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la voce reclami del servizio postale
di Marino Bignami

 

Del servizio postale gli utenti si sono sempre lamentati, ora sembra che le cose vadano meglio, anche se una mia recente raccomandata con ricevuta di ritorno (in posta prioritaria !) ha impiegato oltre un mese per rientrare alla base. Ma questo non è nulla rispetto alla situazione degli anni Ottanta del secolo scorso. In quel periodo il servizio postale era a dir poco pessimo ed era sfuggito di mano completamente ai dirigenti, penso che nel periodo reclamare sarebbe stato inutile, però le regole ci sono sempre state.

Nelle "ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DELLE CORRISPONDENZE POSTALI" del 1908 , che è stata la base allora e lo è stata fino a poco tempo fa dei regolamenti postali, è presente la norma che disciplina come i reclami dovevano essere fatti nei riguardi del servizio postale.
Erano inoltrati per lettera esenti da tasse postali, purché sul fronte fosse riportata la parola RECLAMO, la norma prevedeva anche la possibilità di applicare la raccomandazione all'invio (anch'essa in esenzione) se l'utente riteneva che la lamentela potesse essere intercettata e distrutta.
In particolare, se il reclamo riguardava il mancato ricevimento di corrispondenza in posta ordinaria, su richiesta del mittente o del destinatario, l'ufficio postale interpellato espletava una indagine con moduli propri interni esenti da tassazione e completata l'indagine, era compito dell'ufficio postale che avrebbe dovuto ricevere la corrispondenza di darne risposta al richiedente.

 

Due esempi di reclami del dopoguerra, in esenzione di tassa, che riguardavano il servizio dei trasporto giornali sui vagoni ferroviari postali (notizie ricavate dal testo interno).
Notare che sia la Stampa che il Corriere, nel dopoguerra avevano cambiato il nome in "Il Nuovo Corriere della Sera" e la "Nuova Stampa" giacchè le vecchie testate erano state chiuse perchè considerate collaborazioniste del passato regime fascista repubblicano.
Sotto la stessa voce, ma con altra modalità e a pagamento, era compresa la denuncia di un mancato ricevimento di corrispondenza a firma come: raccomandate, assicurate e pacchi. In questo caso si utilizzavano speciali moduli che erano compilati con gli estremi dell'invio ed erano da affrancare con francobolli.
A questo riguardo trascrivo integralmente gli interi capitoli del regolamento che trattano l'argomento di nostro interesse. E' riportato sia l'articolo 393 come generico reclamo e gli articoli 1242 (del TITOLO XXVI) e seguenti per mancato arrivo di corrispondenza e pacchi soggetti a firma, con le modalità operative per gli addetti.

Art. 393 - I reclami relativi ai servizi delle poste dei telegrafi e dei telefoni all'indirizzo del Ministero delle poste e dei telegrafi, delle Direzioni provinciali, delle Direzioni compartimentali dei telefoni, delle Direzioni delle costruzioni e degli ispettori delle poste, circolano in esenzione di tassa, purchè sull'indirizzo sia apposta l'indicazione: Reclamo.

TITOLO XXVI.

Reclami per corrispondenze ordinarie, raccomandate od assicurate, per ricevute di ritorno, per somme relative ad assegni e per tasse indebitamente applicate.

Norme generali.

Art. 1242 - I reclami riguardanti il servizio delle corrispondenze postali possono essere indirizzati al Ministero, alle Direzioni provinciali ed agl'ispettori delle poste.
Tali reclami hanno corso in esenzione dalle tasse postali ed anche in raccomandazione, se questa sia domandata dagl' interessati.
Sulla parte superiore della busta che li contiene deve scriversi la parola: Reclamo (art. 393).


Art. 1243 - I reclami relativi a corrispondenze non arrivate a destinazione, debbono essere presentati ag1i uffici di posta i quali sono tenuti a darvi corso con le norme indicate nei successivi Capi.

Art. 1244 - Sui modelli a stampa in uso per i reclami deve prendersi nota dei nomi, dei cognomi e delle abitazioni dei reclamanti per poter partecipare loro l'esito delle ricerche.

