storia postale

 

 





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Avvisato!...Portalettere salvato!

di Sergio MENDIKOVIC(L'@cchio di Arechi n. 56 - A.S.F.N.)

Una “gentile” letterina spedita da Cesena per Como del 17 Febbraio 1878, affrancata per cent. 20 – I° porto lettere – periodo tariffario da Marzo 1877 al 31 Luglio 1889, se la si guardasse solo come oggetto da esposizione.

Al verso però è vergata a cura del mittente un monito “Già altra lettera venne fatta sparire, si raccomanda la presente a scanso di reclami”.

Ovviamente diretta all’attenzione dell’ufficio di destinazione ma verosimilmente indirizzata in modo specifico al nostro amico di sempre “Il Portalettere”. Singolare annotazione che rimarca come i problemi di recapito sono sempre esistiti. L’oggetto postale quindi visto nella sua interezza ci dà uno spaccato del contesto sociale in cui si inserisce, offrendoci la possibilità di contestualizzarlo. Grazie all’annotazione del mittente scopriamo, anche visivamente, non senza qualche volo temporale, come si doveva esplicare il servizio e quale era la funzione del Portalettere al momento della nascita dello stato unitario anche se derivata dalla normativa sabauda.
La prima definizione ufficiale di portalettere è riportata all’art. 4 del Regio Decreto n°4480 del 15 Dicembre 1860. Nel successivo "Regolamento disciplinare degli impiegati delle poste", approvato con Regio Decreto n°4672 del 27 Gennaio 1861, al Capo IV si specificavano dettagliatamente i compiti e le caratteristiche anagrafiche, fisiche e morali richieste per poter assumere la qualifica di "Portalettere”. Il Portalettere era un impiegato di grado inferiore e, a differenza di tutti gli altri gradi superiori, doveva solo aver superato la maggiore età, essere "regnicolo" e di specchiata onestà oltre ad avere superato un severo esame per controllare che sapesse leggere e scrivere, sapesse far di conto e conoscesse il francese. La nomina era fatta dal ministero su proposta del Direttore Compartimentale.

Al Capo X le funzioni dei portalettere erano così specificate:

art. 143 “I Brigadieri dei Portalettere ed i Sottobrigadieri vigilano sulla distribuzione della corrispondenza”;

art. 146 “incarico della distribuzione delle corrispondenze a domicilio”;

art. 147 “divisione della corrispondenza per il proprio giro”;

art. 149 “tipologia della corrispondenza da distribuire di cui al comma 3 afferente quella giacente da oltre 10 giorni che dovrà esser passata ad altro portalettere perché ne procuri il recapito”;

art. 150 “distribuzione delle raccomandate”;

art. 151 “tenuta del registro, formato da 10 fogli affinché possa esser portato seco, su cui egli annota le corrispondenze ricevute e, nel caso, le relative ricevute di consegna”;

art. 153 “annotazione su apposito registro del numero delle consegne ed del loro valore”;

art. 155 “rimettere giornalmente quanto escusso al loro Capo e dar ragione del non distribuito che avrà a tergo una annotazione”;

art. 157 “salvo divieto, la corrispondenze può esser consegnata a portinai, vicini di casa, albergatori e simili”;


“Al mittente per assenza del destinatario o persone abilitate al ritiro del plico – Il Portalettere”

art. 158 “è suo dovere adoperarsi con tutti i mezzi possibili per conoscere il domicilio del destinatario”;

art. “161 “la corrispondenza da distribuirsi sarà chiusa in cassette o bolgette in cuoio”;

art. 164 “è proibito consegnare lettere a credito, fare servizio senza la propria bolgetta, distribuire lettere mancanti del bollo d’arrivo o con francobolli non annullati. Distribuire la posta nella propria abitazione o nell’ufizio di posta, leggere o lasciar leggere da altri i giornali o stampe da distribuirsi, lasciar leggere l’indirizzo da persone a cui non ispettino, tranne il caso in cui lo scritto sia poco leggibile od in lingua straniera tranne che il francese, di fumare in servizio, vestire abiti non consoni, non distrarsi con terzi nel servizio, di incaricare altri alla distribuzione, chiedere mance a qualunque titolo, riprendersi una lettera aperta anche se risuggellata tranne il caso in cui non si evinca il destinatario apponendo la dicitura “Aperta per conformità di nome e cognome”;

art. 165 “è fatto divieto di variare il giro, soffermarsi lungo la via, entrare durante il giro nei caffè, osterie”.

Per lungo tempo si pretese che il portalettere, quando effettuava la consegna a domicilio, doveva lasciare traccia del suo operato sulla corrispondenza, marcando al retro un bollo di distribuzione. Nei primi anni del servizio tale bollo riportava data e numero della distribuzione in rosso. Nel tempo tale obbligo venne riservato alle sole corrispondenze con servizi accessori: espresso, raccomandazione ed assicurazione. I bolli furono di vari tipi in funzione del servizio reso e del periodo storico.


“Domicilio chiuso lasciato Mod. 26 – Portalettere”

 

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