La Storia postale

Uno sguardo al servizio pacchi

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Servizio pacchi:
MANCATA CONSEGNA
di Marino BIGNAMI

I pacchi, come tutti gli oggetti postali, possono essere rifiutati o ritornare al mittente per ragioni che possono essere le più diverse. I casi più numerosi della rinuncia ad accettare l’invio sono dovuti allo “scondizionamento” del pacco, leggi involucro lacerato, oppure “rifiutato” perché l’invio era in “contrassegno” e il destinatario ci ha ripensato, oppure ancora “non chiesto”, questi ritorni appartengono spesso a dei bollettini arancione con assegno.

Possono ritornare al mittente anche bollettini di pacco ordinario con le motivazioni spesso dovute a problemi di indirizzo, con invio a “sconosciuto”, “non più all’indirizzo” o simili.

A differenza della corrispondenza che è leggera e occupa poco spazio la merce è di peso ed è ingombrante, perciò le Poste in caso di giacenza in magazzino si facevano pagare e in caso di restituzione al mittente venivano addebitati sia il trasporto che la eventuale giacenza in magazzino, infatti al retro dei bollettini una delle voci da compilare diceva: “in caso di mancata consegna del pacco chiedo che:” ed il mittente normalmente scriveva “sia reso al mittente” oppure a scanso di equivoci: “sia reso al mittente dopo il periodo di giacenza gratuita” (i primi 3 giorni non festivi) o frasi simili. Il servizio postale si atteneva alle disposizioni del mittente sul destino del pacco (in caso di mancata consegna, era previsto anche l'abbandono del pacco da parte del mittente ed in tal caso diventava proprietà dell'amministrazione postale). Nel caso di ritorno al mittente nella norma era applicata una targhetta dentellata gialla del nuovo Mod. 24-B con le varie motivazioni del ritorno che avrebbe dovuto essere anche firmato, ma spesso non lo era. A volte è stato usato il vecchio modello bianco denominato anch’esso Mod. 24-B.

Il rifiuto poteva essere motivato o immotivato, nel primo caso veniva stesa una relazione con la motivazione, procedura che avveniva con maggior frequenza fra rapporti professionali, mentre a un semplice acquisto “per corrispondenza” non era necessario e finiva con uno sbrigativo “AL MITTENTE” sul bollettino.

BOLLETTINI DI RESTITUZIONE