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La gestione delle lettere
“INVENZIONATE”
nello Stato Pontificio
di Francesco Maria AMATO

Sotto un punto di vista puramente giuridico, nel Diritto Civile, il termine “invenzione” (dal latino invenire cioè trovare) sta ad indicare il ritrovamento di un bene nascosto o il rinvenimento di un oggetto smarrito. Nella sfera d’interesse storico postale, il termine viene invece ad indicare il ritrovamento e quindi la scoperta di un articolo (ad esempio una lettera od un plico) anomalo, irregolare e fraudolento. Entrando nel merito dell’organizzazione postale pontificia, una nota dolente del sistema è sempre stata quella relativa al trasporto abusivo della corrispondenza effettuato aggirando illegalmente le normative postali vigenti. Il fatto non ha epoca, e non può circoscriversi ad un determinato arco di tempo. È sempre esistito ed ha sempre impegnato forti risorse umane per contrastarlo. La sfera del reato è quella riferibile al “contrabbando postale”, inteso come vero e proprio servizio di trasporto abusivo di oggetti postali privi della regolare tassazione prevista dal tariffario stabilito dall’Amministrazione Postale. L’oggetto postale, così rinvenuto, viene indicato con il termine di “invenzionato”, ed è soggetto al sequestro operato dalle autorità competenti.
Per contrastare il dilagante prosperare del contrabbando postale nello Stato Pontificio subito dopo l’adozione dei francobolli, il Ministero delle Finanze, emise una serie di dettagliate disposizioni che andarono sotto il nome di: Istruzioni da servire di norma nelle invenzioni di lettere e plichi in contrabbando (fig. 1). Operative dal 15 marzo 1854 le Istruzioni prevedevano un complesso di diciassette articoli ripartiti in quattro diversi capitoli. Riporto, in forma sintetica, quelli che ritengo di maggiore interesse per capire al meglio come venivano gestite le lettere invenzionate.



fig. 1 - Istruzioni da servire di norma nelle invenzioni di lettere e plichi in contrabbando del 15 marzo 1854 a firma del Pro-Ministro delle Finanze Angelo Galli

 

Capitolo I
Nozioni preliminari

Art. 1 - La Legge accorda a chiunque il diritto di scoprire il contrabbando, o mediante denuncia, o prestandosi alla invenzione coll’assistenza dei Ministri doganali e di Giustizia, e col sussidio della Forza Pubblica. Riconosce peraltro nei Ministri e nelle Guardie doganali specialmente l’obbligo di vegliare al discoprimento dei Contrabbandi, e di prestarsi ad ogni richiesta, o denunzia…

Art. 2 – Per discernere quando ha luogo la contravvenzione per le corrispondenze epistolari che si spediscono fuori del mezzo postale, conviene avere in vista, che a forma dell’Art. 3. dell'Editto dell’Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato in data 29 Novembre 1851 (fig. 2) è permesso a chiunque di portare lettere, o plichi, purché siano muniti di franco-bolli del valore corrispondente all’importo della tassa in ragione della distanza dal luogo di provenienza della lettera, o del plico a quello della destinazione, ed in ragione del peso, a norma delle vigenti Tariffe.



fig. 2 - Editto del 29 novembre 1851 a firma del Pro Segretario di Stato Cardinale Giacomo Antonelli

Per quanti non avessero momentanea cognizione dei contenuti dell’Articolo 3 dell’Editto del 29 Novembre 1851, voglio ricordare che la seconda parte dello stesso prevedeva che viaggiatori, vetturali, pedoni, (..) potessero portare, anche senza franco-bollo le lettere esenti dalla tassa postale a forma degli Articoli 4 e 5 della Notificazione del 2 Novembre 1844, per i quali: sono esenti dal pagamento della Tassa le lettere di carico, quelle che accompagnano le merci, e gli effetti, purché non siano suggellate; come pure le lettere in accompagno della propria persona per farsi riconoscere, per darle credito, o per raccomandarla, dette perciò d’accompagno, credenziali e commendatizie. Ad eccezione di tali lettere, tutte le altre che si volessero spedire particolarmente, devono essere munite di franco-bolli della valuta eguale alla tassa relativa. In caso contrario ha luogo la contravvenzione.

Tornando alle Istruzioni del 15 marzo 1854, l’Articolo 3 fornisce indicazioni circa le misure di vigilanza e di rigore da applicarsi nei confronti di quelle persone che si trovino in tali situazioni per la prima volta; l’Articolo 4 menziona le tasse da esigersi a copertura delle multe applicate e l’Articolo 5 i provvedimenti da adottare qualora non venissero pagate le sanzioni.

