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Memorie di un anziano collezionista di storia postale (XXXIV parte): NOTIFICHE GIUDIZIARIE FATTE IN PROPRIO DA AVVOCATI |
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Antonio Rufini | ||||||||||||||
§1 - Non intendo essere noioso o presuntuosamente docente ma debbo ricordare ai lettori de IL POSTALISTA come in uno Stato di Diritto (quale è l’Italia) i poteri dello Stato siano tripartiti e indipendenti tra loro (Potere Legislativo, Esecutivo e Giudiziario). Fatta tale premessa, nella nostra Repubblica il potere giudiziario è attribuito alla Magistratura, sia Ordinaria che Speciale. Senza uscire dal “seminato”, dato che il presente scritto tratta di Storia Postale, rammento ai lettori che in Italia ci sono 26 Corti di Appello (Giudice di secondo Grado) e 3 Sezioni Distaccate, la competenza territoriale delle quali è definita “Distretto” che in genere coincide col territorio di una Regione amministrativa del nostro Paese, ma non sempre (1). Perché questa premessa? Perché dalle Corti di Appello sono sempre dipesi gli Uffici Notificazioni e Precetti (U.N.EP.) ai quali sono addetti gli Ufficiali Giudiziari e gli Aiutanti Ufficiali Giudiziari, coloro, insomma, che da sempre hanno provveduto e provvedono anche alle notificazioni giudiziarie. Da allorquando alle Poste (Regie Poste) venne attribuita la notificazione di atti (richiesta dagli Ufficiali Giudiziari) a mezzo dei portalettere (R.D. 21/10/1923 n. 2398, la cui normativa è stata poi ripresa da tutte le modifiche postali successive, fino all’anno 2000 circa) le problematiche che comportò codesta “delega” alle Poste fu complessissima; l’accorpamento al Regno d’Italia nel 1919 delle “Nuove Province” aveva complicato ulteriormente il delicato lavoro, dato che in gran parte delle nuove province, che in precedenza avevano fatto “parte” dell’impero Austriaco, vigeva un sistema di pubblicità immobiliare particolare, quello Tavolare (2) nel quale, per ottenere la trascrizione o iscrizione di atti, occorreva la spedizione di plichi giudiziari al Giudice Tavolare (il locale nostro Pretore, per intenderci, ed attualmente il Giudice Monocratico di Tribunale) che visionava e approvava gli atti e ne ordinava l’inserimento nelle tavole. Come spesso accade, il Parlamento nazionale, sempre oberato da altre “emergenze” legislative, con un po’ di ritardo introdusse nell’ordinamento la possibilità, a richiesta e dopo autorizzazione, per Avvocati e Procuratori Legali, di notificazione “in proprio” (sia “a mani” che a mezzo Posta) degli atti giudiziari, senza avvalersi degli Ufficiali Giudiziari (4). Tale ottima “riforma” per l’Italia fu prevista dalla novella Legge 26/1/1994 n. 53 cui fece seguito il D.M. attuativo 27/5/1994 (questo in ritardo, pubblicato in G.U. 7/6/1994 n. 131) (5). Lamento che la C.I.F. Srl di Milano e, per essa, i vari suoi autori non abbiano mai trattato della materia. Nel Catalogo di Storia Postale, VII Edizione, Terzo Volume 2011-2013 (pubblicazione per altro completissima) non si parla affatto di notifiche di Avvocati a mezzo Posta e si tratta di “Tomo” edito a 16 anni dalla Legge 53 di cui sto trattando; posso solo congetturare che la scomparsa di Benito Carobene prima dell’uscita del Catalogo predetto abbia avuto una certa corresponsabilità nello svarione ma che verrà sicuramente emendato nelle prossime edizioni. Faccio osservare, pure, che di tali notificazioni non ne ha trattato nemmeno Gianni Vitale, il quale ha delle raccolte talmente belle e complete, praticamente delle “meraviglie” irripetibili che, a visionarle, ad un piccolissimo collezionista come il sottoscritto viene non invidia ma semplicemente la “bava” in bocca come ad un cane quando gli si mostra un biscotto. E allora vediamo, punto per punto, le implicazioni “postali” delle notificazioni in proprio a mezzo Posta da parte degli Avvocati, materia che, per quanto è a mia conoscenza, non è stata ancora trattata da alcuno, quanto meno su IL POSTALISTA. A – La prima domanda che sorse spontanea nel 1994 fu se l’Avvocato dovesse presentare “di persona” all’Ufficio Postale gli atti che intendeva notificare. Io scelsi un’interpretazione restrittiva della norma (6), che cioè solo di persona l’Avvocato potesse chiedere all’U.P. la notificazione, argomentando dal fatto che gli Ufficiali Giudiziari per le loro omòloghe notifiche erano tenuti a recarsi di persona negli U.P.. Errai: sono costretto a riferire, quindi, che in quasi tre decenni io non abbia avuto problemi nell’ottenere la accettazione dei miei atti giudiziari negli U.P. e non solo di quello vicino alla mia abitazione, ove ero e sono personalmente conosciuto come “Avvocato”, ma in tantissimi altri U.P. ai quali