S. P. del Regno delle due Sicilie

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Le tassazioni, le franchigie e i trasporti nel regno delle Due Sicilie 1725-1860 (seconda e terza parte)

di Giuseppe MARCHESE (Vaccari Magazine 8/1992)

Parte II

I TRASPORTI

I Corrieri privati

L'uso del trasporto privato o di Corrieri particolari era causato dalla necessità di accorciare i tempi di consegna, non disgiunta dalla possibilità di risparmiare una quota della tassa sulle lettere.

Le città dell'interno facevano largo uso dei Corrieri privati e particolari, per collegarsi con Palermo e quindi col resto del mondo commerciale di allora.

Ma anche i privati si avvalevano principalmente di altri soggetti adatti alla bisogna: i Bordonari e i Felucari.

I Bordonari erano girovaghi che trasportavano merci dall'interno verso i caricatoi costieri, ma anche da una città all'altra, accettavano di recapitare lettere nei luoghi dove si recavano, dietro adeguato compenso.

I Felucari erano addetti al piccolo cabotaggio tra la Sicilia e il Continente e tra le diverse isole minori della Sicilia.

Nei domini borbonici tale usanza non era tassativamente proibita prima dei 1817, ovvero non vi era una legge che vietava tale trasporto, e quindi nelle missive trasportate dai privati spesso vi era "l'avviso di accompagnamento" del tipo "per mezzo di..." oppure "col padrone...".

Dopo il 1817 queste annotazioni diventano più rare poiché il latore poteva sì trasportare una lettera, ma con l'obbligo della consegna al primo ufficio postale che incontrava, e ciò non sempre veniva attuato dai suddetti trasportatori.

Simili lettere non portano nessun segno di tassa o annulli postali e ciò rende facile la loro individuazione.


Trasporti coi Corrieri ordinari

L'uso dei Corrieri ordinari nella consegna delle lettere rientrava nella norma del servizio postale del Regno delle Due Sicilie e, salvo casi speciali, il trasporto fu effettuato con questo sistema. Tuttavia troppo spesso in Sicilia, avveniva che le poste non assicuravano il trasporto nella sua interezza, ma solo per "le corse" che esse effettuavano.

Infatti fino al 1820 Barcaioli, Corrieri, Pedoni e Cavallari si occupavano del trasporto verso le isole minori e per le città e paesi non toccate dalle corse principali e di quelle traverse.

Dovevano essere le Università (Comuni) a preoccuparsi del trasporto, ma essendo questi enti largamente carenti, erano i particolari (singole persone che corrispondevano) ad organizzarsi per pagare dei Corrieri speciali per recapitare la posta. Così le isole Egadi e le Eolie ricevevano le lettere per mezzo di barcaiuoli; così i negozianti trapanesi pagavano dei pedoni affinché trasportassero le lettere in Palermo.

Si realizzava in tal modo una più rapida spedizione verso il continente. La sfasatura delle corse interne con quelle dirette nella terraferma, portava, a volte, ad un ritardo di una settimana nell'inoltro della lettera. Per questo particolare servizio era norma che le lettere costassero uno o due grani in più della tariffa normale. Di questo supplemento di tariffa non vi è traccia sulle lettere che noi osserviamo. Pertanto questo tipo di "percorso misto" di Corrieri ordinari e straordinari si ferma al livello di semplice conoscenza.


I Corrieri speciali

Per Corrieri speciali si intendono sia la staffetta sia i Corrieri del lotto, cioè persone autorizzate ad effettuare il trasporto della posta a condizioni particolari.

Non si considerano né i Procacci, né la cosiddetta staffettiglia da Messina a Palermo, per la via delle marine.

I primi perché non autorizzati al trasporto delle lettere, ma solo di incartamenti voluminosi; e i secondi perché effettuavano il trasporto con staffetta di tutte le corrispondenze da e per Napoli col capoluogo siciliano come norma.


