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le lettere "Per Consegna" con il porto |
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di Alberto Del Bianco |
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Le “Istruzioni sommarie per gli impiegati addetti al Dipartimento Generale delle II. E RR. Poste di Toscana” all’articolo 42 recitano: ”per le lettere per consegna dirette per l’interno del Granducato è in facoltà dei mittenti di pagarne l’affrancatura fino a destinazione: qualora il mittente, che dovrà esserne ricercato dal Ministro postale, si presti a pagare il porto della lettera fino a destino, dovrà essere questo percetto in conformità di quanto viene prescritto all’art. 36, e più un paolo per il diritto fisso di consegna, ed in tal caso dovrà apporsi alla lettera stessa il bollo PD.; quando il mittente si ricusi ad un tal pagamento, non verrà esatto nulla, lasciando tanto la tassa che il diritto di consegna a carico del destinatario””
L’affrancatura a carico del destinatario si rileva esclusivamente in periodo prefilatelico e prevalentemente da parte di filiali di ditte commerciali che comunicano con la Sede che dispone di “fidato” presso la l’Ufficio Postale per l’affrancatura delle proprie corrispondenze. Mensilmente si provvedeva al saldo di quanto dovuto sulla base dei conteggi che venivano loro comunicati.
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