La verifica delle corrispondenze ha sicuramente inizio con il nascere della posta, l’utilizzo di un ruolo specifico, all’interno dello stabilimento postale, per la verificazione lo troviamo, una prima volta, nell’ordinamento postale del Regno di Sardegna nel 1850: “Gazzetta dei Tribunali” (pag. 819): “Approvazione del Regolamento al decreto del 3 dicembre 1850 carte valori, vaglia postali e franco-bolli”, all’art. 1 “Le carte di valore di cui all’art. 1 Del R. Decreto in data del 3 andante dicembre debbono essere presentate sciolte agli uffizii, onde i relativi titolari possono accertarne il valore effettivo in contraddittorio coi mittenti. Negli uffizii presso cui risiede un ispettore o verificatore, tale accertamento dovrà aver luogo in di lui presenza.””.
Successivamente, durante il Governo della Toscana, nel volume “Fasti Legislativi e Parlamentari”, volume secondo 1859-1861, al paragrafo 333, troviamo: “Istituzione di un posto di Verificatore e di Aiuto Verificatore presso la Direzione postale di Firenze; nomina dei titolari. 27 settembre 1859”.
GOVERNO DELLA TOSCANA
Nell’intento di migliorare il servizio postale nella Direzione di Firenze,
Decreta
Art. 1 Sono istituiti nella Direzione postale di Firenze due posti, cioè uno di Verificatore e l’altro di Aiuto Verificatore.
Art. 2 Il Verificatore è incaricato di fare nell’interesse del servizio tutte quelle ricerche che crederà opportune in qualunque ramo del servizio stesso.
Art. 3 Raffaello Messeri e Cesare Gherardeschi sono nominati rispettivamente Verificatore e Aiuto Verificatore, con annua provvisione il primo di lire milleseicento e il secondo di lire mille quattrocento, con che cessi loro qualunque altro assegnamento fin qui da essi percetto.
Art. 4 Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato in Firenze, lì 27 settembre milleottocentocinquantanove.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
E Ministro dell’Interno
RICASOLI
Il Ministro delle Finanze, del Commercio
E dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA
La figura del Verificatore e del servizio di verificazione sono argomenti già rigorosamente trattati da Luigi Ruggero Cataldi (*) in riferimento alla normativa del 31 gennaio 1890, il servizio di verificazione è successivamente ampiamente descritto in “Istruzione per il Servizio delle corrispondenze postali” del Ministero delle Poste e dei Telegrafi – Roma 1908.
La figura del Verificatore e delle sue funzioni, negli anni a seguire, ha subito successive variazioni e/o integrazioni normative e regolamentari che vengono riordinate e riassunte nel settembre del 1956, nella “GUIDA PRATICA per il servizio di verificazione delle corrispondenze e dei pacchi” di Angelo Giarletta, “approntato dall’Ispezione Centrale e sentito il Servizio Corrispondenze e Pacchi”.
La guida è stata approntata per coadiuvare i Verificatori postali nell’assolvimento della loro delicata funzione e nella presentazione recita: “Il compito di vigilanza affidato ai verificatori non si esaurisce con la rilevazione delle omissioni o deficienze sull’esatta riscossione delle tasse di ogni genere dovute, ma si estende anche sull’accertamento assiduo ed oculato dell’osservanza da parte degli utenti delle norme che regolano il trattamento delle corrispondenze e dei pacchi.” (Cap. I°, Titolo IV° delle Norme Ispettive – parte Ia).
Altresì si fa preghiera a tutto coloro che durante la consultazione della guida pratica rilevassero lacune e/o inesattezze di segnalarle alla Ispezione Centrale.
Quindi i Verificatori affinché possano esplicare la funzione delicata a loro attribuita, devono possedere la piena cognizione delle norme di servizio contenute nel Codice Postale, nel Regolamento ed Istruzioni, nei Bollettini e nelle circolari.
Prima di riportare i dispositivi normativi in esso contenuti e che riguardano la specifica funzione del Verificatore, evidenziamo il profilo professionale su cui ricadeva la scelta per la nomina a Verificatore.
Nel dispositivo normativo istitutivo del 31 Gennaio 1890, all’art. 3°, “I Verificatori saranno nominati con decreti ministeriali, scegliendoli fra gli impiegati più capaci, di grado non inferiore a quello ufiziale”.