La staffetta

Il trasporto mediante staffetta è alquanto raro in periodo prefilatelico poiché il latore doveva pagare sia i diritti del Corriere sia quelli della cavalcatura occorrente. La somma degli oneri non è indifferente e giustificabile solo da cause eccezionali, con estrema necessità di urgenza.

La dizione che portano tali lettere può essere "per staffetta" o anche "per espresso" e viene indicata la somma pagata in partenza.

Il pagamento del porto, anticipato, per le lettere spedite con questo mezzo era obbligatorio.


I Corrieri del lotto

Il Corriere del lotto recava a Palermo le giocate del lotto onde ovviare a una carenza delle corse postali periodiche.

Dal 1835 al 1839 questi Corrieri vennero autorizzati al trasporto di corrispondenze mediante il pagamento della tassa equivalente a quella del Corriere ordinario.

Fino al 31.12.1838 il porto della lettera doveva essere obbligatoriamente pagato in partenza, poiché l'Amministrazione delle poste assicurava ai Corrieri una parte degli utili introitati e, se la lettera non veniva ritirata, la quota spettante ai Corrieri restava a carico dell'Amministrazione stessa.

Dal 1.1.1839 le lettere trasportate dai Corrieri del lotto poterono essere spedite con porto a destino. (1)

Erano ammesse lettere di servizio che recavano la scritta 'Real Servizio", le quali erano in franchigia. Queste lettere portano oltre i soliti annulli anche il timbro di controllo "Marchese S.Giacinto C.L." (C.L. = Corrieri Lotto) in ovale. Questo bollo veniva apposto dai singoli uffici, dai quali partivano le lettere inoltrate con tale mezzo.


Gli intermediari postali

I trasporti tramite intermediari postali avvenivano essenzialmente allo scopo di istradare una lettera col mezzo più idoneo fra due località tra le quali non esisteva un collegamento diretto. E' ovvio che gli intermediari agivano nei posti dove si incrociavano correnti di traffico postale. Per il Regno delle due Sicilie il luogo ideale per gli intermediari era Napoli.

Altri intermediari operavano a Messina e Palermo, altri a Malta e a Costantinopoli avendo come scopo il far giungere velocemente a destino una lettera sia impiegando mezzi privati sia le poste dei Corrieri Maggiori.

Per un certo periodo di tempo fu necessario che i corrispondenti napoletani e siciliani tenessero degli intermediari a Roma perché lo scambio tra le varie poste non avveniva a credito. Era quindi giocoforza mantenere in luogo un intermediario il quale prelevava e pagava la posta per il Regno delle due Sicilie, e la immetteva franca alle poste napoletane di Roma per il successivo inoltro. Anche a Napoli, per un certo periodo di tempo, la posta dei commercianti palermitani veniva maneggiata da un intermediario postale.

Questi raccoglieva a Napoli la posta diretta ai commercianti palermitani e la inviava a mazzi ad un unico indirizzo, pagando la tassa a peso in luogo della normale tariffa a singola lettera. Nel caso della partenza di qualche veliero commerciale si affidavano loro le lettere che arrivavano a destinazione mediante un corriere privato.

Questa pratica era stata avversata dalla Amministrazione isolana, ma autorizzata dal Re. (2)

Gli intermediari postali del Regno delle due Sicilie agivano su richiesta anche per singole lettere e particolarmente importante divenne la loro opera durante la rivoluzione siciliana del 1848/49 quando i collegamenti postali tra la Sicilia e il resto del mondo divennero alquanto precari.


I trasporti per via di mare

Nel periodo che va dal 1735 al 1817 i velieri commerciali trasportavano la posta da e per le due Sicilie senza alcuna limitazione, e senza incorrere in divieti di tipo legislativo.

Generalmente non veniva apposta nessuna annotazione né del tipo di trasporto, né del nome del natante che si incaricava del trasporto; solo in rari casi il mittente indicava sulla lettera il nome della nave.

