A seguito dell’articolo su “lettere a tariffa ridotta dirette a militari” comparso nella rubrica “L’angolo della Democratica” sono sorte, tra gli studiosi di storia postale con cui ho avuto modo di scambiare opinioni, alcune perplessità sulla corretta applicazione della normativa postale.
Numerose e diverse le opinioni sull’applicazione dell’agevolazione che riassumo sostanzialmente in tre gruppi di pensiero:
1 - ai soli militari di truppa ossia i soldati semplici;
2 - sott’ufficiali, caporali e soldati dell’esercito e dell’Armata e loro assimilati;
3 – militari nel senso più ampio ossia: soldati di truppa e non, finanzieri, carabinieri, forestali e persino crocerossine, etc.
L’unica certezza che univa tutti era la non applicabilità della normativa ai ranghi militari superiori ossia agli ufficiali.
In questa variegata platea di opinioni nessuno però mi ha offerto a supporto delle proprie affermazioni materiale congruo a dimostrare effettivamente lo stato dei fatti.
Di certo, come ho citato nell’articolo, la legge n° 1108 del 18 novembre 1850 istituiva l’agevolazione sulla corrispondenza diretta a militare fino al grado di caporalmaggiore e gradi assimilati.
Il quesito che mi son posto è il seguente: ma a quali figure professionali appartenevano i gradi assimilati?
Non sapendo come districarmi ed avendo avuto precisi chiarimenti da un amico, grande conoscitore della storia postale d’Italia, era chiaro che l’agevolazione doveva intendersi estesa a soldati di truppa e non, finanzieri, carabinieri, forestali e persino crocerossine, etc., A supporto di questa tesi non mi restava che chiedere aiuto ad un altro grande studioso e conoscitore di leggi e decreti postali, rappresentante tutelare della storia della posta italiana: Luigi Ruggero Cataldi.
L’amico Ruggero, dopo una faticosa ricerca, mi ha fornito i decreti che credo chiariscano in modo esplicito, inequivocabile e definitivo la normativa al riguardo.
Le prime specifiche si trovano in “Le istruzioni sul servizio delle corrispondenze” (anno 1881) al Titolo III, art. 36, che riporta:
Nel Bollettino Ufficiale n° XIII – Parte seconda del 1890 si specifica meglio:
E ancora, un successivo decreto recita che la facilitazione concerne unicamente le lettere ordinarie di un sol porto e non le raccomandate od assicurate, è estesa anche ai soldati in licenza.
Infine il Regio decreto 27 febbraio 1936 – XIV n. 645 specifica che l’agevolazione riguarda anche i militari, i quali possono spedire alle loro famiglie lettere senza affrancarle: se consegnate alla posta tramite i Comandi dei rispettivi corpi, tali corrispondenze sono soggette in arrivo alla tassa semplice.
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Ora ritornando alle ipotesi dell’amico che tra i militari inseriva nel senso più ampio soldati di truppa e non, finanzieri, carabinieri, forestali e persino crocerossine, etc., è necessario precisare che per i finanzieri nei decreti è riportata l’esenzione per le “guardie doganali ed i loro sott’ufficiali”. Ecco la definizione che ho trovato su Wikipedia: “Il Corpo delle guardie doganali era un reparto paramilitare del Regno d'Italia inserito nell'amministrazione delle gabelle, inizialmente alle dipendenze delle Regie dogane, con compiti di vigilanza confinaria, e doganale e di concorso in tempo di guerra alla difesa dello Stato, istituito il 13 maggio 1862, con la legge n. 616. Costituito sul telaio del preesistente Corpo dei preposti doganali di matrice napoleonica, riuniva in un’unica organizzazione il reparto sabaudo con i componenti dei disciolti e variegati corpi di finanza degli Stati preunitari italiani. Dopo l'assorbimento delle analoghe organizzazioni lombardo-venete e pontificia, in seguito alle campagne militari del 1866 e del 1870, e l'attribuzione progressiva di ulteriori compiti di istituto di natura tributaria, allo scopo di risolvere problematiche organizzative insuperabili a causa della resistenza dell'amministrazione doganale, il corpo fu posto alle dipendenze delle neoistituite Intendenze di Finanza e, con la legge 8 aprile 1881, n. 149, ne fu mutata la denominazione in quella di Guardie di Finanza, più rispondente ai compiti d'istituto, che si estesero man mano a tutti i settori della pubblica finanza.”
Quindi, credo, che possiamo farci rientrare anche la riduzione per finanzieri.
Per le Crocerossine nei decreti leggo: “Allievi infermieri, Infermieri ed i loro sotto capi, secondi capi e capi” e ancora “Scuola d’applicazione di sanità di Firenze”. La specifica “Crocerossina” non c’è, ma trattandosi di personale addetto alle infermerie da campo e ospedaliere non vi era alcun problema ad assimilarle agli infermieri. Egual mansione, egual qualifica.
Infine i forestali che, nel decreto, vengono qualificati come “guarda parchi” o “zappatori”. La vigente normativa italiana sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette) ha negato la possibilità ai successivi parchi nazionali di dotarsi di un corpo di guardiaparco direttamente dipendente dal singolo Ente Parco affidando queste funzioni a personale del Corpo forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestali. Negli ultimi anni perciò i guardiaparco si sono sviluppati numericamente soprattutto nelle Aree protette regionali (soprattutto in Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Piemonte).
E credo che tanto basti per dirimere il diagnostico della tariffa ridotta a militari.
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