AREA PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO
Prot. n. 00768
Roma, 4 marzo 2002
Com. 11
OGGETTO: Passaggio all'euro - Validità dei valori bollati in lire anche
dopo la cessazione del corso legale della lira -
I valori bollati denominati esclusivamente in lire potranno essere utilizzati
dai cittadini anche dopo la cessazione del corso legale della lira, fino ad
esaurimento delle scorte.
Questa è l'indicazione contenuta in una recentissima delibera del Comitato
Euro, che - recependo il principio della continuità degli strumenti giuridici
(vedi art. 14 del Regolamento CE 974/98) - ha sanato il problema della carenza
di valori bollati in euro, già riscontrato in alcune aree del Paese e della
eventuale remissione economica da parte dei consumatori.
Nell'inviare in allegato il testo del provvedimento, ricordiamo che un'analoga
decisione - sebbene mai pubblicizzata a dovere - è stata assunta
dall'Amministrazione Postale nel maggio del 2001. Anche per quanto
riguarda i valori postali, pertanto, sarà possibile utilizzare gli esemplari
in lire, fino ad esaurimento delle scorte.
Va da sé, comunque, che tale disposizione è relativa ai quantitativi in
possesso di tutti i cittadini, ad eccezione dei rivenditori di valori bollati
e postali, per i quali sono state emanate indicazioni diverse, consistenti
nell'obbligo di vendita - a partire dall'1.1.02 - di valori
esclusivamente in euro e nella possibilità di effettuare il cambio dei vecchi
effetti in lire.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Delibera del Comitato euro
Il Comitato euro
VISTO l’articolo 14 del Reg. (CE) 974/98, secondo cui i riferimenti alle
unità monetarie nazionali
presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine del periodo transitorio
devono
intendersi come riferimenti all’unità euro da calcolarsi in base ai rispettivi
tassi di
conversione;
VISTO che in base alla predetta norma non è pertanto necessaria una
“ridenominazione
materiale” degli strumenti giuridici in vigore dopo la fine del periodo
transitorio;
CONSIDERATO che i valori bollati, quali strumenti di pagamento di tributi
diversi dalle banconote e dalle
monete metalliche, rientrano nella nozione di strumenti giuridici di cui
all’articolo 1 del
Reg. (CE) 1103/97;
VISTO che le regole di conversione e arrotondamento previste dal Reg. (CE)
1103/97 si
applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio
o
successivamente ad esso;
VISTO il Reg. (CE) 2866/98 che ha fissato i tassi di conversione tra l’euro e
le monete degli
Stati membri che adottano la nuova moneta;
ritiene
che i valori bollati con valore facciale espresso solo in lire mantengano la
propria validità anche dopo il 1°
gennaio 2002 a tempo indeterminato e possano essere utilizzati fino ad
esaurimento delle scorte.
Naturalmente, dopo questa data, il loro valore in euro si determina in base al
tasso fisso di conversione.
Tale considerazione, nel pieno rispetto del principio di neutralità del
passaggio all’euro che governa l’intero
processo di transizione alla nuova moneta, è intesa a non arrecare alcun
aggravio ai cittadini ed in
particolare ai soggetti che, essendo in possesso di scorte notevoli
difficilmente esauribili entro la fine del
periodo di doppia circolazione, potrebbero subire perdite in alcuni casi
rilevanti.
Ne consegue che anche gli intermediari nella vendita dei valori bollati che
gli utilizzatori delle stesse
potranno in modo legittimo, rispettivamente, cedere ed utilizzare i predetti
valori, espressi solo in lire ovvero
in lire ed in euro, fino al totale esaurimento delle scorte.
Motivazione
Allo scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini ancora in possesso di
valori bollati con valore facciale
espresso in lire e per consentire lo smaltimento delle scorte di tali valori,
viene previsto che tali valori
manterranno la propria validità anche dopo il 1°gennaio 2002 a tempo
indeterminato e si potranno pertanto
utilizzare fino ad esaurimento delle scorte. Naturalmente, il loro valore si
determinerà in euro in base al tasso
fisso di conversione.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2002 i valori bollati emessi in Italia
recano esclusivamente il valore in
euro.
Analoga soluzione è stata adottata nel maggio 2001 dal Ministero delle
Comunicazioni per i valori postali con
valore facciale espresso in lire, determinando anche in questo caso un
vantaggio per gli utenti che non
avranno bisogno di chiedere il cambio dei francobolli in lire posseduti con
francobolli in euro. E’ importante
segnalare che dal 1° gennaio 1999 i francobolli emessi in Italia recano il
doppio valore lira ed euro, mentre a
partire dal 1° gennaio 2002 tutti i francobolli saranno emessi solo in euro.
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