Art. 3 – (..) Che le misure di vigilanza e di rigore relativamente alle lettere che si spediscono fuori del mezzo postale non trascendano i limiti della moderazione, e non servano di pretesto per vessare, angariare ed inquietare gli onesti e probi viaggiatori. Che la legge nell’inibire la spedizione ed il porto delle Corrispondenze epistolari in pregiudizio dei diritti erariali, ha voluto direttamente percuotere quei Mulattieri, Vetturini, Pedoni ed Espressi, che ne recano per professione e mercimonio. Che trovandosi detti Mulattieri, Vetturini, Pedoni ed Espressi, latori di una, due, o tre lettere semplici, che per qualche circostanza particolare, e senza mercimonio fossero state loro consegnate, debba usarsi con essi la prima volta tutta la moderazione. Resta perciò stabilito che in questo caso i latori delle lettere non abbiano ad assoggettarsi a tutto il rigore della legge, ma al pagamento soltanto di una discreta somma da fissarsi, a seconda delle circostanze, dall’Amministrazione Generale delle Poste, qual somma non sarà maggiore della metà della multa.

Art. 4 – La multa da soddisfarsi per le corrispondenze che si recano in frode, (..) è di scudo 1 per ogni lettera semplice, e così in proporzione per quelle doppie, e per i plichi, calcolandosi quattro lettere semplici per ogni oncia. Per la esigenza della multa si ha l’azione solidale tanto contro il mettente, quanto contro il latore delle lettere, o dei plichi. (..)

Art. 5 – L’invenzionato non è obbligato a fare un deposito, od a prestar garanzia pel pagamento della multa, qualora abbia domicilio nello Stato. Se non avesse domicilio nello Stato, verrà invitato a depositare una somma, a cui si conosce potere a un dipresso ascendere l’importo della multa da soddisfarsi, ovvero esibire idonea sicurtà. Non effettuandosi né l’una né l’altra di queste cose, potranno sequestrarglisi gli effetti che ha seco, od i mezzi di trasporto, i quali dovranno rimanere in deposito per sicurezza del pagamento della multa, e per essere quindi venduti con le regole stabilite dalle leggi in vigore. Finalmente, se l’Invenzionato non avesse domicilio nello Sato e non constasse della sua solvibilità, se non vi fossero oggetti da sequestrarglisi e non si trovasse in grado di esibire una idonea sicurtà per garantire il pagamento della multa, potrà, nel concorso soltanto di queste circostanze, procedersi all’arresto del medesimo.

Il Capitolo secondo si sviluppa su cinque articoli e tratta in sintesi delle disposizioni relative alla Convenzione della Lega postale Italo-Austriaca; della esatta individuazione della provenienza e della residenza del latore delle lettere invenzionate; della redazione del Processo Verbale.

Capitolo II
Delle invenzioni e del Processo verbale

Art. 6 – L’uso dei Franco-bolli (..) si è, in seguito delle nuove Convenzioni per la Lega postale Italo-Austriaca, esteso anche alle corrispondenze provenienti da quegli Stati, i quali hanno acceduto alla Lega suddetta. Tali Stati sono, oltre quello Pontificio) l’Austria, la Toscana, il Ducato di Modena e quello di Parma e Piacenza.

Art. 7 – Per proceder con regolarità alle invenzioni di lettere o plichi in contrabbando fa d’uopo innanzi a tutto conoscere se colui che si crede essere latore, provenga da qualche luogo dello Stato Pontificio, o da taluno di quelli Stati Esteri sopra indicati; giacché in tale ipotesi non è necessario d’invitare la persona sospetta di recar corrispondenze in frode, a dichiarare se porta seco lettere o plichi, ma può, senza tale invito, devenirsi alla invenzione, e contestare la frode, qualora si rinvengano lettere o plichi non muniti di Franco-bolli del valore corrispondente alla tassa relativa.

Art. 8 – Quando però si tratti di persone che provengono da uno Stato estero diverso da quelli indicati all’art. 6, e che fossero fermate nelle Dogane di confine o in siti prossimi alle medesime, prima che avessero oltrepassato qualche luogo dello Stato ove esiste l’Officio di Posta, dovranno queste persone essere espressamente invitate a dichiarare se portano lettere o plichi ed a consegnarli, in caso positivo alla Dogana. (..) Qualora i portatori di simili corrispondenze negassero di averle, o si ricusassero di esibirle, dopo essere stati a ciò invitati, si procederà alla formale invenzione, ed alla contestazione della frode.