Ciò posto è difficoltoso individuare il tipo di trasporto se non attraverso la tariffa pagata. La lettera trasportata per nave all'arrivo in un porto doveva essere consegnata o alla deputazione di sanità o alla polizia, e quindi all'ufficio postale per l'inoltro. La tariffa che veniva richiesta al destinatario era quella che intercorreva dal porto di arrivo della nave al luogo di destinazione. (3)

In questo modo si ufficializzava il trasporto privato tra porto di partenza e quello di arrivo.

La mancanza di annullo postale di partenza, quando si sa che venivano impressi, e la località manoscritta all'interno daranno la certezza del trasporto via mare.

In questo periodo di tempo, che possiamo allungare fino al 1830 circa, è possibile che simili lettere partissero colla nave postale che saltuariamente faceva servizio tra Napoli e Palermo. In questo caso la tariffa era quella normale e la missiva poteva anche non portare l'annullo di partenza (perché impostata al battello), ma in questo caso la tariffa era estesa dal porto di partenza fino a destino.

Intorno al 1830 entrano in servizio i vapori postali e compaiono i primi annulli "Pacchetti Postali" e analoghe indicazioni. Queste avevano lo scopo di evidenziare il trasporto effettuato per motivi contabili.

Le prime convenzioni tra le Poste borboniche e i Pacchetti reali stabilivano che sulla tariffa delle lettere doveva essere aggiunta una tassa di trasporto, pagata dall'utente in partenza, che veniva riscossa dalle poste per conto dei proprietari del pacchetto postale.

Si evince dunque che in questo periodo, oltre al timbro che qualifica il tipo di trasporto, vi è una tassa maggiore di quella normale.

Dal 1842 al 1844 vi è un periodo in cui la lettera spedita via terra, sulla rotta Napoli-Sicilia pagava una tariffa più alta rispetto alla spedizione per via di mare. In ogni caso il percorso via mare in periodo prefilatelico può essere accertato, quando non vi è uno specifico annullo, nei casi:

1) luogo di partenza (manoscritto) differente dall'annullo di transito; tariffa postale tra località di transito e di arrivo. Esempio: lettera da Napoli con annullo di Messina e tassa di grani 5 per il percorso Messina Palermo.

2) come sopra ma tariffa completa tra luogo di partenza e di arrivo (lettera da Palermo annullata in arrivo e tassata per grani 10.

3) tariffa specifica del trasporto via mare.




NOTE:

(1) V. Fardella - catalogo specializzato dei bolli e annullamenti postali. Edizioni Reprint Palermo 1986.

(2) Si previene che qualora si permettesse, che questi commercianti incaricassero in Napoli una, o più persone ad oggetto di rimettere in questa in unico plico tutte le lettere provenienti dalle estere popolazioni ai loro commissionanti in tal caso, quantunque tali plichi si mandassero per posta, il Re ne avrebbe il danno che qui sotto si dimostra. Per numero 20 lettere di Roma, Italia, Francia, Spagna ecc, di mezzo foglio l'una il diritto di questo Ufficio a gr.8 l'una importa tari otto. Due pieghetti d'Italia di un'oncia la sopratassa dè quali per questo Officio sarebbe tari 4 e grana 4 di questa moneta, ridotti in Napoli in unico plico e tassato in questa come lettera di Napoli sarebbero tari 1.12 di questa moneta, onde la perdita risulterebbe di 62 a centinajo, ossia, che invece di riscuotere 263 se ne avrebbero 100.
Relazione di Giuseppe Orso razionale della Luogotenenza di Palermo.
Archivio di Stato Palermo - fondo Poste e Procacci busta 27.

(3) 9. Sarà vietato à comandanti dè bastimenti della nostra marina, à padroni dè legni mercantili, ed a qualsiasi altro navigatore, di trasportare lettere o plichi diretti a privati dall'una all'altra parte dè nostri dominj. I contravventori saranno puniti con un'ammenda non minore di duc.sei, e non maggiore di duc.venti.
Decreto che stabilisce una nuova tassa per la francatura delle lettere nè dominj al di qua e al di là del Faro.
Napoli 10 giugno 1817. Biblioteca Fardelliana Trapani.


