguire per mezzo di rispettivi Corrieri, ed a loro spese, due volte la settimana il trasporto della corrispondenza fino alla prima officina de due Stati. Approvato.

 

Articolo 14

 

I pacchi della corrispondenza saranno inviati in valige chiuse da formarsi a spese dei Governi di Napoli e di Roma, le di cui chiavi a doppio saranno custodite da' Direttori delle due Generali Amministrazioni. Approvato.

 

Articolo 15

 

I Corrieri di Roma consegneranno al Direttore della Posta di Fondi le valige del di cui trasporto sono incaricati. I Corrieri di Napoli faranno tal consegna al Direttore di Terracina; questi due Direttori trasmetteranno le valige all'Amministrazione Generale da cui rispettivamente dipendono. Le spedizioni verranno annunciate dall'una all'altra Amministrazione per mezzo di fogli di avviso, da stabilirsi di accordo tra loro. In essi verranno col maggior dettaglio possibile designati i carichi delle lettere. Approvato.

 

Articolo 16

 

Il Direttore di Posta di Fondi, e di Terracina faranno sul parte de' Corrieri rispettivi il certificato della ricezione delle valigie. Laddove verificassero che le valigie suddette abbiano sofferto pel viaggio la menoma alterazione, ne formeranno il corrispondente verbale in triplice spedizione, una delle quali riterranno presso di loro, e le altre due le invieranno alla Amministrazione di Napoli e di Roma. Ne' fogli di parte de 'Corrieri saranno indicate le ore di arrivo e di partenza di essi. Approvato.

 

Articolo 17

 

Sarà fissato dalle due Amministrazioni l'orario per la partenza de' Corrieri dalle rispettive Officine nelle capitali e nelle Frontiere, ed il tempo nel quale debbono eseguire il viaggio. Approvato.

 

Articolo 18

 

I Corrieri delle due Poste Pontificia e Napolitana, faranno la corsa nel tempo determinato e con tutta speditezza. In caso di mancanza o ritardo le due Amministrazioni si faranno rispettivamente gli Offici per evitare ogni abuso. Approvato.

 

Articolo 19

 

L'Amministrazione delle Poste Pontificie farà formare un pacco delle lettere degli Stati Romani dirette alle Officine di Posta da Fondi a Napoli, e lo trasmetterà al Direttore delle Poste di Fondi, il quale ne farà la diramazione secondo le istruzioni particolari che riceverà dall'Amministrazione delle Poste di Napoli. In egual modo l'Amministrazione delle Poste di Napoli farà formare un pacco delle lettere di Napoli e del Regno dirette ai Comuni lungo la strada da Terracina a Roma, e questo pacco sarà inviato al Direttore della Posta di Terracina perché possa diramarne le lettere. Per la facile esecuzione di queste misure le due Amministrazioni di Posta Napoletana e Pontificia si trasmetteranno vicendevolmente lo stato de' comuni lungo la strada da Napoli a Fondi, e da Roma a Terracina. La spedizione di tali lettere sarà accompagnata da un foglio di carico, nel quale verranno designate, col più grande dettaglio, il numero e la qualità delle lettere che saranno trasmesse ai Direttori di Posta di Fondi e di Terracina; e ciò ad oggetto che ciascuno di questi Direttori possa giustificare coll'Amministrazione dalla quale dipende il carico delle lettere che ha ricevuto. Approvato.

 

Articolo 20

 

Saranno egualmente accompagnate da simili fogli di carico le lettere che pervengono ai Direttori di Terracina, e di Fondi da Comuni situati lungo la strada al di qua di Roma fino a Terracina, e dopo di Napoli fino a Fondi, le quali lettere si spediscono dall'uno all'altro de Direttori di Terracina, e di Fondi, senza passare pel controllo delle Amministrazioni Generali di Roma e Napoli. Il presente regolamento comincerà ad aver effetto dal giorno 19 del corrente in cui il Corriere Pontificio si troverà a Terracina per ricevere la corrispondenza. Tanto i sopradetti articoli quanto le modificazioni annesse al margine corrispondente a ciascuno de' medesimi sono stati approvati e perciò rispettivamente firmati da me sottoscritto Soprantendente Generale delle Poste Pontificie in forza di poteri a quest'oggetto conferitimi da S. Em.a Rev.a il Signor Cardinale Ercole Consalvi Segretario di Stato di Sua Santità, e da me sottoscritto Direttore della Regia Posta di Napoli in Roma a quest'effetto autorizzato da S.E.il Signor Marchese di Fasealdo Ministro plenipotenziario di S.M.il Re delle Due Sicilie presso la S.Sede.

 

Fatto in doppio nell'Officio Generale della Posta Pontificia. Lì 10 Ottobre 1816.

 

Il soprantendente Generale delle Poste Pontificie firmato Comm. Altieri. Il Direttore della Posta di Napoli in Roma firmato Francesco Valle.

 

NOTE

 

(.) Questo regolamento fu fatto in occasione della soppressione della Posta di Napoli in Roma avvenuta in Ottobre 1816.

(a) Attualmente le lettere del Regno Lombardo Veneto, e del Ducato di Parma e Piacenza vengono caricate della tassa indicata dal Real Rescritto de 30 Giugno 1818.

(b) Il Real Rescritto de 30 Giugno 1818 indica il diritto di transito a pagarsi per le lettere provenienti da Germania.

(c) Le lettere provenienti dagli Uffici di Posta Austriaci che rimarranno indistribuite si restituiscono alla Posta Pontificia in Roma a tenore della nota di S.Em.a il Cardinal Consalvi de' 28 Maggio 818.