Art. 9 – Il primo atto nelle invenzioni consiste nella redazione del Processo Verbale (fig. 3, 3a). Questo contiene:



fig. 3 - Verbale (recto) redatto dai Ministri doganali presso la Porta di San Giovanni in data 19 marzo 1861. Dai contenuti del Verbale: Alle ore 10 ant.ne, trovandomi io Sott.o Gasparre Fiorentini Rincontro di servizio in Cod.a Porta ho visitato un legno proveniente da Velletri al quale ho rinvenuto entro un canestro diretto alla Sig.a Carolina Sinelli, quattro lettere delle quali tre sugellate e prive tutte del franco bollo dirette come a tergo. Chiamati allora due testimoni (..) ho contestata la contravvenzione alle leggi postali ritirando dal conduttore della vettura Scudi tre per garanzia della penale quale sborso per conto della Sig.a Carolina Sinelli. Le dette lettere si rimettono a Cod.a Amministrazione per procedere se e come di ragione. (..)



fig. 3a - Verbale (verso) redatto dai Ministri doganali presso la Porta di San Giovanni in data 19 marzo 1861. Indicazioni relative all’elenco delle lettere sequestrate (alto sinistra) e all’inoltro delle stesse alla Distribuzione di competenza (alto destra). Sulla parte basso destra la nota circa lo Sudo e i Baj 50 ritirati dall’Invenzionato.


 

- La data del giorno, mese ed anno e dell’ora in cui è eseguita l’invenzione.
- Il nome cognome qualità e residenza dei Ministri doganali e di quelli che abbiano proceduto alla invenzione.
- L’indicazione del luogo ove è avvenuta l’invenzione (..)
- Il nome, cognome, condizione, domicilio e luogo di provenienza del latore delle lettere, nonché il nome, cognome, condizione e domicilio del mittente, qualora venisse dal latore denunciato.
- La enumerazione in dettaglio di ciascuna lettera e di ciascun plico invenzionato con le indicazioni del nome, cognome dei rispettivi destinatari (..); enunciando inoltre, se le lettere si sono trovate aperte, ovvero suggellate; se erano affatto mancanti di Franco-bolli, ovvero se il valore di quelli apposti non raggiungeva la metà della tassa (..); facendo anche menzione di tutte le circostanze relative al modo con cui eseguivasi il Contrabbando, e dei mezzi posti in opera per discoprirlo.
- La indicazione del deposito che si fosse effettuato per garantire il pagamento della multa (fig. 4).
- Il nome, cognome, condizione e domicilio di due testimonj, i quali debbono essere presenti all’atto d’invenzione.




fig. 4 - Ricevuta della Depositeria Urbana di Roma datata 4 agosto 1862 riportante il timbro S. MONTE DELLA PIETA’ DI ROMA / DEPOSITERIA URBANA in colore bruno. Dal contenuto della ricevuta: Si è ricevuta in questa Depositeria un Carretto a due ruote, un mulo ed un cavallo proveniente dalla Dogana presso Monte Rotondo da tenersi a disposizione della Direzione Generale delle Poste.

Art. 10 – Redatto in tal modo il Processo Verbale (..) dovranno gli Inventori, in presenza dell’Invenzionato e dei testimonj, chiudere le lettere ed i plichi in apposito pacco l’epigrafe all’esterno “Corrispondenze…”, e suggellarlo (fig. 5).



fig. 5 - Superficie esterna del plico contenente gli oggetti sequestrati durante una verifica delle Guardie doganali. Oltre all’indirizzo del destinatario (Direzione Generale di Polizia di Roma), viene anche riportata l’indicazione relativa all’elenco degli oggetti contenuti: Dodici lettere dissigillate dirette a Roma; due sigillate dirette a Roma; un Passaporto non di persona del portatore. Subito sotto la dichiarazione, una nota del Direttore Postale di Roma che pur confermando il ricevimento delle lettere, osserva la mancanza del passaporto.

Il Capitolo III detta le norme successive alla redazione dei Verbali, al riconoscimento delle lettere invenzionate, al loro invio e gestione presso le Direzioni postali più vicine al luogo del ritrovamento.

