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Perizie e Periti filatelici
risponde l’Avv. Alessandro Papanti
Rispondo alle seguenti domande poste dal Socio Lorenzo Gilardi di Como, in merito a perizie e periti.
Quale valore hanno i certificati in caso di contestazione?
Il certificato è - in buona sostanza - una consulenza tecnica, il cui valore è proporzionale al prestigio ed alla stima di cui gode il perito che lo ha redatto. Pur costituendo un’ottima base per ritenere l’autenticità di quanto periziato, l’expertise non ha tuttavia valore assoluto, poiché il suo contenuto può essere contraddetto o contestato.
In caso di contrasto che non sfoci in un accordo o in una transazione fra le parti, per accertare a tutti gli effetti legali l’originalità o la falsità di un pezzo - ed in quest’ultimo caso ottenere la restituzione di quanto pagato e degli eventuali danni - occorrerà rivolgersi al giudice il quale - a seguito della consulenza di un tecnico da lui stesso nominato, cui possono affiancarsi periti di parte - si pronuncerà in merito con sentenza.
Il perito è responsabile per quanto asserisce nel certificato o nella perizia?
L’attività del perito filatelico è da inquadrarsi nell’ambito dell’attività professionale, prevista dagli articoli dal 2229 al 2238 del codice civile. La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale è regolata dagli art. 1176 e 2236 c.c..
I criteri posti dalla legge per la valutazione della responsabilità professionale sono i seguenti:
a) nello svolgimento dell’attività professionale deve essere usata la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la diligenza mediamente richiesta;
b) la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata;
c) se la prestazione implica la soluzione dei problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
Ne segue che il prestatore di opera intellettuale deve usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, diligenza, prudenza e perizia, mancando una sola delle quali egli risponde anche per colpa lieve; nell’ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di difficile soluzione, la norma dell’art. 2236 cod. civ. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per colpa grave o dolo, cioè – per quanto concerne il settore delle perizie filateliche - quando il perito ha compiuto una svista non scusabile o quando ha agito in mala fede, attestando quanto sa non rispondere al vero.
La responsabilità del perito andrà pertanto valutata caso per caso; un errore peritale in una materia notoriamente impegnativa - come ad esempio relativo a soprastampe della Repubblica Sociale - oppure qualche contraffazione particolarmente insidiosa, non costituirà di regola causa di responsabilità, a meno che non si sia trattato di colpa grave o dolo. Quando invece l’errore riguarda casi - in cui in base ad una preparazione professionale media e ad una diligenza professionale media - quel pezzo poteva essere giudicato originale o falso, il perito risponderà del proprio operato.
Problema diverso è verificare cosa comporti la responsabilità del perito: certamente il rimborso del costo del certificato e delle spese attinenti. Altri eventuali danni dovranno essere dimostrati dal cliente.
Occorre però tenere ben presente che in caso di acquisto di un pezzo falso la responsabilità ricade, - anche nel caso in cui il pezzo fosse corredato da certificato- non sul perito, ma sul venditore. E’ a quest’ultimo che occorrerà richiedere il rimborso del prezzo ed il risarcimento dei danni.
L’inciso “ a mio parere ” inserito nei certificati esime il perito da qualsiasi responsabilità?
Anche nel caso in cui nel certificato sia contenuta l’espressione “a mio parere” la responsabilità del perito rimane regolata dalla legge, nei modi sopra indicati.
Se così non fosse, si giungerebbe all’assurdo che un francobollo soltanto firmato per autenticità, garantirebbe maggiormente di un certificato contenente “ la malefica frase”.
La presenza o la mancanza di tale inciso dunque non cambia la regolamentazione del rapporto, che resta quello di prestazione d’opera intellettuale; prestazione che correntemente si svolge tramite la forma del “parere”, comune a quasi tutte le professioni liberali, come quella dell’avvocato, del medico, del commercialista.