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AREA PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO



Prot. n. 00768
Roma, 4 marzo 2002
Com. 11
 


OGGETTO: Passaggio all'euro - Validità dei valori bollati in lire anche dopo la cessazione del corso legale della lira -

I valori bollati denominati esclusivamente in lire potranno essere utilizzati dai cittadini anche dopo la cessazione del corso legale della lira, fino ad esaurimento delle scorte.

Questa è l'indicazione contenuta in una recentissima delibera del Comitato Euro, che - recependo il principio della continuità degli strumenti giuridici (vedi art. 14 del Regolamento CE 974/98) - ha sanato il problema della carenza di valori bollati in euro, già riscontrato in alcune aree del Paese e della eventuale remissione economica da parte dei consumatori.

Nell'inviare in allegato il testo del provvedimento, ricordiamo che un'analoga decisione - sebbene mai pubblicizzata a dovere - è stata assunta dall'Amministrazione Postale nel maggio del 2001. Anche per quanto riguarda i valori postali, pertanto, sarà possibile utilizzare gli esemplari in lire, fino ad esaurimento delle scorte.

Va da sé, comunque, che tale disposizione è relativa ai quantitativi in possesso di tutti i cittadini, ad eccezione dei rivenditori di valori bollati e postali, per i quali sono state emanate indicazioni diverse, consistenti nell'obbligo di vendita - a partire dall'1.1.02 - di valori esclusivamente in euro e nella possibilità di effettuare il cambio dei vecchi effetti in lire.

Cordiali saluti
 


IL RESPONSABILE
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Delibera del Comitato euro
Il Comitato euro


VISTO l’articolo 14 del Reg. (CE) 974/98, secondo cui i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine del periodo transitorio devono intendersi come riferimenti all’unità euro da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione;

VISTO che in base alla predetta norma non è pertanto necessaria una “ridenominazione materiale” degli strumenti giuridici in vigore dopo la fine del periodo transitorio;

CONSIDERATO che i valori bollati, quali strumenti di pagamento di tributi diversi dalle banconote e dalle monete metalliche, rientrano nella nozione di strumenti giuridici di cui all’articolo 1 del Reg. (CE) 1103/97;

VISTO che le regole di conversione e arrotondamento previste dal Reg. (CE) 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o successivamente ad esso;

VISTO il Reg. (CE) 2866/98 che ha fissato i tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano la nuova moneta;
 

ritiene

che i valori bollati con valore facciale espresso solo in lire mantengano la propria validità anche dopo il 1° gennaio 2002 a tempo indeterminato e possano essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Naturalmente, dopo questa data, il loro valore in euro si determina in base al tasso fisso di conversione.
Tale considerazione, nel pieno rispetto del principio di neutralità del passaggio all’euro che governa l’intero processo di transizione alla nuova moneta, è intesa a non arrecare alcun aggravio ai cittadini ed in particolare ai soggetti che, essendo in possesso di scorte notevoli difficilmente esauribili entro la fine del periodo di doppia circolazione, potrebbero subire perdite in alcuni casi rilevanti.
Ne consegue che anche gli intermediari nella vendita dei valori bollati che gli utilizzatori delle stesse potranno in modo legittimo, rispettivamente, cedere ed utilizzare i predetti valori, espressi solo in lire ovvero in lire ed in euro, fino al totale esaurimento delle scorte.


Motivazione


Allo scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini ancora in possesso di valori bollati con valore facciale espresso in lire e per consentire lo smaltimento delle scorte di tali valori, viene previsto che tali valori manterranno la propria validità anche dopo il 1°gennaio 2002 a tempo indeterminato e si potranno pertanto utilizzare fino ad esaurimento delle scorte. Naturalmente, il loro valore si determinerà in euro in base al tasso fisso di conversione.
Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2002 i valori bollati emessi in Italia recano esclusivamente il valore in euro.
Analoga soluzione è stata adottata nel maggio 2001 dal Ministero delle Comunicazioni per i valori postali con valore facciale espresso in lire, determinando anche in questo caso un vantaggio per gli utenti che non avranno bisogno di chiedere il cambio dei francobolli in lire posseduti con francobolli in euro. E’ importante segnalare che dal 1° gennaio 1999 i francobolli emessi in Italia recano il doppio valore lira ed euro, mentre a partire dal 1° gennaio 2002 tutti i francobolli saranno emessi solo in euro.
 

 
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