Capitolo III
Degli atti successivi alla invenzione, ed alla redazione del Processo Verbale

Art. 11. – Il pacco ove sono state racchiuse le lettere, ed i plichi invenzionati deve, in unione al relativo Verbale, trasmettersi alla Direzione postale più vicina al luogo in cui è accaduta l’invenzione. Alla stessa Direzione dovrà pure inviarsi la somma che fosse stata depositata per garanzia del pagamento della multa (..).

Art. 12. – Il Direttore postale nel ricevere il pacco dovrà rincontrare innanzi a tutto le lettere ed i plichi che vi si contengono alla presenza degli Impiegati del proprio Officio. Redigerà quindi analogo Verbale indicando il giorno ed il modo con cui gli è giunto il pacco, l’impronta del suggello che vi era impressa, ed enunciando ad una ad una le lettere con le indicazioni del nome (..). Le lettere ed i plichi invenzionati verranno assoggettati alla tassa competente, scrivendo sopra ciascuna lettera la parola “invenzionato” (fig. 6) e si passeranno dopo ciò alla Distribuzione, o saranno inviati al destino col primo ordinario (..).

(...)




fig. 6 - Lettera inoltrata da Cappadocia (piccola località situata nel Regno di Napoli-Abruzzo) del 27 aprile 1870. Sul recto della missiva l’indicazione manoscritta Invenzionata e la tassa di 20 scudi apposta dopo il sequestro dei documenti. È questo uno dei pochissimi documenti a me noti.

Art. 15 – Se per garanzia del pagamento della multa fosse stato fatto il deposito di una somma, non è in facoltà del Direttore postale procedere al riparto della somma senza intesa dell’Amministrazione Generale delle Poste (..)

Art. 16 – Il termine a soddisfare la multa è quello stabilito dagli Articoli 13 e 14 del ripetuto Editto del 18 Agosto 1835 (..).

L’ultimo capitolo, il quarto, evidenzia contenuti prettamente amministrativi quali la ripartizione, fra i vari Enti e Soggetti, delle multe elevate ai contravventori.

Capitolo IV
Delle Transazioni e del riparto delle multe.

Art. 17 – La facoltà di transiggere per le multe dovute pei Contrabbandi di lettere o plichi, è delegata all’Amministrazione generale delle Poste, alla quale spetta per conseguenza di prendere su di ciò le convenienti determinazioni, intese le parti che vi hanno interesse. (..)

Art. 18 – Pel riparto delle multe provenienti dalle Invenzioni di lettere o plichi in contrabbando, si osserveranno le Norme fissate nella Notificazione del Ministero delle Finanze in data del 12 Maggio 1850. Per conseguenza saranno esse divise in dieci parti eguali. Quattro decimi spetteranno all’Accusatore, o confidente, se la invenzione è stata eseguita con precedente denuncia: In questo caso altri due decimi e mezzo appartengono agli Inventori. Se non vi sia stata confidenza, od accusa, i sei decimi e mezzo cedono intieramente a favore degli Inventori. Mezzo decimo è dovuto alla Direzione postale che ha eseguito gli atti di procedura amministrativa. Gli altri tre decimi debbono, a cura del rispettivo Direttore postale, inviarsi all’amministrazione Generale delle Poste in Roma, dovendo due di essi decimi versarsi a profitto dell’Erario, ed uno servire per fondo di premiazione.

Art. 19 – In tutto ciò che ha relazione ai Contrabbandi, dei quali si parla nelle presenti Istruzioni, e che non trovasi espressamente enunciato nelle medesime, s’intende debbano osservarsi le disposizioni contenute nelle vigenti leggi sulle altre contravvenzioni (..)

Nonostante la normativa sulla gestione delle “lettere invenzionate” fosse estremamente dettagliata, l’attuazione pratica della stessa lasciò molto a desiderare soprattutto per quanto attenne all’apposizione della scritta Invenzionata sul fronte dei documenti sequestrati (Art. 12). Si preferì infatti soprassedere a tale funzione restituendo, dopo il pagamento delle tasse, le missive ai destinatari prive di una così “disonorevole” apostrofatura. È questo il motivo che rende quei pochi documenti “invenzionati” nello Stato Pontificio, reperti postali estremamente rari. Problematica da sempre presente anche in Amministrazioni Postali diverse da quelle pontificie, un esempio fra tutti quello della città di Udine che bollò tali corrispondenze attraverso l’impiego di un timbro in stampatello lineare con dicitura INVENZIONATA, in uso già dal 1818.