>> Storia Postale dello S. Pontificio >>Bibliografia dello S. Pontificio
|
|
||||||||||||||
La gestione delle lettere “INVENZIONATE” nello Stato Pontificio |
|||||||||||||||
di Francesco Maria AMATO | |||||||||||||||
Sotto un punto di vista puramente giuridico, nel Diritto Civile, il termine “invenzione” (dal latino invenire cioè trovare) sta ad indicare il ritrovamento di un bene nascosto o il rinvenimento di un oggetto smarrito. Nella sfera d’interesse storico postale, il termine viene invece ad indicare il ritrovamento e quindi la scoperta di un articolo (ad esempio una lettera od un plico) anomalo, irregolare e fraudolento. Entrando nel merito dell’organizzazione postale pontificia, una nota dolente del sistema è sempre stata quella relativa al trasporto abusivo della corrispondenza effettuato aggirando illegalmente le normative postali vigenti. Il fatto non ha epoca, e non può circoscriversi ad un determinato arco di tempo. È sempre esistito ed ha sempre impegnato forti risorse umane per contrastarlo. La sfera del reato è quella riferibile al “contrabbando postale”, inteso come vero e proprio servizio di trasporto abusivo di oggetti postali privi della regolare tassazione prevista dal tariffario stabilito dall’Amministrazione Postale. L’oggetto postale, così rinvenuto, viene indicato con il termine di “invenzionato”, ed è soggetto al sequestro operato dalle autorità competenti.
Capitolo I Art. 1 - La Legge accorda a chiunque il diritto di scoprire il contrabbando, o mediante denuncia, o prestandosi alla invenzione coll’assistenza dei Ministri doganali e di Giustizia, e col sussidio della Forza Pubblica. Riconosce peraltro nei Ministri e nelle Guardie doganali specialmente l’obbligo di vegliare al discoprimento dei Contrabbandi, e di prestarsi ad ogni richiesta, o denunzia… Art. 2 – Per discernere quando ha luogo la contravvenzione per le corrispondenze epistolari che si spediscono fuori del mezzo postale, conviene avere in vista, che a forma dell’Art. 3. dell'Editto dell’Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato in data 29 Novembre 1851 (fig. 2) è permesso a chiunque di portare lettere, o plichi, purché siano muniti di franco-bolli del valore corrispondente all’importo della tassa in ragione della distanza dal luogo di provenienza della lettera, o del plico a quello della destinazione, ed in ragione del peso, a norma delle vigenti Tariffe.
Per quanti non avessero momentanea cognizione dei contenuti dell’Articolo 3 dell’Editto del 29 Novembre 1851, voglio ricordare che la seconda parte dello stesso prevedeva che viaggiatori, vetturali, pedoni, (..) potessero portare, anche senza franco-bollo le lettere esenti dalla tassa postale a forma degli Articoli 4 e 5 della Notificazione del 2 Novembre 1844, per i quali: sono esenti dal pagamento della Tassa le lettere di carico, quelle che accompagnano le merci, e gli effetti, purché non siano suggellate; come pure le lettere in accompagno della propria persona per farsi riconoscere, per darle credito, o per raccomandarla, dette perciò d’accompagno, credenziali e commendatizie. Ad eccezione di tali lettere, tutte le altre che si volessero spedire particolarmente, devono essere munite di franco-bolli della valuta eguale alla tassa relativa. In caso contrario ha luogo la contravvenzione. Tornando alle Istruzioni del 15 marzo 1854, l’Articolo 3 fornisce indicazioni circa le misure di vigilanza e di rigore da applicarsi nei confronti di quelle persone che si trovino in tali situazioni per la prima volta; l’Articolo 4 menziona le tasse da esigersi a copertura delle multe applicate e l’Articolo 5 i provvedimenti da adottare qualora non venissero pagate le sanzioni. Art. 3 – (..) Che le misure di vigilanza e di rigore relativamente alle lettere che si spediscono fuori del mezzo postale non trascendano i limiti della moderazione, e non servano di pretesto per vessare, angariare ed inquietare gli onesti e probi viaggiatori. Che la legge nell’inibire la spedizione ed il porto delle Corrispondenze epistolari in pregiudizio dei diritti erariali, ha voluto direttamente percuotere quei Mulattieri, Vetturini, Pedoni ed Espressi, che ne recano per professione e mercimonio. Che