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Pubblicazione e riproduzione di pezzi filatelici in odore di falsità

 

risponde l’Avv. Alessandro Papanti

QUESITO: Se, ed in quali limiti, è legittima la pubblicazione di scritti in cui si afferma la falsità di un pezzo filatelico, e la riproduzione della fotografia del documento in mancanza di espresso consenso del proprietario.

La risposta richiede l'esame del problema sotto tre diversi profili: 1) quello del contenuto; 2) quello del consenso del proprietario; 3) quello della riproduzione di fotografie in relazione alla normativa sui "Diritti d'autore";

Pubblicazione di un articolo in cui si afferma la falsità di un pezzo filatelico

La pubblicazione di uno scritto in cui si esamina, si motiva e si esprime il convincimento della falsità di un documento filatelico, rientra nell'ambito del diritto di espressione e di critica. Pertanto il proprietario del pezzo in questione nulla può obiettare in proposito. Analogamente, nell'ipotesi in cui l'esemplare sia corredato di firma o certificato del perito, non sussiste alcuna ragione per la quale non possano ugualmente essere manifestate opinioni contrarie o difformi.

Pertanto ne il proprietario del pezzo, ne il perito che ne avesse attestato l'autenticità, potrebbero giuridicamente reclamare alcunché. Sarà tuttavia opportuno evitare dichiarazioni assolute di falsità, tantopiù se accompagnate da espressioni sulla evidenza e facile riconoscibilità di quella falsità, tali da fare intendere al lettore la incompetenza professionale di chi ha periziato il pezzo. Queste affermazioni - ove l'esemplare in oggetto dovesse in corso di eventuale giudizio risultare originale - potrebbero costituire fonte di danno per il proprietario del pezzo e lesione della immagine e dignità professionale del perito.

In conclusione uno scritto o qualsiasi atto con il quale ci si limiti a motivare e manifestare il proprio convincimento in merito alla falsità di un esemplare, non è di per sé lesivo del diritto di alcuno, sia questi il proprietario del bene, o l'esperto che lo ha periziato.

Fotografia del documento senza il consenso del proprietario

Poiché il proprietario ha il godimento esclusivo del bene, sussiste l'obbligo del pagamento di un compenso in caso di godimento abusivo da parte di un terzo di cosa altrui. Tale corrispettivo corrisponde a quello cui sarebbe stato tenuto se ne avesse chiesto la concessione in godimento. E' questo un principio conseguente alla definizione delle proprietà dato dalla legge (art. 832 c.c.) e confermato dalla Giurisprudenza (Cass. 20/6/53 n° 1887 ed altre).

Non è quindi da ritenersi legittimo senza il consenso del proprietario fotografare una lettera o un francobollo.
Tuttavia il compenso che potrebbe reclamare il proprietario in una fattispecie come quella considerata sarebbe minimo, in quanto modesti sarebbero il pregiudizio per il titolare e l'utilità economica che deriverebbe all'utilizzatore abusivo. Quindi in pratica una azione legale in tal senso sarebbe del tutto improbabile.

Senza un consenso esplicito da parte del proprietario è invece lecito riprodurre quell'immagine del bene che sia già stata pubblicata, per la ragione di seguito esposta.

Riproduzione e pubblicazione di foto realizzata o pubblicata da terzi

Le fotografie di scritti o documenti anche se inseriti nel testo di un'opera letteraria come elemento descrittivo in base all'art.87 Legge 22 aprile 1941 n° 633 sui "Diritti d'Autore", sono esclusi da ogni protezione.

Tale genere di fotografie non è soggetta a diritti d'autore, ne ai "diritti connessi" previsti dagli art. 87 – 92 della citata legge, come costantemente conferma la giurisprudenza in materia.

E' pertanto liberamente consentita la riproduzione e pubblicazione di francobolli, lettere e documenti postali, in quanto rientranti in tale tipo di fotografie.

Da quanto rilevato emerge quindi il pieno diritto di affermare, in qualsiasi forma, il proprio convincimento in materia di falsità o non integrità di pezzi filatelici e di riprodurre la fotografia; il tutto entro i limiti sopra evidenziati.

Avv. Alessandro Papanti

(l'articolo è stato pubblicato sul "Notiziario Aspot" n. 12)

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