Parte III

LE FRANCHIGIE POSTALI


1 - Periodo precedente il 1786

Il 28 giugno 1727 venne approvato a Vienna un "Regolamento sopra le francheggie" del porto di lettere di Regno, e fuori Regno.

In tale decreto si stabiliva che le persone le quali per la carica rivestita avevano diritto alla franchigia, dovevano scrivere sulla sopracarta le parole "ex ufficio". (1)

In alcuni casi si prevede il controllo da parte del Maestro o Mastro di Posta il quale doveva segnare la parola "franco" se le persone a cui le lettere erano dirette godevano di franchigia; e precisando "in caso contrario non scriverà tale parola e in questo caso il destinatario dovrà pagare la rispettiva tassa".

La franchigia si riferiva alle lettere nascenti nel Regno di Sicilia, mentre per quelle di fuori Regno vigeva la clausola "ex officio tantum".

Durante la gestione Villafranca, la franchigia aveva corso soltanto lungo i percorsi del Corriere ordinario, poiché i Postiglioni delle Università o privati che espletavano il servizio delle corse traverse o comunali, si rifiutavano di trasportare gratis queste lettere.

Per ovviare a ciò il decreto del 1784 sancisce la proibizione di mandare le lettere ex Officio al capo della Comarca, dovendosi mandare al Luogotenente del luogo tramite il Postiglione delle Università Comuni. Dato che molte Università non avevano intenzione di nominare un Postiglione, venne prescritto l'invio di un Pedone, a cura e personale spesa dei Giurati quale punizione per non aver curato l'assunzione del Postiglione. (2)

Tali lettere "ex officio" viaggiavano separate da quelle dei "particolari", le prime venivano descritte e rendicontate in una carta all'uopo destinata, detta Parto.


2 - Dal 1786 al 1818

Dopo il passaggio del Corso delle Poste di Sicilia alla Corona il sistema delle franchigie non subì modifiche.

Continuò ad avere efficacia il Regolamento del 1727, col corollario della franchigia per Luogotenenti e Distributori di Posta e ai frati mendicanti Cappuccini e Riformati, che lo avevano attenuto per decreto reale.


3 - Dal 1819 al 1860

Con "sovrana determinazione" del 31.12.1818 vengono emanate nuove norme riguardanti la franchigia accordata ai pubblici funzionari.

Una prima innovazione riguarda la possibilità di tassare le lettere dei funzionari non in regola con la franchigia e il divieto fatto ai distributori di restituire queste lettere tassate.

Viene altresì prescritto che i funzionari segnino o una cifra loro assegnata, se sono di grado elevato, ovvero appongono sulla lettera la loro funzione e la sottoscrivano.

Viene inoltre data la possibilità di assicurare le lettere di servizio.

Con l'entrata in vigore della riforma del 1819 viene introdotto il bollo "Real Servizio" del quale vengono dotati tutti gli uffici postali. In questo modo viene direttamente certificato dagli uffici postali che accettano la corrispondenza che si tratta di lettere d'ufficio, in esenzione di tassa.

La distribuzione delle lettere di servizio avveniva a Palermo in una apposita camera riservata per queste corrispondenze. Gli interessati si recavano periodicamente presso questa officina per ritirare la corrispondenza loro diretta.

Nel caso qualche ufficio non aveva avuto l'accortezza di recarsi alla "grata di distribuzione", le lettere restavano giacenti nell'Ufficio anche per anni. (3)

Con decreto del 23 giugno 1856 viene approvato un nuovo stato generale delle franchigie.

Vi è la solita divisione tra persone che hanno diritto alla franchigia indefinita, a franchigia e contrassegno limitati, franchigia e contrassegno limitati sotto fascia e franchigia di privilegio personale.

