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lettere contenenti carte di valore e per consegna |
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di Alberto Del Bianco |
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Art. 38 : Tutte le lettere contenenti carte di valore devono essere impostate per consegna...; Art. 40 : Qualunque lettera per consegna dovrà essere presentata a mano al Ministro incaricato della riscossione delle tasse di affrancatura, e tal lettera dovrà esser ben chiusa, e munita di tre sigilli di cera di Spagna con impronta. Dovrà l’Impiegato postale assicurarsi nell’atto che tal lettera gli viene presentata, che l’indirizzo sia chiaro, e completo, cioè, che vi sia il nome del destinatario, e quello del luogo di destino. Nel caso che una di tali lettere manchi dei sigilli, come vien sopra indicato, o non sia ben chiusa, dovrà ricusarne il ricevimento, ed invitarsi chi l’ha presentata ad assicurarla con maggiore diligenza; Art. 45 : L’impiegato postale inscriverà sul registro a ciò destinato la lettera che gli verrà presentata per consegna, notando sul medesimo: 1. il nome del mittente, il luogo della di lui dimora, il nome del destinatario, il luogo del destino, e le date della consegna e dell’invio; 2. il peso della lettera per consegna; 3. la tassa percetta. Noterà pure sul riscontrino, di fronte alla registrazione che sopra, il nome del destinatario ed il luogo del destino, e riempiendo la data del giorno, mese ed anno in cui è stata fatta lo consegna, staccherà con le forbici detto riscontrino dalla matrice, e lo rilascerà al mittente. Debbono farsi tante registrazioni, e rilasciarsi tanti scontrini, quante sono le lettere, o pacchetti che vengono impostati per consegna.
Art. 46: indipendentemente dagli altri bolli di che in appresso (il bollo dell’Ufficio in cui sono state impostate N.d.A.), dovrà essere apposto il bollo Per Consegna a tutte le lettere che vengono così impostate dai mittenti.
Questa lettera da Livorno a Firenze, del 23 luglio 1839, presenta tutte le indicazioni richieste per la spedizione “Per Consegna”. Oltre ai tre regolamentari bolli “in cera di Spagna” al verso, sulla soprascritta sono indicati: il peso (d 8 = denari 8), la tassa percepita (11 = crazie 11), il numero di registrazione (39), il bollo dell’ufficio di partenza (P+P Livorno) ed il bollo Per Consegna
Diverso il caso di questa raccomandata che spedita da Grosseto a Firenze il 7 aprile 1857 fu rifiutata dal destinatario in quanto “la medesima non porta i tre sigilli in ceralacca come dai regolamenti veglianti”. Rispedita a Firenze il mittente provvide a regolarizzarla per il successivo inoltro al destinatario sottoponendosi al pagamento di una nuova tassazione di 10 crazie. Art. 60. Le lettere e pieghi per consegna devono essere descritti dettagliatamente al tergo del foglio di avviso nell’apposita colonna, di fronte all’indicazione di quelli ugualmente per consegna dei quali viene accusato ricevimento; e traversati tali pieghi con uno spago, devono essere fermati con cera di Spagna, per mezzo dell’estremità dello spago suddetto, al foglio di avviso accanto alla registrazione.
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