Nel “ REGOLAMENTO ORGANICO” per l’Amministrazione delle Poste e Telegrafi (1906), tra: B) FUNZIONI SPECIALI, Art. 64 – L’incarico di verificatore è affidato dal ministero ai vicesegretari e capi ufficio. Essi esercitano le loro funzioni presso le direzioni e gli uffici di principale importanza designati dal ministero, a fine di curare la tutela delle rendite dell’Amministrazione e il regolare trattamento delle corrispondenze, dei telegrammi e dei pacchi. Essi devono accertarsi se tutte le tasse di ogni genere dovute all’amministrazione siano sempre esattamente applicate e riscosse; se tutte le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze, dei telegrammi e dei pacchi vengano rigorosamente osservate. Dipendono direttamente dall’Ispettore distrettuale, al quale debbono riferire le irregolarità accertate.
Nella “Guida pratica” del Giarletta la normativa va ad integrare il dispositivo istitutivo del 1890:
TITOLO IV - CAPO I - DELLE NORME ED ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO D’ISPEZIONE
(PARTE Ia)
Art. 23
L’Ispettore regola l’applicazione e l’orario dei verificatori presso gli uffici più importanti della propria sede, in maniera che le foro funzioni (Capo I° del Titolo IV°) siano di preferenza esercitate in rapporto ai più interessanti arrivi e partenze delle corrispondenze, stampe e pacchi. Indipendentemente dall’esame dei verbali da ciascuno di essi compilati, vigila perché il loro servizio sia sempre esattamente eseguito.
L’Ispettore regola altresì il lavoro dei brigadieri di ispezione nei sensi indicati nel Capo II° del Titolo IV° e ne segue l’operato e l’attività, visitando giornalmente il loro libretto-memoriale e proseguendo al Direttore i loro rapporti o gli estratti dei rilievi più interessanti inscritti nel memoriale anzidetto.
Nelle sedi cui è assegnato un solo Ispettore, questi provvede affinché i verbali o di rapporti compilati, durante la sua assenza, dai verificatori e dai brigadieri di ispezione siano rassegnati senza indugio al Direttore Provinciale. (Il Direttore, in questi casi, dopo aver dato corso ai verbali ed adottato provvedimenti necessari, rimette all’Ispettore gli elenchi di accompagnamento dei verbali e dei rapporti perché possa tener conto del lavoro compiuto da ogni verificatore o brigadiere).
Alla fine di ogni anno finanziario, L’ispettore fornisce al Direttore i dati riepilogativi del lavoro compiuto dai verificatori e dai brigadieri e segnala quali abbiano compiuto il servizio in modo lodevole.
Art. 253
I verificatori esercitano le loro funzioni presso le Direzioni e gli uffici più importanti, a fine di curare la tutela delle rendite dell’Amministrazione ed il regolare trattamento delle corrispondenze e dei pacchi.
Essi devono accertarsi se tutte le tasse di ogni genere, dovute all’Amministrazione, siano sempre esattamente applicate e riscosse, se tutte le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze e dei pacchi vengano rigorosamente osservate.
Art. 254
E’ quindi dovere del verificatore di riconoscere per quanto concerne i servizi delle lettere e dei pacchi:
a) se tutti gli oggetti di corrispondenza, compresi i campioni e le stampe, siano bollati regolarmente e se i francobolli appostivi siano stati annullati con diligenza, rimediando nel miglior modo a qualsiasi irregolarità;
b) se le corrispondenze francate, raccomandate ed assicurate siano munite di francobolli sufficienti, esaminando all’uopo tanto quelle in partenza quanto quelle in arrivo, od in transito, accertando il peso di quelle di più porti e tassando quelle francate incompletamente;
c) se i francobolli siano legittimi o non siano già adoperati, procedendo all’occorrenza alla tassazione delle corrispondenze francate con francobolli non più validi ed alla compilazione dei verbali prescritti, nel caso di applicazione di francobolli sottoposti a trattamento tendente a fare sparire la precedente obliterazione;
d) se sulle corrispondenze non francate nella località ove egli risiede, siano stati applicati i segnatasse equivalenti alle tasse da riscuotersi, esaminando all’uopo, di tempo in tempo, le corrispondenze giacenti negli uffici di distribuzione;
