Dal 1923 il "servizio notificazione atti giudiziari"
era stato introdotto nei servizi eseguiti direttamente anche
dalle Regie Poste. Questo servizio postale era limitato ai procedimenti
in materia civile e commerciale per notificazioni inviate per posta
provenienti da altre località.
Precedentemente la posta si era occupata del solo trasporto da una
città all'altra dei documenti legali che le Procure e i Tribunali
di origine inviavano (con raccomandate ed assicurate) ad uscieri
o messi comunali del luogo di residenza del destinatario per la notificazione.
Dall'entrata in vigore del servizio, il portalettere della località
di arrivo fu incaricato di effettuare la consegna (fare la notificazione)
direttamente al destinatario, diventando in tale occasione esso stesso
"agente ausiliario dell'ufficiale giudiziario".
Come per tutte le raccomandate faceva firmare al destinatario l'avviso
di ricevimento di colore verde, da restituire al mittente in raccomandazione
(già pagata dall'ufficiale giudiziario mittente) a cura delle
poste, costituendo prova legale dell'eseguita notificazione.
Per il servizio l'amministrazione postale prescriveva che gli ufficiali
giudiziari mittenti affrancassero (perchè operavano in proprio)
gli atti come segue:
.."Sulla presente
busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle
seguenti tasse:
............1. Francatura e raccomandazione
del piego;
............2. Francatura e raccomandazione
della ricevuta di ritorno.
..La presente raccomandata
deve descriversi sui fogli n. 1-A *. Deve consegnarsi
possibilmente al destinatario. Se questi è assente può
essere consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa
od al servizio del destinatario, purchè trattisi di persona sana
di mente e di età maggiore di quattordici anni."
* I fogli n. 1 - A sono i fogli di registrazione
su cui gli uffici postali descrivevano le raccomandate da trattare con
particolare cura, provenienti o destinate all'estero, provenienti o
destinate alle alte cariche dello Stato, contenenti effetti da riscuotere
oppure gli assegni all'ordine e gli atti giudiziari.
Quindi è da sottolineare che per il servizio notificazione atti
giudiziari la ricevuta di ritorno era obbligatoria (in raccomandazione)
e a differenza del servizio di raccomandazione e assicurazione solito
l'affrancatura si doveva applicare completamente sulla busta e non sul
modulo della ricevuta di ritorno su cui però si doveva incollare
il cartellino della raccomandazione.
Il servizio atti giudiziari svolto dalle poste (che inizialmente era
stato pensato per favorire gli "ufficiali giudiziari titolari"
per notifiche fuori dalla loro sede) divenne un servizio sostitutivo
della procedura seguita precedentemente perchè fu applicata anche
nel distretto; da allora fu quasi sempre il servizio postale ad eseguire
la consegna e la notificazione in nome e per conto della struttura giudiziaria
emittente, a meno che l'autorità giudiziaria non richiedesse che la
notificazione fosse eseguita personalmente dall'Ufficiale Giudiziario.
Nel servizio notificazione atti giudiziari vennero compresi anche alcuni
atti amministrativi (contravvenzioni stradali, citazioni ecc), emessi
da uffici pubblici che potevano porre a carico del destinatario
le tasse di spedizione.
Il modello delle buste fu stampato (da tipografie private) secondo
un modello stabilito (con inevitabili variazioni), con le stesse frasi
per la corretta affrancatura delle notificazioni e delle ricevute di
ritono allegate.
Le ricevute di ritorno per atti giudiziari ebbero un modello
e una numerazione postale (Mod. 23 - L), invece le buste verdi
non ebbero una numerazione ed ogni ente fece le sue numerazioni e le
sue variazioni anche di colore.
Il colore delle buste e delle ricevute di ritorno, che la normativa
prescriveva di colore verde come segno distintivo del servizio, in seguito
fu a volte variato (durante il periodo bellico e postbellico forse per
carenza di carta adatta) in rosso, grigio, arancione, per le buste e
grigio scuro e verde in varie tonalità per le ricevute.
Il regolamento recitava "Gli ufficiali giudiziari, per la
notificazione degli atti a mezzo del servizio postale fanno uso di speciali
buste e moduli per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde,
di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello
prestabilito dall'Amministrazione postale".
Gli uffici emittenti delle notifiche furono i più vari: dai
Giudici Conciliatori dei comuni, alle Preture, alle Corti
di Appello, alle Questure (polizia stradale e precedentemente
milizia stradale) ecc.. Sul fronte delle buste doveva essere
stampato: in alto, l'ufficio emittente, sotto a sinistra, il nome e
la qualifica del notificatore con timbro e firma, sotto, sempre sulla
sinistra, le spiegazioni per l'affrancatura e per la consegna al
destinatario.
Successivamente (la mia prima data nota è il 1937) oltre alla
istruzioni postali sopra riportate, vennero aggiunte anche le istruzioni
per la procedura che gli uffici postali dovevano seguire per
una corretta esecuzione in caso di rifiuto del destinatario, della sua
irreperibilità o della mancata consegna dell'atto.
Gli atti potevano essere spediti come lettere o come manoscritti
(in questo ultimo caso in buste aperte), la tassazione variava naturalmente
con il peso, e oltre alla normale raccomandazione del piego e della
ricevuta (obbligatoria), si potevano richiedere il servizio espresso
sia per l'invio che per la ricevuta di ritorno, ed anche l'assicurazione
della busta. Possibile era anche il fermo posta per la ricevuta di
ritorno (vedi a lato).
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1951 - Busta di notificazione atti giudiziari
spedita espresso e aperta per risparmiare sul porto e sulla raccomandata
aperta. |
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