Art. 1245 - L'esito dei reclami fatti per mezzo degli uffici postali deve essere partecipato agl' interessati comunicando loro verbalmente le notizie fornite dagli uffici di destinazione sui moduli stampati in uso nell' Amministrazione.
La trasmissione dei modelli 25-c e 27 è fatta di ufficio, senza lettera di accompagnamento.


Art. 1249 - L'ufficio di destinazione fa presentare il modello al destinatario od al mittente, secondo il caso, con invito di fornire gli schiarimenti necessari.
Così riempito lo stampato viene restituito all'ufficio che l'ha compilato, nei modi indicati nell'articolo precedente.


Art. 1250 - Nel caso in cui il reclamo sia riconosciuto giustificato ed occorra provocare un provvedimento, l'ufficio che l'ha compilato lo trasmette alla Direzione provinciale.

CAPO III.

Reclami per corrispondenze raccomandate od assicurate.

Art. 1251 - I mittenti di corrispondenze raccomandate od assicurate che vogliano conoscerne l'esito possono esigere che sia dato corso ad appositi reclami per opera degli uffici d'impostazione mediante il pagamento della tassa di dieci centesimi.
Sono esonerati dal pagamento del diritto di cui sopra i mittenti di oggetti pei quali sia stata pagata la tassa della ricevuta di ritorno, o spediti in franchigia od in esenzione di tassa.
I reclamanti debbono presentare le ricevute d'impostazione e curare che a tergo di esse sia fatta annotazione del reclamo e della data di questo, e che l'annotazione sia convalidata con la firma dell' impiegato postale e col bollo dell'ufficio.
I reclami debbono essere restituiti con le necessarie indicazioni entro venti giorni, se gli oggetti cui riferisconsi sono indirizzati all' interno del Regno, e dopo il tempo necessario se sono indirizzati fuori del Regno.


Art. 1252 - Le indagini per conoscere l'esito di oggetti raccomandati od assicurati si fanno mettendo in corso un reclamo modello 25, se si tratta di oggetti diretti all'interno del Regno, od un reclamo modello 25 e 25-A se si tratta di oggetti diretti all' estero.
Il diritto fisso di cento 10, se dovuto, si converte in un francobollo di uguale importo che l'impiegato applica sul reclamo modello 25 ed annulla col bollo del giorno. Quando non è dovuto il diritto di cent. 10 si scrive analoga dichiarazione sul modello 25, nel punto riservato all'applicazione del francobollo.
Ai reclami modello 25 si devono unire sempre fac-simili degl'indirizzi delle corrispondenze reclamate.
La spedizione di ogni reclamo dev'essere notata sulla matrice del registro modello 22 o di quello 22-B o sul modello 32, se trattasi di oggetti accettati con distinta. Analoga annotazione deve farsi sulle ricevute degli oggetti presentate dai mittenti convalidandola con la firma e col bollo a data.


Art. 1253 - I reclami modello 25 riferentisi a corrispondenze dirette nell' interno del Regno debbono essere inviati direttamente, chiusi in busta, dall'ufficio di origine dell'oggetto reclamato a quello di destinazione: questo ha l'obbligo di scrivervi le notizie occorrenti e rimandarli pure direttamente, con ogni sollecitudine, all' ufficio mittente.
Nel caso che l'oggetto sia stato rinviato ad altro luogo, il reclamo è trasmesso all'ufficio della nuova destinazione, che deve rimandarlo a quello d'origine con le necessarie indicazioni.
Qualora poi l'ufficio di destinazione dichiari che l'oggetto reclamato non è ad esso pervenuto, l'ufficio d'origine mette in corso, in raccomandazione, un modello 25-A indirizzato al primo ufficio di transito, a cui l'oggetto fu appoggiato e questo reclamo deve essere senza indugio proseguito d'ufficio in ufficio sino a quello di destinazione.


Art. 1254: - Per i reclami di raccomandate e di assicurate dirette all'estero si fa uso di ambedue i modelli 25 e 25-A, contemporaneamente.

Il modello 25 deve essere spedito al Ministero; il modello 25-A ............ ecc.ecc.ecc.

 

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