Alla prima voce sono elencati gli alti gradi della gerarchia residenti a Palermo. Essi godevano della franchigia per tutte le lettere e plichi loro diretti "da qualunque punto dè reali dominii" e da qualsiasi persona. Possono corrispondere in esenzione di tassa solo coi funzionari di Governo. Franchigia e contrassegno limitati indicano che i funzionari compresi in questo elenco, possono ricevere lettere dai funzionari dei servizi che operano all'interno del circondario delle rispettive giurisdizioni.

Gli aventi diritto a franchigia e contrassegno limitati sotto fascia possono corrispondere come i precedenti, ma con la limitazione delle corrispondenze aperte.


La franchigia di privilegio personale

Questo tipo di franchigia veniva concessa a titolo personale dal Re delle due Sicilie a categorie particolari di cittadini o a determinati agglomerati urbani.

Hanno avuto questo privilegio gli abitanti della Contea di Modica da parte del loro Signore, privilegio poi confermato dal Re quando la contea divenne territorio demaniale.

Un simile riconoscimento venne altresì dato a confraternite di "frati mendicanti" quali gli ordini religiosi dei Cappuccini, Minori Osservanti, Riformati.

Anche i normali "mendicanti" avevano diritto alla franchigia, anche se si può dubitare che questa categoria di persone potesse avvalersi spesso di questa agevolazione.

Nel prossimo articolo esamineremo dettagliatamente le tariffe postali in uso nel Regno delle due Sicilie distinte per:
- tariffe interne di Sicilia;
- tariffe da e per Napoli;
- tariffe da e per Roma;
- tariffe per l'estero;
- tariffe per vie di mare;
- tariffe per stampe e giornali.

 




NOTE:

(1) "... potrà (egli) mettere nella sopracarta le parole "ex officio". Ma toccanto poi la corrispondenza particolare, e propria per i suoi affari, e nogozi o sia dentro, o fuori Regno, gli sarà proibito di mettere nelle soprascritte le parole ex officio, e dovrà di buona fede, e religiosamente pagare le sue lettere particolari, e proprie così d'andata, come di venuta, e conformemente alla tassa, che pagano gli altri ..."
Regolamento sopra le franchigie. Vienna 28 giugno 1717 - Archivio di Stato Palermo - Tribunale Real Patrimonio, busta 1111

(2) "Proibendosi a tutti rispettivi Tribunali, Magistrati, Regj Ministri, ed Officiali di sovracartare le lettere di parto (d'ufficio n.d.A.) per gli Officiali, e persone dè luoghi fuori cammino al Capo, o Officiali della Comarca, ma debbano mandarle direttamente ex officio nel luogo fuori cammino alla stessa Corte, Magistrato, o Persona particolare a cui son dirette. E se mai da qualche Università fuori cammino non si spedirà il Postiglione, allora le lettere di parto, o pure dei particolari si manderanno dal rispettivo Luogotenente, o Distributore con un Pedone non già a spese dell'Università, ma a spese delli Giurati dei luogo, in pena di non aver curato di approntare il Postiglione, e se mai li Giurati ritarderanno di pagare il viaggio, al Pedone, allora il Capitano locale passi ad obbligarli, altrimenti oltre d'esser egli obbligato al pagamento, se darà stretto conto al Tribunale".
Nuova Pianta del Cammino dei Corrieri Ordinari - Archivio di Stato Palermo - Tribunale Real Patrimonio, busta 1111

(3) Un giudice dei Tribunale di Trapani asserisce che vi sono lettere di real servizio giacenti da oltre due anni alle poste di Trapani. Di fronte alla richiesta di spiegazioni della Luogotenenza Generale di Palermo il direttore delle poste di Trapani afferma che poiché non vi è data all'esterno delle lettere non si può sapere da quanto tempo è giacente una lettera e suggerisce un bollo uguale a Palermo. Inoltre, egli dice, la legge non dà nessun obbligo agli agenti postali d'inviare alle autorità le lettere di ufficio e nemmeno di avvisarli della loro esistenza.
Archivio di Stato di Palermo - Fondo Poste e Procacci. Varie buste al 208 al 306 degli anni 1830 al 1836