trovandosi detti Mulattieri, Vetturini, Pedoni ed Espressi, latori di una, due, o tre lettere semplici, che per qualche circostanza particolare, e senza mercimonio fossero state loro consegnate, debba usarsi con essi la prima volta tutta la moderazione. Resta perciò stabilito che in questo caso i latori delle lettere non abbiano ad assoggettarsi a tutto il rigore della legge, ma al pagamento soltanto di una discreta somma da fissarsi, a seconda delle circostanze, dall’Amministrazione Generale delle Poste, qual somma non sarà maggiore della metà della multa. Art. 4 – La multa da soddisfarsi per le corrispondenze che si recano in frode, (..) è di scudo 1 per ogni lettera semplice, e così in proporzione per quelle doppie, e per i plichi, calcolandosi quattro lettere semplici per ogni oncia. Per la esigenza della multa si ha l’azione solidale tanto contro il mettente, quanto contro il latore delle lettere, o dei plichi. (..) Art. 5 – L’invenzionato non è obbligato a fare un deposito, od a prestar garanzia pel pagamento della multa, qualora abbia domicilio nello Stato. Se non avesse domicilio nello Stato, verrà invitato a depositare una somma, a cui si conosce potere a un dipresso ascendere l’importo della multa da soddisfarsi, ovvero esibire idonea sicurtà. Non effettuandosi né l’una né l’altra di queste cose, potranno sequestrarglisi gli effetti che ha seco, od i mezzi di trasporto, i quali dovranno rimanere in deposito per sicurezza del pagamento della multa, e per essere quindi venduti con le regole stabilite dalle leggi in vigore. Finalmente, se l’Invenzionato non avesse domicilio nello Sato e non constasse della sua solvibilità, se non vi fossero oggetti da sequestrarglisi e non si trovasse in grado di esibire una idonea sicurtà per garantire il pagamento della multa, potrà, nel concorso soltanto di queste circostanze, procedersi all’arresto del medesimo. Il Capitolo secondo si sviluppa su cinque articoli e tratta in sintesi delle disposizioni relative alla Convenzione della Lega postale Italo-Austriaca; della esatta individuazione della provenienza e della residenza del latore delle lettere invenzionate; della redazione del Processo Verbale. Capitolo II Art. 6 – L’uso dei Franco-bolli (..) si è, in seguito delle nuove Convenzioni per la Lega postale Italo-Austriaca, esteso anche alle corrispondenze provenienti da quegli Stati, i quali hanno acceduto alla Lega suddetta. Tali Stati sono, oltre quello Pontificio) l’Austria, la Toscana, il Ducato di Modena e quello di Parma e Piacenza. Art. 7 – Per proceder con regolarità alle invenzioni di lettere o plichi in contrabbando fa d’uopo innanzi a tutto conoscere se colui che si crede essere latore, provenga da qualche luogo dello Stato Pontificio, o da taluno di quelli Stati Esteri sopra indicati; giacché in tale ipotesi non è necessario d’invitare la persona sospetta di recar corrispondenze in frode, a dichiarare se porta seco lettere o plichi, ma può, senza tale invito, devenirsi alla invenzione, e contestare la frode, qualora si rinvengano lettere o plichi non muniti di Franco-bolli del valore corrispondente alla tassa relativa. Art. 8 – Quando però si tratti di persone che provengono da uno Stato estero diverso da quelli indicati all’art. 6, e che fossero fermate nelle Dogane di confine o in siti prossimi alle medesime, prima che avessero oltrepassato qualche luogo dello Stato ove esiste l’Officio di Posta, dovranno queste persone essere espressamente invitate a dichiarare se portano lettere o plichi ed a consegnarli, in caso positivo alla Dogana. (..) Qualora i portatori di simili corrispondenze negassero di averle, o si ricusassero di esibirle, dopo essere stati a ciò invitati, si procederà alla formale invenzione, ed alla contestazione della frode. Art. 9 – Il primo atto nelle invenzioni consiste nella redazione del Processo Verbale (fig. 3, 3a). Questo contiene:
- La data del giorno, mese ed anno e dell’ora in cui è eseguita l’invenzione.
Art. 10 – Redatto in tal modo il Processo Verbale (..) dovranno gli Inventori, in presenza dell’Invenzionato e dei testimonj, chiudere le lettere ed i plichi in apposito pacco l’epigrafe all’esterno “Corrispondenze…”, e suggellarlo (fig. 5).