e) se gli oggetti ammessi a circolare con la tassa ridotta (lettere da e per militari di truppa, o di uffici governativi per privati), cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni siano nelle condizioni prescritte dal regolamento e dalle istruzioni in vigore e se le cartoline dell’industria privata siano nel limite delle dimensioni ammesse, provvedendo in conformità alle norme vigenti, per tutto ciò che non trovasi per forma o sostanza nelle dette condizioni;
f) se tutte le stampe francate come periodiche siano realmente di tale categoria, se i giornali spediti dai relativi editori siano francati tutti col metodo dell’abbonamento postale, se le dichiarazioni degli editori siano regolari e se qualche giornale sia accompagnato con fogli non ammissibili, compilando appositi verbali in ogni caso previsto dal regolamento e dalle istruzioni in vigore;
g) se siano state ammesse a circolare, con esenzione di tassa, corrispondenze da e per uffici cui non competa tale privilegio, se le corrispondenze ammesse a profittarne siano formate nei modi voluti e regolarmente contrassegnate, procurando di accertare se esistano abusi, trattenendo e sottoponendo a tassa, a seconda dei casi, quelle che non debbano circolare senza tassa e applicando il cartellino: <<Sospetto di contravvenzione>>, e quando sorga il dubbio d’inclusione di corrispondenze private in pieghi ufficiali;
h) se tutte le altre tasse postali in genere dovute all’Amministrazione siano applicate e riscosse rigorosamente, senza accordare eccezioni alle regole generali e senza indebite compiacenze;
i) se ci siano chiuse in buste e regolarmente suggellate le corrispondenze con tassa, del cui contenuto possa essere presa cognizione senza aprirle;
l) se per le corrispondenze disguidate vengano compilati i prescritti verbali;
m) se siano compilati i modelli per le prove di carico;
n) se le corrispondenze non francate, oltre ad essere tassate, siano spedite separatamente dalle altre, senza mai comprenderle nei mazzi etichettati;
o) se per i pacchi postali in partenza siano compilati i bollettini di spedizione;
p) se la francatura dei bollettini stessi sia stata completata, quando occorra, mediante francobolli e se questi siano stati annullati.
Art. 255
E’ altresì dovere del verificatore di procedere a saltuarie verifiche delle macchine affrancatrici funzionanti in sede e dei casellari privati, di vigilare sui servizi di recapito in loco eseguiti dai concessionari e di concorrere individualmente o in cooperazione degli Ispettori e dei brigadieri di ispezione, all’accertamento delle contravvenzioni comminate dalle leggi postali e doganali, in particolare da quelle relative al trasporto di colli e pacchi a mezzo corrieri.
Art. 256
I verificatori, addetti agli uffici di stazione od a quelli interni delle Direzioni, sono parimenti tenuti a rivolgere la loro attenzione sull’avviamento delle corrispondenze e dei pacchi, segnalando disguidi e le altre irregolarità imputabili agli uffici corrispondenti. Così pure rivedendo, saltuariamente, i casellari di partenza rilevando, con verbale, gli errori di incasellamento in cui siano intercorsi gli impiegati che vi sono addetti.
Quelli addetti all’ufficio centrale rivedono, allo stesso scopo, i casellari di distribuzione, e, qualora trovino corrispondenze che presentino tracce di essere state aperte, ne riferiscono immediatamente e riservatamente all’Ispettore o, nelle sedi di Direzione prive di Reparti, al Direttore provinciale in loco.
Hanno inoltre le attribuzioni di cui agli artt. 12 e 13 del decreto ministeriale 29 settembre 1925 (Allegato B).
Art. 257
I verificatori dipendono direttamente dall’Ispettore o, nelle sedi di Direzioni prive di Ispettori, dal Direttore Provinciale in loco, e non debbono essere distratti, per nessuna ragione, dalle loro ordinarie attribuzioni, salvo casi consentiti.
Essi trasmettono giornalmente all’Ispettore, o al Direttore in loco, i verbali compilati in dipendenza delle loro funzioni.
Art. 258
Negli uffici principali le funzioni di verificatore possono essere disimpegnate dal controllore, il quale si considera, per questa parte del servizio, come dipendente dall’Ispettore, o dal Direttore provinciale in loco nelle sedi di Direzioni prive di Ispettore, cui rimette ogni giorno i verbali delle irregolarità riscontrate.
Art. 259
I verbali compilati dai verificatori sono accompagnati all’Ispettore o al Direttore provinciale in loco nelle sedi prive di Ispettori, con un elenco, sul quale viene indicato il loro quantitativo, distinto numericamente per ogni genere di irregolarità e di constatazioni.
