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Fig. 1 - Lettera affrancata con 30 cent. "scontornato" da Milano 9.2.53 a Lugano; dalla distanza austriaca fino a 75 km (3 carantani) alla distanza svizzera fino a 75 km (3 carantani). Camerlata è il punto limitrofo per entrambe le località. La cifra 3 al verso rappresenta la somma che sarà bonificata dall'amministrazione austriaca per la competenza svizzera.
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Fig. 2 - Lettera affrancata con 45 cent. da Milano 7.1.53 a Faido; dalla distanza austriaca fino a 75 km (3 carantani) alla distanza svizzera oltre 75 km (6 carantani). Camerlata è il punto limitrofo per entrambe le località. La cifra 6 al verso rappresenta la somma che sarà bonificata dall'amministrazione austriaca per la competenza svizzera. E' l'affrancatura tipo che permette a una lettera di raggiungere ogni località svizzera dalla prima distanza austriaca.
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Fig. 3 - Lettera affrancata con 8 + 4 baj da Faenza 18.2.57 a Männedorf (Zurigo); dalla distanza oltre 150 km nella Lega postale austro-italica (8 bajocchi/9 carantani) alla distanza svizzera oltre 75 km (4 bajocch/6 carantani). Camerlata è il punto limitrofo per entrambe le località. La cifra 6 al verso rappresenta la somma che sarà bonificata dall'amministrazione austriaca per la competenza svizzera. |
Fig. 4 - Lettera affrancata con 15 + 10 soldi da Padova 28.4.66 a Neuchâtel; dalla distanza austriaca oltre 150 km (9 carantani o 15 soldi) alla distanza svizzera oltre 75 km (6 carantani o 10 soldi. Feldkirch è il punto limitrofo per entrambe le località.
L'accostamento dei carantani ai soldi segnala il cambio della moneta, dal novembre 1858, nel valore e nella denominazione. |
La descrizione delle lettere è stata fatta con il supporto delle informazioni tratte dal testo della Convenzione del 26 aprile 1852 pubblicata in copia anastatica sulla rivista Filatelia (1).
Dopo un momentaneo arresto della lettura per meglio mettere a fuoco le date di ratifica (oltre un anno più tardi), l'articolo 1 ci informa che un'altra Convenzione del 23 aprile 1852, fra gli Stati della Lega postale austro-germanica e la Svizzera, entra in vigore con pari azione e sarà chiamata "ALLEGATO".
Della prima convenzione vogliamo rimarcare l'ultimo capoverso dell'articolo 9 (Diritti della Svizzera di spedire pieghi chiusi e relativo compenso) che recita "Pei pieghi di lettere da scambiarsi fra Castasegna e Spluga per Chiavenna, non si pagherà alcun diritto di transito fino a tanto che continuano ad essere inoltrati esclusivamente coi mezzi di trasporto svizzeri".
La scorciatoia Splügen-Chiavenna-Castasegna, esente da diritti per poste svizzere in territorio lombardo, avrà evitato il transito di Coira nel collegare Bellinzona con l'Engadina e Martinsbruck?
Egualmente rimarchevole l'articolo 19 (Annotazioni del porto sulle lettere) che recita "Le tasse per le lettere non affrancate si noteranno dalla parte dell'indirizzo, e viceversa dalla parte del sigillo quelle percepite per le lettere affrancate, in quanto che l'affrancazione non si faccia con marche. Nel suddetto caso questi diritti si noteranno dalla parte dell'indirizzo coll'imprimervi uno stampo, od in altro modo di guisa che possano tosto distinguersi dalle lettere soggette a tassa di porto."
E' un avvertimento utile per i filatelisti odierni che interpretino le cifre segnate al verso di lettere affrancate con francobolli come completamento di tassa pagata in contanti dal mittente, mentre invece si tratta di segnalazione della somma bonificata dall'amministrazione postale austriaca.
L'articolo 34, da ultimo, precisa che: "Il presente Trattato avrà vigore dal 1° ottobre 1852 e continuerà a valere sino alla fine dell'anno 1860 (omissis). Le ratifiche di questo trattato verranno scambiate in Vienna non più tardi del 30 agosto 1852.
Fatto a Lindò il 26 aprile 1852."
ALLEGATO
L'articolo 2 stabilisce quali sono i "punti limitrofi" dai quali si misura in linea retta la distanza della località da una parte e dall'altra del confine; trascurati quelli a nord della Svizzera, quelli per l'Austria sono: Feldkirch, Chiavenna e Camerlata (una località della periferia sud di Como).
L'articolo 3 fissa la tassa per la lettera semplice. Dall'Austria tre distanze, fino a 75 km, da 75 a 150 km, oltre 150 km, sono tassate rispettivamente con 3 - 6 - 9 carantani. In Svizzera due distanze, fino a 75 km e otre 75 km, sono tassate rispettivamente con 3 e 6 carantani.