ho fatto accesso per le mie notificazioni: gli atti mi sono stati sempre accettati senza accertare se io fossi un Avvocato, cioè l’Avvocato mittente o no. Una sola volta, mi pare all’U.P. di Roma 103, nel 1998, mi venne chiesto di esibire la tessera professionale; tutte le altre volte mai! Vero è che non ho mai incaricato alcuno ad eseguire per me le notifiche negli U.P., nemmeno i Praticanti che ho avuto nel corso degli anni, ritenendo la notifica un atto talmente “delicato” da eseguirsi personalmente; vero è che ho sempre completato e firmato la “relata” di notifica, in calce agli atti da notificare, allo sportello e a vista dell’Ufficiale Postale che mi ha accettato il richiesto servizio. Sembrerebbe però che dal Ministero della Giustizia (all’epoca di “Grazia e Giustizia”, nome cambiato al Dicastero nell’anno 1999), non fu sollevata questione sul punto; in più una decisione della Cassazione (13/6/2000 n. 8041) parrebbe riconoscere la possibilità dell’intervento di terzi estranei (le Segretarie di Avvocato?) nella presentazione agli U.P. degli atti di Avvocato da notificare a mezzo Posta. B – La modulistica: b2) se per gli Avvisi di Ricevimento potevano usarsi sia gli stampati distribuiti gratuitamente dalle Poste che quelli dell’industria privata, per le ricevute di spedizione dovevano, successivamente, usarsi esclusivamente i nuovi Modelli 22-RD o 22-AG con stampa in colore rosso, forniti gratuitamente dalle Poste, simili alle ricevute Mod. 22-R usate per le Raccomandate (ma stampate in nero); nel 1994, però, sono stato costretto ad utilizzare delle semplice ricevute di Raccomandate Modello 22-R, chiaramente per emergenza; b3) per la validità delle notificazioni fu deciso, in principio dell’applicazione della legge n. 53, una tempistica differente per gli Avvocati notificatori e per gli Ufficiali Giudiziari: per gli Ufficiali Giudiziari il termine per effettuare la notificazione era quello della consegna del plico verde all’U.P., indipendentemente dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario mentre per l’Avvocato era il contrario, fu stabilito che l’effetto della notificazione facesse data dalla consegna del plico verde al destinatario, anche se le Poste avessero impiegato, per la consegna, i loro tempi lunghissimi, anche un mese; illogica e assurda sperequazione di trattamento che venne presto –si fa per dire- ribaltata dalla Corte Costituzionale con decisione 477/2002; b4) nel caso durante la distribuzione il portalettere non avesse trovato il destinatario, era ed è inapplicabile l’art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto nella Casa Comunale) ma doveva e deve essere data al destinatario comunicazione del deposito della busta verde nell’U.P. con i termini per la giacenza ed il ritiro e per la validità della notificazione; sul punto ci sono state varie modifiche che illustrerò più sotto mostrando i singoli oggetti postali; in somma lo stesso iter per le notifiche postali spedite dagli Ufficiali Giudiziari e non recapitate. Non fa parte di questo piccolo lavoretto il raccontare che negli anni ’90 potevano spedirsi notificazioni sia come “lettere” che come “manoscritti” (fino al 31/5/1995), ma la cosa è riscontrabile in ogni buon tariffario postale riferentesi al periodo “Lira” (8); per quanto mi riguarda non ho mai notificato come “manoscritto”, nonostante la relativa tassa postale fosse inferiore; per quanto riguarda la “facoltà” di notificare con POSTACELERE sia Urbana che Interna, rinvio i lettori al mio precedente articoletto sugli Avvisi di Ricevimento di Postacelere di colore bianco. Non ho mai visto, né eseguite da Ufficiale Giudiziario né da Avvocato notificazioni fatte per ASSICURATA; erano lecite per notificazioni fatte di atti del processo del lavoro; ignoro il perché e per quali atti (ricorsi e decreti di fissazione di udienza, costituzioni in giudizio, sentenze o altro) e, confesso, che non me ne sono mai interessato; chissà se qualche altro ultra-specialista(9) saprà qualcosa? Iniziamo a vedere le prime cose, legislazione e tipi, anche della modulistica postale che, da quanto anticipato, nel mio Distretto di Corte di Appello è stata varia, un po’ varia; ignoro quanto possa essere successo nel resto d’Italia perché recuperare materiale circolato di notificazioni di Avvocati a mezzo Posta è molto difficile e, oltretutto, si tratta sempre di documenti postali contenenti “dati sensibili”, soggetti alla normativa sulla privacy (10), quindi difficilmente acquistabili, scambiabili, cedibili a terzi salvo non rovinarli irrimediabilmente con idonee mega cancellature oscuranti fatte con inchiostro nero indelebile:
Antonio Rufini | ||||||||||||||
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