DECRETO MINISTERIALE 29-9-1925 – ALLEGATO B
Norme e Istruzioni per il Servizio d’Ispezione
N. 12
Nelle Provincie dove non esistono capilinea, l’incarico di coadiuvare gli Ispettori nella sorveglianza dei servizi del movimento, è affidato ai verificatori che abbiano una speciale competenza in tali servizi, accertata con una prova di abilitazione, presenziata dall’Ispettore tecnico della giurisdizione.
Essi sono a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione generale (Servizio IV°). Possono però, quando essi abbiano precedentemente prestato servizio sugli ambulanti, essere anche incaricati di eseguire qualche visita ai servizi viaggianti di secondaria importanza della Provincia.
N. 13
In assenza degli Ispettori, od in concorso con essi, i capilinea ed i verificatori sono incaricati di assistere alle operazioni di ricevimento o di consegna ed al transito dei pieghi del Tesoro e del Debito pubblico, nonché al controllo dell’orario preparatorio da parte del personale viaggiante. Essi, inoltre, sono preferiti nella scelta degli istruttori per le scuole di avviamento.
N. 14
Le Direzioni provinciali sono tenute a trasmettere alla Direzione generale (Servizio IV°) un rapporto mensile riassuntivo, sull’andamento dei servizi del movimento nella Provincia, indicando gli inconvenienti si sono verificati, i provvedimenti adottati e le proposte ritenute idonee per migliorare i servizi stessi.
N. 15
La Direzione generale deve accertare di frequente, a mezzo dei propri Ispettori centrali, se e come il servizio del movimento sia curato in tutte le sue parti tanto presso le Direzioni che presso gli uffici dipendenti e provvedere con la massima severità contro coloro che siano riconosciuti negligenti, o comunque, non idonei ai compiti ad essi affidati.
Nella guida in parola vengono anche presi in considerazione i verbali che il Verificatore deve elevare, esplicandone modelli e le casistiche, gli adempimenti dovuti, l’aspetto sanzionatorio e la modulistica in termini che vedremo innanzi.
Nella richiamata “Guida Pratica” si esplica anche la fase burocratica tramite la modulistica dedicata per l’applicazione delle funzioni.
I VERBALI
I verbali richiamati nelle disposizioni normative ed regolamentari erano corollati da un elenco che esplicava la quantità degli stessi e distinguendoli per tipologia di irregolarità elevate.
I disservizi rilevati dal verificatore, a seconda dei casi, erano elevati sui seguenti modelli:
• modello 13
•
modello 41.
Il modello 13 veniva usato, oltre che a riscontro di irregolarità in materia contravvenzionale, anche quando il Verificatore accertava formali e sostanziali irregolarità:
1. nei dispacci ordinari;
2. nei dispacci speciali;
3. nei dispacci bis;
4. nelle raccomandate;
5. negli espressi;
6. nelle stampe in genere;
7. nel servizio vaglia:
8. nel servizio pacchi.
Il modello 41 veniva elevato per recupero delle tasse afferenti i servizi pacchi e corrispondenze.
GLI ADEMPIMENTI
Gli adempimenti si suddividevano in tre tipologie:
• giornalieri;
• mensili;
• trimestrali.
Gli adempimenti giornalieri consistevano nella compilazione del modello 13 per quanto riguarda le prove di carico fittizio e nella trasmissione alla Direzione competente dei modelli 13 e 41 elevati.
Gli adempimenti mensili constatavano nella redazione di tre rapporti:
1. repressioni dei disservizi postali;
2. prove di carico fittizio in uno con i modelli 13 elevati;
3. macchine affrancatrici.
L’adempimento trimestrale risiedeva soltanto in un prospetto esplicativo del rendimento del Verificatore.
Allorquando il Verificatore effettuava prove di collaudo e scollaudo sulle macchine affrancatrici era tenuto ad elevare il relativo verbale, che ricadeva in quegli adempimenti senza fissa periodicità.
LE CONTRAVVENZIONI
Nonostante che le infrazioni rientrassero nel reato contravvenzionale, questo era punibile solamente con ammende. Tale visione si basava sulla natura meramente sociale della esclusività postale.