PRIMA APPENDICE

Avevo da tempo consegnato all'Editore il "pezzo" testé concluso quando il Sig. Edoardo Ohnmeiss mi chiese notizie di una "affrancatura a credito" di cui avevo avuto notizia nel corso di una serata conviviale in Sicilia. Non ne sapevo nulla e sulle prime sparai una spiegazione parecchie spanne al di sopra del bersaglio. Per fortuna sono lento ma alla fine arrivo e dopo un paio di lettere arrivai al dunque. In pratica veniva chiesta l'affrancatura "a credito", cioè non pagata sul momento, ma dalla Amministrazione centrale da cui partivano le lettere.


E fin qui ci siamo. Dopo circa un anno dovetti alla cortesia dell'Ing. Calvo di Ispica il reperimento di alcune disposizione legislative inerenti la franchigia tra cui "udite, udite" alcuni Regolamenti.

Il primo dal titolo "Regolamento per immettersi, ed affrancarsi in credito la corrispondenza penale dei giudici istruttori ...", mentre il secondo "Regolamento per esentare gl'impiegati dei dazj indiretti dal pagamento della tassa di posta nei casi in cui non godono franchigia".

Il primo decreto porta la data del 16 agosto 1819 e consta di 12 articoli, mentre il secondo è datato 22 febbraro 1828, con esecuzione "dal dì primo aprile del corrente anno".

I due decreti sono consimili nella impostazione generale, ma si differenziano in alcuni particolari.

Il regolamento che riguarda i giudici all'articolo primo enuncia: "I regi giudici non soffriranno alcun esito per la corrispondenza, che debbono tenere cogli altri regi giudici di circondario di qualche provincia, per affari esclusivamente relativi alla giustizia penale. La spesa di posta per tale corrispondenza sarà come altra indennità di giustizia pagabile, e recuperabile dall'amministrazione generale del registro, e del bollo a norma dé regolamenti di vigore ...".

Detto questo nei seguenti articoli si prescrivono le norme amministrative per la trasmissione della lettera e dei conteggi e, infine, sui modi di recupero delle somme che qui appresso sinteticamente descritte.

I giudici dovranno consegnare le lettere direttamente agli ufficiali postali o ai cancellieri comunali accompagnati da un "borderò" in cui sono elencate le lettere che si spediscono.

Questo borderò dopo controllo dell'ufficio postale ricevente viene trasmesso alla Direzione Generale delle Poste di Palermo che lo trasmette alla "direzione generale dé rami e diritti diversi" per il pagamento delle somme dovute.

Ogni officina di posta caricherà in un apposito registro l'importo delle affrancature "a credito", col metodo "La somma del registro sarà di giorno in giorno sempre in continuazione riportata, e chiusa a mese, tanto in abaco che in lettere".

I funzionari e gli impiegati dei "Dazj" invece non sono assoggettati a produrre il "borderò", ma "Le lettere allo indirizzo dé funzionarj ed impiegati dei Dazi indiretti sia della stessa provincia, sia di provincia diversa, saranno spedite sotto fascia, e contrassegnate di proprio carattere di coloro che le spediscono, e consegnate a mano nella officina di posta".

Viene altresì specificato in una nota: "La esecuzione di questa parte ... porta di conseguenza, che in ciascuna lettera da una parte deve scriversi di proprio carattere dello immittente il suo nome, cognome e qualità, e dall'altra lo indirizzo deve essere ugualmente marcato per nome, cognome e qualità".