 

In un articolo aggiuntivo (3) viene convenuto che le tariffe attuali vengano provvisoriamente in attesa di nuove norme.

 

Queste norme, contenute in un "regolamento Napoli-Pontificio" vengono emanate il 6 Marzo 1818 per entrare in vigore "appena che i capi de' due offici Generali ne avranno ricevuto l'autorizzazione da' rispettivi Governi.

 

Ecco il testo della convenzione:

 

CONVENZIONE

FRA LE DUE AMMINISTRAZIONI DI POSTA DELLO STATO PONTIFICIO E DEL REGNO DELLE DUE SICILIE SULLE LETTERE AFFRANCATE ED ASSICURATE

 

Articolo 1

 

Ciascuna delle due Amministrazioni percepirà sulle lettere che volontariamente si affrancano.

1. Il dritto d'immissione cosi detto di affrancatura.

2. Il porto delle lettere secondo la tariffa.

 

Articolo 2

 

Il dritto d'immissione sarà ritenuto dall'Amministrazione che spedisce la lettera. Il porto poi apparterrà all'Amministrazione che consegna le lettere.

 

Articolo 3

 

Per quest'oggetto in dorso di ciascuna lettera sarà segnato il semplice porto e non il dritto di affrancatura.

 

Articolo 4

 

L'importo totale delle lettere francate sarà indicato in ciascun foglio di avviso, onde l'uno de due Offici possa darne conto all'altro, secondo l'Art.2.

 

Articolo 5

 

Le lettere affrancate saranno consegnate senz'alcun pagamento nel luogo del destino.

 

Articolo 6

 

Ciascun de due Offici ha la libertà di abiurare le lettere.

 

Articolo 7

 

Per le lettere assicurate si percepirà.

1. Il dritto d'immissione, o sia di affrancatura;

2. Il porto doppio secondo la tariffa.

 

Articolo 8

 

Il dritto di immissione sarà ritenuto dall'Amministrazione che spedisce le lettere. I due porti correranno interamente a beneficio dell'Amministrazione che deve consegnare le lettere.

 

Articolo 9

 

Il dritto di immissione per le lettere assicurate non sarà segnato in dorso delle lettere, ma la sola doppia tassa.

 

Articolo 10

 

Le due Amministrazioni si comunicheranno le rispettive tariffe, e nel caso di cambiamento nel tratto successivo se ne daranno subito l'avviso.

 

Articolo 11

 

L'importo della doppia tassa delle lettere assicurate sarà indicato ne' fogli di avviso di ciascuno de' due Offici per rendersene conto vicendevolmente alla fine di ogni trimestre.

 

Articolo 12

 

Le lettere assicurate saranno consegnate senz'alcun pagamento nel luogo del destino.

 

Articolo 13

 

Le lettere assicurate saranno attenute con cera di Spagna a fogli di avviso, ne' quali dovranno essere nominalmente indicate.

 

Articolo 14

 

Le due Amministrazioni risponderanno rispettivamente per le lettere assicurate, che ciascuna di esse spedisce all'altra nel caso che qualche lettera sia soggetta a dispersione.

 

Articolo 15

 

La presente convenzione avrà luogo appena che i Capi de due Offici Generali ne avranno ricevuto l'autorizzazione da' rispettivi Governi.

 

Napoli 6 Marzo 1818

Il Direttore Generale delle Poste di Napoli f.to Giovanni D'Andrea

Il Soprantendente Generale delle Poste Pontificie f.to Camillo Massimo."

 

L'approvazione del "Regolamento" non comporta adeguamento delle tariffe tra Napoli e Pontificio, salvo l'aumento di un grano per le lettere di un foglio e mezzo, provenienti dalla Sicilia, che passano da gr. 15, a gr. 16.

 

Anche le tariffe per l'Italia rimangono immutate, mentre le lettere provenienti dallo Stato Sardo passano da gr.16 a gr.20.

 

Per le lettere da e per gli stati esteri non si é in grado di valutare l'impatto della nuova convenzione che pure deve esserci stato visto il passaggio di due, tre e alle volte di quattro amministrazioni postali che si scambiano le lettere.

 

Indubbiamente la convenzione ha portato dei benefici alla Amministrazione napoletana per il solo fatto di aver abolito l'ufficio, e le spese, di Roma e di aver compensato con servizi - il trasporto interno - a fronte di tali spese.

 

Ma anche l'inclusione delle lettere di Malta e delle Isole Jonie tra quelle da scambiarsi alla pari alle rispettive frontiere aumenta il prestigio delle poste napoletane e anche l'introito di dette poste.

 

Di contro lo Stato Pontificio viene colto in fallo nel non aver incluso nella "Convenzione" le lettere provenienti dalla enclave di Benevento che continueranno a pagare esose tariffe per poter corrispondere col Pontificio.

 

Il ventennio che corre - dal 1820 al 1840 - vede ormai giochi già fatti con una maggiore presenza sarda rispetto a quella austriaca in virtù di una accorta politica delle convenzioni postali con gli altri Stati italiani ed europei.

 

L'importanza di Roma nella trasmissione delle lettere tra gli stati europei e il bacino del mediterraneo cala lentamente, fino a scomparire del tutto nel ventennio decisivo che verrà portando una novità importante: la navigazione a vapore.

Vedi (Fig. 1), (Fig. 2), (Fig. 3).

NOTE

(1) C. Fedele - M. Gallenga, Per servizio di Nostro Signore, Modena 1988.

(2) Archivio di Stato Palermo. Ministero delle finanze, busta 525.

(3) C. Fedele - M. Gallenga, op. cit., pag.288.



Giuseppe Marchese
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