L’art. 35 dei Lavori Pubblici commina sanzioni per la seguente irregolarità:
“si proibiva la incetta (da intendersi come attività a fini di lucro), il trasporto e\o la distribuzione, direttamente o tramite terzi, entro i confini nazionali, di corrispondenza in violazione dall’art. 1 del codice postale. Tale violazione prevedeva l’ammenda uguale a 20 volte l’importo della tassa di francatura, con un minimo di L. 25; se l’infrazione era perpetrata da un addetto al servizio postale l’ammenda era aumentava di un terzo. Il minimo dell’ammenda non si applicava al singolo oggetto ma all’insieme delle corrispondenze cadute in contravvenzione, che prontamente sequestrate dovevano essere consegnate ad un ufficio postale.”
Ma il testo della normativa dei Lavori Pubblici prevedeva delle deroghe.
All’art. 37:
a) non si applicava il dispositivo dell’art. 35 allorquando il fatto era ascrivibile ad un privato che prestava la sua opera occasionalmente e senza fine di lucro;
b) se il trasporto epistolare aveva soddisfatto il diritto postale;
c) se il trasporto ed il recapito della posta era inoltrata eccezionalmente da una persona ad un’altra tramite apposito incaricato;
d) se il trasporto ed il recapito avveniva nei giorni in cui non funzionava il servizio postale, sempre entro i limiti del Regolamento;
e) al trasporto della corrispondenza da parte di imprese operanti su linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico, o linee automobilistiche, di navigazione, aeree sovvenzionate dallo Stato esclusivamente concernenti l’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito e limiti del Regolamento.
IL CODICE POSTALE:
• All’art. 36 si faceva divieto di assumere da parte delle imprese di trasporto private l’appellativo di postale od altro equivalente. L’infrazione era satollata con una contravvenzione da applicarsi tra un minimo ed un massimo.
• All’art. 72 si faceva divieto l’inclusione di quanto poteva cagionare o costituire danno o pericolo nelle corrispondenze, o che possano creare danno al servizio postale, o che potevano essere in violazione alle leggi in riguardo alla circolazione, dell’ordine pubblico ed al buon costume. La satollazione avveniva tramite ammenda di un minimo di L. 200 per un massimo di L. 16.000, salvo che il fatto poteva costituire reato punibile con pene più gravose (ambito penale).
• All’art. 73 prevedeva il reato di falsa dichiarazione del contenuto della spedizione; l’uso indebito di contrassegno o di indicazioni attestanti il diritto di esenzione o riduzione della tassa postale o l’avvenuta corresponsione delle stesse. Il Regolamento postale all’art. 252 considerava abuso tutti quegli espedienti posti in essere per non corrispondere la tassa postale dovuta. La normativa non solo parlando di indebito uso si riferiva alla falsità del documento ma anche all’uso dello stesso. Rientravano nel dispositivo dell’art. 73 l’abuso di contrassegno per le corrispondenze ufficiali; l’omessa dichiarazione di pagine pubblicitarie; l’indicazione di quantità inferiori della spedizione di stampe; falsa dichiarazione dell’inoltro dei campioni contenenti saggi medicinali gratuiti. Tali infrazioni scontavano l’ammenda da un minimo di L. 200 ad un massimo di L. 16.000, salvo che il fatto poteva costituire reato punibile con pene più gravose (ambito penale), come il caso d’uso di francobolli atti a far celare tracce precedenti di bollatura (art. 469 Codice Penale).
Ma tutte le contravvenzioni citate dal Codice Postale godevano, su personale e spontanea richiesta dei trasgressori, del passaggio in via amministrativa andando ad estinguere così ogni azione penale; ma se la via transattiva amministrativa non fosse stata accesa faceva si che la comminazione delle ammende era spettante alla Autorità Giudiziaria ai sensi art. 16 dei Lavori Pubblici – (art. 15 del regolamento).
LA MODULISTICA
Nella guida si rappresenta la modulistica utilizzata dal Verificatore già prestilata, per semplificare e coadiuvare il nostro Verificatore quindi a guida nell’ambito delle proprie funzioni. Viene suddivisa per modelli e tipologie postali: modello 41 (11 allegati) e modello 13 (33 allegati), la figura ne è esempio:
Il fax-simile del modello 41 allegato alla Guida
Un modello 41 in originale
Il fax-simile del modello 13 allegato alla Guida
Francobollo annullato a Pordenone con il timbro del “controllore”
che esercita le funzioni del verificatore come all’art. 238 della citata legge
Altre notizie relative alla modulistica si possono ricavare dalla Rivista delle Comunicazioni POSTE-TELEGRAFI-TELEFONI n°18 del 16 Settembre 1926 al paragrafo § 490 – pag. 827: “Trattamento modelli”: Le disposizioni relative ai modelli 41, impartite coi paragrafi 792, art. 11 ter bollettini 1909 e 419 bollettini 1910, sono abrogate. Detti modelli, dopo le contestazioni delle irregolarità, dovranno d’ora in avanti essere custoditi dalla Direzione Provinciale da cui dipendono gli uffici manchevoli, osservando al riguardo le norme stabilite dall’art. 791 delle Istruzioni sul servizio corrispondenze. Analogo trattamento dovrà essere usato per i modelli 13.
