Torna alla Storia Postale Toscana



Torna al Servizio delle raccomandate
pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia siti filatelici indice per autori

lettere raccomandate o per consegna
da distribuirsi

di Alberto Del Bianco

Art. 10. Deve il Capo di Uffizio prender nota sul registro delle consegne delle lettere pervenutegli raccomandate o col bollo per consegna da recapitarsi nel suo circondario. Quando tra queste ve ne siano alcune di transito da doversi spedire ad altro R. Uffizio postale verranno registrate sul libro di cui si annette il modello…..

Art. 24. Le lettere raccomandate, o per consegna dovranno essere rimesse soltanto ai destinatari, ed a tal fine il Capo di Uffizio dovrà, prima di aprire la distribuzione, formare un foglio di avviso col quale inviterà i rispettivi destinatari a presentarsi al suo Uffizio riportando il foglio suddetto.

Art. 25. Questo foglio di avviso non potrà essere tassato, e verrà consegnato colle lettere ordinarie alla persona che si farà a chiedere le corrispondenze all’indirizzo di quel tale a cui è diretto l’oggetto per consegna.

 

Art. 26. Qualora i destinatari non possono recarsi a ritirare da per se stessi l’oggetto, o lettera per consegna, potrà questa essere rimessa a persona cognita munita di una procura speciale passata avanti Notaro pubblico, o di una autorizzazione in iscritto che indichi le qualità del destinatario e del commissionato, e legalizzata dal Commissario, Vicario, o Potestà locale; ed una tale autorizzazione deve restare in mano all’impiegato postale che rilascia l’oggetto per consegna.

Art. 27. Le consegne non debbono essere rilasciate che contro ricevuta del destinatario, o del suo commissionato, da farsi scrivendo il proprio nome in margine al registro delle medesime, di fronte all’indicazione dell’oggetto per consegna.

Art. 28. Se il destinatario non sapesse scrivere, il Ministro postale non dovrà rilasciargli l’oggetto per consegna che alla presenza di due persone domiciliate e cognite, le quali si firmeranno come testimoni.

Art 29. Nel caso che una lettera, od altro oggetto per consegna debba essere, dietro domanda del destinatario, diretto a nuova destinazione, dovrà notarsi sul registro nella colonna riserbata a ricevere le firme dei destinatari il luogo del nuovo destino, il giorno in cui viene a questo inoltrato, ed il nome dell’Uffizio di corrispondenza, al quale viene l’oggetto suddetto incamminato.

(Istruzioni sommarie per gli impiegati addetti al Dipartimento Generale dell'II.RR. Poste di Toscana)

pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia siti filatelici indice per autori