Sulle lettere affrancate con francobolli, i valori in carantani delle varie combinazioni sono soddisfatti con francobolli della prima emissione in centesimi austriaci.
TARIFFA DELLE CORRISPONDENZE AFFRANCATE DIRETTE IN SVIZZERA
1 |
Dalla distanza austriaca fino a 75 km
3 carantani |
Alla distanza svizzera fino a 75 km
3 carantani/10 rappen |
6 carantani =
30 cent. austriaci |
2 |
Dalla distanza austriaca fino a 75 km
3 carantani |
Alla distanza svizzera oltre 75 km
6 carantani/20 rappen |
9 carantani =
45 cent. austriaci |
3 |
Dalla distanza austriaca da 75 fino a 150 km
6 carantani |
Alla distanza svizzera fino a 75 km
3 carantani/10 rappen |
9 carantani =
45 cent. austriaci |
4 |
Dalla distanza austriaca da 75 fino a 150 km
6 carantani |
Alla distanza svizzera oltre 75 km
6 carantani/20 rappen |
12 carantani =
60 cent. austriaci |
5 |
Dalla distanza austriaca oltre 150 km
9 carantani |
Alla distanza svizzera fino a 75 km
3 carantani/10 rappen |
12 carantani =
60 cent. austriaci |
6 |
Dalla distanza austriaca oltre 150 km
9 carantani |
Alla distanza svizzera oltre 75 km
6 carantani/20 rappen |
15 carantani =
75 cent. austriaci |
L'articolo 7 fissa la tassa postale per il "raggio limitrofo" che si verifica quando le due località a cavallo del confine non distano più di 5 leghe (37,5 km). I 3 carantani (15 cent. austriaci) oppure i 10 rappen svizzeri restano esclusivamente a vantaggio dell'amministrazione postale speditrice.
L'articolo 8 afferma che si trattano come lettere semplici quelle che pesano meno di un lotto (1/30 della libbra daziaria) oppure non pesano più di 15 gramme.
Il lotto pari a 1/30 di libbra da 500 grammi, uguale a grammi 16,666, valore uguale tra l'altro anche al lotto del Württemberg, compare continuamente nel testo delle due Convenzioni tanto da far dubitare che non esista più un wiener loth da 17,5 grammi.
L'articolo 10 stabilisce che le lettere non munite dei francobolli sufficienti al loro affrancamento, sono trattate come lettere non francate e se ne dovrà pagare l'intero importo.
L'articolo 33, che è l'ultimo dell'allegato, ribadisce che lo stesso sarà posto in esecuzione il 1° ottobre 1852 e ci fa conoscere il nome del ciambellano di Sua Maestà I.R. Apostolica che si firma sotto un: fatto a Vienna il 1° agosto 1853.
Dopo il richiamo di alcuni articoli delle Convenzioni, con la ricostruzione della tabella delle tassazioni, sembrano puntualizzate alcune dubbiose interpretazioni presenti nella bibliografia esistente.
Conviene inoltre segnalare un orrido esempio di comunicazione postale pubblicato su una raccolta di orari e tariffe dell'ufficio postale di Milano del 1857 (2).
TARIFFE POSTALI DA MILANO PER LE LOCALITÁ SVIZZERE (2)
Dei tre elenchi pubblicati sopra: il primo, di cent. 30 al lotto, si può prendere in considerazione; il secondo, di cent. 45 al lotto, non completo nelle destinazioni, si può buttare; il terzo, di cent. 60 al lotto, si deve buttare perché non pertinente; un errore di impaginazione l'avrà riferito a Milano anziché a Brescia, per la quale 60 cent. rappresentano la corretta tassazione con le lontane località svizzere (tariffa 4 della tabella).
La tassazione Milano-Svizzera di 60 cent. non esiste; sarebbe esistita se un milanese "pirla" avesse deciso di pagare 60 cent. quanto poteva ottenere con 45 cent.
Ritornando al primo elenco, una volta completato di tutte le località ricadenti nella distanza fino a 75 km, avrebbe potuto terminare con la frase:"tutte le lettere semplici dirette a località non comprese nel presente elenco, sono soggette alla tassa di cent. 45. A richiesta dell'impostante, le lettere dirette nei cantoni Vallese e di Ginevra vengono instradate per la via di Piemonte e sono soggette alla tassa di cent. 55".
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BIBLIOGRAFIA
(1)- In Filatelia n. 143, 144 e 145 (nov. e dic. 1976, genn. 1977), Aldo Ausilio Editore, Padova
(2)- Regno Lombardo-Veneto - Regolamento postale e tariffe per tutte le destinazioni, I.R. Direzione delle Poste, Milano 1857. Ristampa anastatica Vaccari, Vignola 1986.
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