LA RIVISTA DELLE COMUNICAZIONI POSTE-TELEGRAFI-TELEFONI
Altra fonte di conoscenza su quanto attiene il servizio Verificatori, ed anche notizie di eccessi di zelo, la possiamo trarre nelle riviste come di seguito si riporta:
1. Del servizio dei Verificatori. Rivista delle Comunicazioni POSTE-TELEGRAFI-TELEFONI n°19 del 1 Ottobre 1926 al paragrafo § 518 – pag. 892: Da qualche tempo viene segnalata la compilazione da parte dei verificatori di verbali mod. 13 e 14 per irregolarità commesse da Direzioni o di Uffici di stazione di speciale importanza, mentre ai sensi del paragrafo 10 dell’Ordinamento del servizio Postale (volume I, pag. 71), tuttora in vigore di tali irregolarità essi debbono soltanto prendere nota su apposito registro e riferire complessivamente alla propria Direzione nei lori rapporti mensili. S’invitano pertanto i verificatori ad attenersi alle ricordate disposizioni che mirano ad evitare perdite di tempo e consumo inutile di stampati per irregolarità che no è opportuno contestare di volta in volta.
2. Delle stampe spedite in seconda mano. Rivista delle Comunicazioni POSTE-TELEGRAFI-TELEFONI n°16 del 15 Agosto 1927 si evidenziava al paragrafo § 602 - pag. 1164: Il Ministro ha motivo di ritenere che la verifica delle stampe inviate di seconda mano non sia dovunque eseguita con la dovuta diligenza, poiché le contravvenzioni accertate per giornali contenenti scritti non ammessi risultano, in taluni centri, non proporzionate al traffico postale. Allo scopo di porre un freno agli abusi del genere, si invitano i Verificatori e gli uffici a procedere alla accurata verifica delle stampe di cui trattasi ed a provvedere senz’altro a carico dei contravventori, a norma, della circolare, del 27 febbraio 1926, n. di protocollo 385002 C. V. II – Servizio IV.
Si evidenziano, di seguito, le modificazioni intervenute nelle funzioni attribuite al Verificatore rispetto alla disciplina istitutiva del 31 Gennaio 1890:
1. Il loro compito non è più solo: l’ “incarico speciale della tutela delle rendite dell'Amministrazione, tanto nella francatura, quanto nella tassazione delle corrispondenze e del regolare trattamento delle corrispondenze stesse”, ma “non si esaurisce con la rilevazione delle omissioni o deficienze sull’esatta riscossione delle tasse di ogni genere dovute, ma si estende anche sull’accertamento assiduo ed oculato dell’osservanza da parte degli utenti delle norme che regolano il trattamento delle corrispondenze e dei pacchi”;
2. Il Verificatore non dipende più: “nelle Direzioni direttamente dal Direttore e negli ufizi dal capo di questi, e debbono uniformarsi alle istruzioni dei medesimi, nonché degli Ispettori ove questi esistono” ma: “dipendono direttamente dall’Ispettore o, nelle sedi di Direzioni prive di Ispettori, dal Direttore Provinciale in loco”;
3. Inoltre, mentre nella normativa del 1890: “l'istituzione dei Verificatori non esonera gli Ispettori distrettuali dall'obbligo di esercitare essi pure lo proprio vigilanza sulle corrispondenze in arrivo ed in partenza, in concorso coi Verificatori medesimi. Tale obbligo incombe poi loro in modo speciale nelle località ove questi non sono istituiti. Nelle nuove disposizioni: “Negli uffici principali le funzioni di verificatore possono essere disimpegnate dal controllore, il quale si considera, per questa parte del servizio, come dipendente dall’Ispettore, o dal Direttore provinciale in loco nelle sedi di Direzioni prive di Ispettore, cui rimette ogni giorno i verbali delle irregolarità riscontrate”.
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Cataldi Luigi Ruggero in La Voce Scaligera – novembre 2004, riproposta in www.ilpostalista.it del 12-03-2013