Il Capitolo III detta le norme successive alla redazione dei Verbali, al riconoscimento delle lettere invenzionate, al loro invio e gestione presso le Direzioni postali più vicine al luogo del ritrovamento. Capitolo III Art. 11. – Il pacco ove sono state racchiuse le lettere, ed i plichi invenzionati deve, in unione al relativo Verbale, trasmettersi alla Direzione postale più vicina al luogo in cui è accaduta l’invenzione. Alla stessa Direzione dovrà pure inviarsi la somma che fosse stata depositata per garanzia del pagamento della multa (..). Art. 12. – Il Direttore postale nel ricevere il pacco dovrà rincontrare innanzi a tutto le lettere ed i plichi che vi si contengono alla presenza degli Impiegati del proprio Officio. Redigerà quindi analogo Verbale indicando il giorno ed il modo con cui gli è giunto il pacco, l’impronta del suggello che vi era impressa, ed enunciando ad una ad una le lettere con le indicazioni del nome (..). Le lettere ed i plichi invenzionati verranno assoggettati alla tassa competente, scrivendo sopra ciascuna lettera la parola “invenzionato” (fig. 6) e si passeranno dopo ciò alla Distribuzione, o saranno inviati al destino col primo ordinario (..).
Art. 15 – Se per garanzia del pagamento della multa fosse stato fatto il deposito di una somma, non è in facoltà del Direttore postale procedere al riparto della somma senza intesa dell’Amministrazione Generale delle Poste (..) Art. 16 – Il termine a soddisfare la multa è quello stabilito dagli Articoli 13 e 14 del ripetuto Editto del 18 Agosto 1835 (..). L’ultimo capitolo, il quarto, evidenzia contenuti prettamente amministrativi quali la ripartizione, fra i vari Enti e Soggetti, delle multe elevate ai contravventori. Capitolo IV Art. 17 – La facoltà di transiggere per le multe dovute pei Contrabbandi di lettere o plichi, è delegata all’Amministrazione generale delle Poste, alla quale spetta per conseguenza di prendere su di ciò le convenienti determinazioni, intese le parti che vi hanno interesse. (..) Art. 18 – Pel riparto delle multe provenienti dalle Invenzioni di lettere o plichi in contrabbando, si osserveranno le Norme fissate nella Notificazione del Ministero delle Finanze in data del 12 Maggio 1850. Per conseguenza saranno esse divise in dieci parti eguali. Quattro decimi spetteranno all’Accusatore, o confidente, se la invenzione è stata eseguita con precedente denuncia: In questo caso altri due decimi e mezzo appartengono agli Inventori. Se non vi sia stata confidenza, od accusa, i sei decimi e mezzo cedono intieramente a favore degli Inventori. Mezzo decimo è dovuto alla Direzione postale che ha eseguito gli atti di procedura amministrativa. Gli altri tre decimi debbono, a cura del rispettivo Direttore postale, inviarsi all’amministrazione Generale delle Poste in Roma, dovendo due di essi decimi versarsi a profitto dell’Erario, ed uno servire per fondo di premiazione. Art. 19 – In tutto ciò che ha relazione ai Contrabbandi, dei quali si parla nelle presenti Istruzioni, e che non trovasi espressamente enunciato nelle medesime, s’intende debbano osservarsi le disposizioni contenute nelle vigenti leggi sulle altre contravvenzioni (..) Nonostante la normativa sulla gestione delle “lettere invenzionate” fosse estremamente dettagliata, l’attuazione pratica della stessa lasciò molto a desiderare soprattutto per quanto attenne all’apposizione della scritta Invenzionata sul fronte dei documenti sequestrati (Art. 12). Si preferì infatti soprassedere a tale funzione restituendo, dopo il pagamento delle tasse, le missive ai destinatari prive di una così “disonorevole” apostrofatura. È questo il motivo che rende quei pochi documenti “invenzionati” nello Stato Pontificio, reperti postali estremamente rari. Problematica da sempre presente anche in Amministrazioni Postali diverse da quelle pontificie, un esempio fra tutti quello della città di Udine che bollò tali corrispondenze attraverso l’impiego di un timbro in stampatello lineare con dicitura INVENZIONATA, in uso già dal 1818. |