Al contrario delle lettere dei giudici per i quali la tassa viene riscossa sulle lettere presentano col "borderò", le lettere degli impiegati dei Dazi indiretti vengono conteggiate su quelle consegnate "... l'interesse di questa Amministrazione (delle Poste) si riunisce, e viene assicurato alla consegna di tali lettere...".

Il complesso di tali norme fa nascere il documento di cui alla figura 1 ma è possibile che esistano altri documenti di più difficile individuazione. Infatti se la lettera non portasse la dizione "a credito" quale altro elemento la potrebbe distinguere? Le lettere "franche" erano quelle "di cui si paga volontariamente il porto nel luogo d'onde partono". Tale porto doveva essere apposto sul lato della chiusura.

La lettera in questione porta l'annotazione 'Franca" e il segno di tassa "3" sulla soprascritta, segno questo che la tassa deve essere ancora riscossa. Inoltre, è evidente, devono essere corrispondenze tra "regj giudici di Circondario" o provenire dai "dazj indiretti".

Infine una piccola annotazione a margine.

L'amministrazione delle poste napoletane deve qualche cosa a quelle francesi istaurate a Napoli dal 1806 al 1814. Malgrado i Borboni, all'atto della restaurazione, cercassero di cancellare tutte le norme dell'odiato, per loro, passato regime, non poterono cancellare alcune norme importanti instaurate da Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat, e cioè: la doppia distribuzione delle lettere a Napoli; la tariffa ridotta per città; la tariffa postale per distanza e a peso; eguaglianza delle tariffe in arrivo e in partenza; eliminazione della tariffa di doppia corsa e, infine, l'affrancatura a credito delle lettere che, ritengo, sia stata introdotta dagli amministratori francesi. Chissà cosa ne pensa l'amico Edoardo in proposito. Sarà d'uopo chiederglielo alla prima occasione, magari in privato e senza orecchie che sentano e occhi che guardino.


SECONDA APPENDICE

La prima parte dell'articolo sulle tassazioni ha prodotto, tra le altre cose, una accorata lettera da parte del Sig. Edoardo (sì Lui, sempre Lui!) il quale mi rimprovera di passare sopra alcune questioni rilevanti quali: pesi e misure esistenti in Sicilia; parità o meno del grano siciliano con quello napoletano, ecc. Tali notizie sono essenziali secondo l'amico Edoardo per comprendere meglio l'ostica materia delle tassazioni.

Faccio pubblica ammenda riportando di seguito le precisazioni su alcuni termini specifici sulla tassazione delle lettere.

ONCIA E TRAPPESI: l'unità di peso per le lettere era l'oncia, divisa in trappesi. In seguito all'introduzione dei francobolli a Napoli nei rapporti esterni vi era la necessità di uguagliare il trappeso al grammo. Di fronte una difficoltosa parità tra trappesi e grammi il Governo napoletano decise di adottare l'unità di misura in grammi.

MONETA NAPOLETANA: in Sicilia era in uso chiamare 'bajocchi" la moneta estera e talvolta anche la moneta napoletana per distinguerla da quella siciliana. La moneta napoletana era distinta in Ducati, Carlini, Grani e cavalli. Il Ducato era diviso in 10 carlini, il Carlino in 10 grani, il grano in 12 cavalli.

MONETA SICILIANA: la moneta siciliana era divisa in Oncie, Tari e Grani. L'oncia si divideva in 30 tari, il tari era diviso in 20 grani, il grano in sei piccoli chiamati anche denari. Rispetto alla moneta napoletana quella siciliana valeva la metà. Fino al 1820 sulle lettere veniva apposta la monetazione siciliana. Dopo tale data viene indicata la moneta napoletana. Lo si desume dallo avvertenza del decreto del 10.11.1819: "La tassa sarà apposta sulle lettere in cifre numeriche, ch'esprimeranno la moneta di grana e cavalli".
Ciò viene ribadito nelle "istruzioni" del 1820 riportato nella nota 10 di pag.45 del n.5 del "Vaccari Magazine".

 

 
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